REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

 


ARTICOLO  1  -  Competenza

               

                Il presente regolamento è redatto in conformità del disposto dall’art. 344 del T.U.LL.SS. e del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990)* e successive modificazioni.

                Il servizio di polizia mortuaria e cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, nelle sue qualità di Capo dell’Amministrazione, Autorità Sanitaria Locale e Ufficiale di Governo, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio comunale, del Prefetto, del Ministero della Sanità e dell’Autorità Giudiziaria.

                La manutenzione, l’ordine e la vigilanza spettano al Sindaco.

                In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all’occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

                I Responsabili del Dipartimento del Servizio di Igiene Pubblica e del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L., negli ambiti di competenza, vigilano e controllano il funzionamento del cimitero e propongono al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

                Ai compiti e servizi, di cui al presente Regolamento ed a quanto altro ad esso correlato da norme, regolamenti ed ordinanze, provvede l’Ufficio Servizi Cimiteriali; per gli adempimenti contabili l’Ufficio  Ragioneria,  per  gli adempimenti contrattuali l’Ufficio Contratti e per gli adempimenti tecnici l’Ufficio Tecnico.

                I predetti uffici e servizi sono coordinati dal Capo Settore Affari Generali, il quale ne assicura, inoltre, il coordinamento con gli altri uffici comunali per gli adempimenti correlati al Servizio di Polizia Mortuaria.

                * Nota: indicato in seguito con l'abbreviazione: Reg. Naz. P. M.

               

ARTICOLO  2  -  Responsabilità

 

                Il Comune cura che all’interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

                Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l’illecito non rilevi penalmente.

               

ARTICOLO  3  -  Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi

 

                Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in qualunque modo l’abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

                L’ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, estumulazioni e trasferimenti.

                Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti, in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

 

ARTICOLO  4  -  Atti a disposizione del pubblico

 

Presso il Cimitero sono tenuti, per le esigenze del  servizio, a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di  cui  all’articolo  52  del  Reg. P.M., ovvero stampa su carta delle registrazioni, con sistemi informatici, dei seppellimenti, traslazioni, esumazioni, estumulazioni ed operazioni varie eseguite durante gli anni.

                Sono inoltre tenuti visibili e consultabili dal pubblico:

a)       l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;

b)       copia del presente regolamento;

c)       l’elenco dei defunti soggetti ad esumazione ordinaria per raggiunto periodo decennale di inumazione nei campi comuni;

d)       copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;

e)       ogni altro documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

 
CAPO I

DICHIARAZIONE DI MORTE -  DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

 

 

ARTICOLO 5  -  Dichiarazione di morte

 

                La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all’Ufficio di Stato Civile.

                La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

                Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

                La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell’ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell’Ufficio di Stato Civile incaricato.

                I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l’apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

                Art. 138 e segg. Ord. Stato Civile; art. 1 Reg. Naz. P.M.

               

ARTICOLO 6  -  Adempimenti dell’ufficio

 

L’ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti d’ufficio e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante, promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici, di cui gli artt. 7, 8 e successivi.

                Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, ottempera alla redazione dell’atto di morte.

                In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l’ufficio provvede, ai sensi dell’art. 145 Ord. Stato Civile, curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione e di rilevare, in quanto possibile, anche  con fotografie,  elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l’abbigliamento, ecc.

                Art. 140 Ord. Stato Civile.

                              

ARTICOLO 7  -  Denuncia della causa di morte

 

                Il medico curante, o nei casi previsti dalla legge il medico necroscopo, deve fare al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l’apposita scheda stabilita dal Ministero della sanità, d’intesa con l’Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall’Azienda Sanitaria Locale.

                Tale  scheda  ha finalità  sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest’ultima visita.

                Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

                L’obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall’autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt. 39 e 45 del Reg. Naz. P.M.

                Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all’art. 100 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185.

                Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica della ASL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

               

ARTICOLO 8  -  Accertamenti necroscopici

 

                Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall’Autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o di protrazione di cui al successivo art. 11. Essa ha per oggetto la constatazione dell’autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l’accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l’adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all’igiene pubblica.

                In esito alla visita, il medico necroscopo compila l’apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.

                Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate, alle dipendenze del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL, da un medico nominato dalla  Azienda Sanitaria Locale.

                Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore sanitario o da un suo delegato; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

                Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, udito il coordinatore sanitario della USL, può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetto, compilati rispettivamente dal medico curante e dal Direttore sanitario.

                Art. 141 Ord. Stato Civile; artt. 1 e 4 Reg. Naz. P.M.

 

ARTICOLO 9  -  Referto all’Autorità giudiziaria

 

                Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all’Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del codice penale e 4  del codice di procedura penale.

                In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

                Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all’Autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

                Artt. 3, 5, 39 e 45 Reg. Naz. P.M.; art. 143 Ord. Stato Civile.

                 

ARTICOLO 10  -  Rinvenimento di parti di cadavere,  resti mortali o ossa umane

 

                Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informarne immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all’Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e alla Azienda Sanitaria Locale. Inoltre l’Azienda Sanitaria Locale provvederà per l’esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati all’Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

                Art. 5 Reg. Naz. P.M.

 

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI -  AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

               

 

ARTICOLO 11  -  Termini

 

                Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato e cremato.

                Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici; nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione; infine quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della ASL. E’ invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

                Artt. 8, 9 e 10 Reg. Naz. P.M. - Art. 4 legge 578 del 29/12/93.

               

ARTICOLO 12  -  Periodo di osservazione

 

                Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare, e da poter rilevare, eventuali manifestazioni  di  vita,  quindi  con   opportuna   assistenza  e 

sorveglianza   da  parte  dei  familiari,  se  a domicilio, e da parte del personale addettovi, se in locali di osservazione, di cui all’articolo seguente, anche con impiego, all’occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

                Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né essere vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.

                Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della ASL prescrive le speciali misure cautelative.

                Artt. 11 e 13 Reg. Naz. P.M.

               

ARTICOLO 13  -  Deposito di osservazione e obitorio

 

                Il Comune ha apposito locale per ricevere e tenere in osservazione le salme di persone:

                a) morte in abitazione inadatte  e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

                b) morte in seguito a qualsiasi accidente in una pubblica via o in un luogo pubblico;

                c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

                Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza.

                Il Comune ha, inoltre, un obitorio per l’assolvimento delle seguenti funzioni:

                a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

                b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione  dell’autorità  giudiziaria  per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igenico-conservativo;

                c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igenico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

                L’ammissione è disposta dalla ASL o dall’Autorità giudiziaria.

                Il trasporto deve essere fatto come previsto dal "Regolamento del Servizio Municipalizzato dei Trasporti Funebri in Concessione".

                Nel deposito di osservazione e nell’obitorio può essere vietato l’accesso di persone estranee ed anche dei familiari, da parte di Autorità Giudiziaria o dal Sindaco o dal Responsabile Servizio di Igiene Pubblica.

                Le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date, caso per caso, dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della ASL in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all’art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185.

                Artt. 12, 13, 14 e 15 Reg. Naz. P.M.

 

ARTICOLO 14  -  Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento  di cadaveri, di nati                                   morti, ossa, feti, ecc.

 

                1) Salvo il nulla osta di cui all'art. 9, la chiusura  del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato  che  siano  trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall’Ordinamento di Stato Civile e di Polizia Mortuaria.

                2) Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

                3) I  prodotti  abortivi,  i  feti,  i  prodotti  del  concepimento,  di cui all'art. 7 del Reg. P.M., sono trasportati  e  seppelliti nel Cimitero  previo  permesso  della Azienda Sanitaria Locale con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è fatto come stabilito dal "Regolamento del Servizio Municipalizzato dei Trasporti Funebri in Concessione".

                Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

                Artt. 5, 6 e 7 Reg. Naz. P.M.; Artt. 141 e 142 Ord. Stato Civile. 

               

ARTICOLO 15  -  Autopsie e trattamenti conservativi

 

                Per le autopsie sono da osservare le norme di cui agli artt. 37, 38 e 39 del Reg. Naz. P.M.

                I trattamenti per l’imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della ASL.

                Il medico incaricato dell’operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende eseguire ed il luogo e l’ora in cui sarà effettuata.

                Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

                Il trattamento antiputrefattivo, di cui all’art. 32 del Reg. Naz. P.M., è eseguito dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

                L’imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all’art. 47 del Reg. Naz. P.M.

               

CAPO III

FERETRI

 

ARTICOLO 16  -  Feretro individuale — Deposizione

 

                Nessuna  salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 18.

                In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

                La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente  avviluppata in lenzuolo.

                Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell’elenco del Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito od avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

                Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al precedente art. 7.

                Artt. 74 e 77 Reg. Naz. P.M.

               

ARTICOLO 17  -  Chiusura del feretro

 

                La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del  personale incaricato.

                Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o personale   tecnico  all'uopo   incaricato,   vigila  e  controlla

l'applicazione della norma di cui all'art. 18.

                In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura e/o trasporto cui è destinato, nonché l'identificazione del cadavere.                

               

ART. 18  -  Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

 

                La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè:

a)       per inumazione comune decennale: il feretro deve essere di legno dolce, di abete o di pioppo stagionato; le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore non superiore a cm. 2; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’art. 75 del Reg. Naz. P.M.;

b)       per tumulazione in loculo anche di tomba di famiglia, cripta: duplice cassa, l’una di legno, preferibilmente esterna, l’altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all’art. 30 del Reg. Naz. P.M.;

c)       per trasferimento da Comune a Comune, all’estero o dall’estero: è prescritta la duplice cassa, come alla lettera b) precedente;

d)       per trasporti brevi: per trasporto da Comune a Comune con percorso inferiore ai 100 KM., è sufficiente il feretro in legno, purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e sia effettuato con idonea vettura, munita di cassone metallico, e non sia di persona morta per malattia infettiva.

                Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in  altro  Comune o in  altra  sepoltura  del  Cimitero,  si  deve

accertare lo stato di conservazione del  feretro  e  la sua  corrispondenza  alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica. 

                Se la salma proviene da altro Comune, è da accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, è da praticare nella parte superiore della cassa metallica qualche foro.

                E’ vietato in ogni caso l’impiego di materiale non biodegradabile o, comunque, non autorizzato dal Ministero della Sanità.

                Tutti i feretri devono portare il timbro a fuoco con l’indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

                Artt. 28 e 75 Reg. Naz. P.M.

               

ARTICOLO 19  -  Piastrina di riconoscimento

 

                Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di metallo, recante impressi, in modo indelebile, il cognome, il nome e la data di nascita e morte.

                Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

 

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

               

ARTICOLO 20  -  Generalità

 

                Nel territorio del Comune il servizio dei trasporti funebri, ai sensi della legge 15 ottobre 1925, n. 2578 e dell’art. 19 del Reg. Naz. P.M., è affidato in concessione a ditte private.

                Condizioni, modalità e norme di attuazione di tale concessione sono regolate dal vigente “Regolamento del Servizio Municipalizzato dei Trasporti Funebri in Concessione”.   

               

               

CAPO V

CIMITERO - SERVIZI - COSTRUZIONE

 

ARTICOLO 21  -  Disposizioni generali

 

                Al servizio obbligatorio del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con un proprio Cimitero.

                E’ vietato il seppellimento in luogo diverso dal Cimitero, salve le autorizzazioni di cui all’articolo che segue.

                Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, l’ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 58, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del Reg. Naz. P.M.

                Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell’art. 90 e seguenti del Reg. Naz. P.M.

                Apposito piano regolatore determina, per le sepolture private, l’ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del Reg. Naz. P.M.

                Ogni operazione compiuta nel Cimitero - inumazione, tumulazione, trasferimento, sia nell’interno del Cimitero che ad altro Cimitero, di salme, di resti, di ceneri - è riservata al personale addetto al Cimitero e dovrà risultare giornalmente negli appositi  registri o nelle  apposite  stampe  su tabulati, in caso di tenuta registrazione su supporti magnetici, di cui agli artt. 52 e 53 del Reg. Naz. P.M. e al punto 12 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, conservando gli atti relativi di autorizzazione.

 

ARTICOLO 22  -  Reparti speciali nel Cimitero e sepolture private fuori del Cimitero

 

                Nel Cimitero è costituito un reparto speciale per nati morti, feti, prodotti abortivi e resti anatomici di cui al precedente art. 14.

                Fuori del Cimitero può essere concessa la tumulazione privilegiata, per speciali benemerenze, in chiese, istituti, monumenti, con autorizzazione del Ministero per l’Interno, di cui all’art. 105 del Reg. Naz. P.M.

                Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Sindaco e dell’Azienda Sanitaria Locale in tema di polizia mortuaria.

 

ARTICOLO 23  -  Ammissione nel Cimitero

 

                Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione:

1)    le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che,  ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la  propria residenza;

2)     le salme delle persone ricoverate presso case di riposo, nosocomi  o istituti psichiatrici;

3)     le salme delle persone residenti all'estero ed iscritte all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero);

4)     le salme delle persone nate ma non più residenti in questo Comune;

5)     le salme delle persone che siano state residenti per cinque anni a Molfetta o che abbiano discendenti o ascendenti entro il terzo grado residenti a Molfetta.

                Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie o aventi diritto in sepoltura privata, individuale o di famiglia, esistenti nel Cimitero.

                Sono pure accolti i resti mortali delle persone sopraindicate.

                Il Sindaco, a sua discrezione, sentita la conferenza dei Capi Gruppo Consiliari, per particolari motivi di benemerenza o nei casi eccezionali per gravi motivi, può autorizzare il ricevimento di salme di persone non rientranti nei casi sopra descritti.

                Art. 50 Reg. Naz. P.M.

 

ARTICOLO 24  -  Ammissione nel reparto nati morti

 

                Nel reparto in oggetto sono accolti i nati morti, i resti anatomici, i feti e i prodotti abortivi e del concepimento, di cui all’art. 14 precedente e con le autorizzazioni in detto articolo indicate.

                Anche i suesposti seppellimenti dovranno essere registrati.

                Art. 50 Reg. Naz. P.M.

 

ARTICOLO 25  -  Sepolture comuni per inumazione

 

                Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

                A) Sono  comuni  le  sepolture,  per inumazione, della  durata

legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

                Le fosse devono essere scavate a distanza l’una dall’altra di almeno m. 0,50 ed a m. 2 di profondità dal piano ed avere le seguenti misure:

                1) per persone oltre i 10 anni: lunghezza al fondo m. 2,20; larghezza m. 0,80;

                2) per minori degli anni 10: lunghezza al fondo m. 1,50; larghezza m. 0,50.

                La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

                B) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella legale di 10 anni; di esse si dice nell’art. 28 che segue.

                Artt. 71, 72 e 73 Reg. Naz. P.M.

 

 

ARTICOLO 26  -  Cippo

 

                Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l’indicazione dell’anno di seppellimento.

                Sulla lapide che sarà collocata sulla fossa, dovrà essere inciso nome e cognome, data di nascita e morte del defunto.

                Sulle fosse è consentita l'installazione di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai 2/3 della superficie della fossa e di altezza non superiore a cm. 20 dal piano di calpestio.

                Art. 70 Reg. Naz. P.M.

 

ARTICOLO 27  -  Sepolture per tumulazione

 

                Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di sepoltura secondo le norme di cui al successivo art. 28.

                Le sepolture per tumulazione sono solo private, quindi, oggetto di concessione secondo le modalità di cui all’art. 43 e seguenti.

                Art. 76 Reg. Naz. P.M.

 

ARTICOLO 28  -  Vari tipi di sepolture private

 

                Le sepolture private possono consistere:

a)       nell’uso temporaneo, per la durata di 40 anni, salvo un solo rinnovo a richiesta degli interessati per un eguale periodo di tempo, previo pagamento a tariffa vigente al momento della riconcessione, dalla data della tumulazione, di loculi predisposti dal Comune in gallerie, cameroni, portici o in costruzioni monolitiche all’aperto con più piani sovrapposti, costruiti in conformità a quanto dispone l’art. 76 del Reg. Naz. P.M. e dal punto 13 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e destinati a tumulazioni singole;

b)       nell’uso temporaneo, per la durata di 20 anni, salvo un solo rinnovo a richiesta degli interessati, per un eguale periodo di tempo, previo pagamento a tariffa vigente al momento della riconcessione, di cellette, predisposte dal Comune, per la custodia dei resti e ceneri;

c)       nell’uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per le famiglie e collettività ed aventi la durata non superiore a 50 anni, dall’ultima tumulazione, salvo rinnovo.

                La costruzione può essere tipo cappella o edicola o monumento - cioè opera di architettura o scultura - ed avere o non la camera sotterranea.

                Eccezionalmente il sepolcro di famiglia può essere per inumazione, ai sensi dell’art. 90 del Reg. Naz. P.M.

                Nelle eventuali nuove aree di espansione cimiteriale si potrà individuarne una quota del 20% per la costruzione di cappelle, gentilizi e tombe a raso.

               

 ARTICOLO 29  -  Camera  mortuaria

 

                Il Cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme in attesa di seppellimento, per un qualsiasi motivo, per trasferimento e per salme esumate per esigenze varie.

                La sosta deve essere il più breve possibile, sempreché il feretro sia in buone condizioni.

                La sosta di salme, in attesa di seppellimento, nella camera mortuaria, non sarà consentita oltre tre giorni dal loro arrivo nel Cimitero. Sarà fatta eccezione per quei casi in cui il ritardo è dovuto esclusivamente a procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, con apposito provvedimento di proroga previa istanza di proroga.

                Dopo tale termine la Direzione del Cimitero, dopo averne data comunicazione alla famiglia, provvederà alla sepoltura della salma per inumazione, qualunque sia la forma di sepoltura progettata per essa.

                La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del Reg. Naz. P.M.

                In osservanza degli articoli sopra citati, è assolutamente vietato usare la camera mortuaria come deposito di fiori, confezionati in vario modo, o di qualsiasi altro materiale o oggetto.

                Sarà consentito di depositare sul feretro, durante la sosta nella camera mortuaria, un solo fascio di fiori.

 

ARTICOLO 30  -  Sala per autopsie

 

                Nel Cimitero un apposito locale, avente i requisiti prescritti  dall'art. 66 del Reg. Naz. P.M., è destinato alle autopsie, di cui all'art. 45 dello stesso Reg. Naz. P.M..

 

ARTICOLO 31  -  Celle frigorifere

 

                Presso la Camera mortuaria, è installato un'impianto refrigeratore per la conservazione dei cadaveri, in attesa di seppellimento o di riscontro autoptico, che presentino problemi di accelerata decomposizione, per cui potrebbero creare seri pericoli di natura igienico-sanitario.

                Tale impianto è a quattro posti, così come stabilito dall'Art. 15 del Reg. Naz. P.M., ovvero una cella, in rapporto, ogni ventimila abitanti.

                E' vietato deporre nell'impianto refrigeratore, qualsiasi salma, prima che siano trascorse 24 ore dal momento della morte, tranne i casi di decapitazione, maciullamento o per quei casi in cui il medico necroscopo avrà accertato il decesso con l'ausilio di elettrocardiografo, nei termini previsti dall'art. 8 del Reg. Naz. P.M.

                All’uso di tale impianto sovrintende il Responsabile del Cimitero.

 

ARTICOLO 32  -  Ossario comune

 

                Nel Cimitero è istituito un ossario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni  e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del Cimitero.

                L'ossario deve essere costituito da un manufatto costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

                E' assolutamente vietato asportare ossa dal Cimitero e farne di esse oggetto di commercio.

                Art. 67 e 45 del Reg. Naz. P.M.

 

ARTICOLO 33  -  Costruzione e ampliamento del Cimitero: progetti; studio tecnico; relazione                                sanitaria

 

                I progetti per la costruzione di nuovo Cimitero e così per l'ampliamento devono essere preceduti da studio tecnico, come dettagliatamente prescritto all'art. 55 del Reg. Naz. P.M.

                Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati agli artt. 55, 56, 57, 60 e 61 del Reg. Naz. P.M. nonché agli artt. 58 e 59 dello stesso regolamento, relativi all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale.

                Per l'approvazione dei progetti sono da osservare le norme di cui all'art. 228 del T.U.LL.SS. e successive modifiche.

 

ARTICOLO 34  -  Zona di rispetto

 

                I cimitero deve essere isolato dall'abitato per un raggio non inferiore a 100 metri, nel quale sono vietati la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti.

                Per l'ampliamento del Cimitero esistente, la distanza dall'abitato non potrà essere inferiore a m. 200 in quanto Comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

                Art. 57 Reg. Naz. P.M. e 338 T.U.LL.SS. e successive modifiche.

 

CAPO VI

ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE

 

 

ARTICOLO 35 -  Esumazione ordinaria

 

                Le salme, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili:

a) non prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione, se in sepoltura comune;

b) non prima della scadenza del periodo previsto dalle rispettive concessioni, e comunque non inferiore ai 10 anni, se in sepolture private, a sistema di inumazione.

                Le predette esumazioni sono regolate, secondo le esigenze di reimpiego, dal Sindaco.

                Le salme che risultano indecomposte, sono soggette a rinnovo della sepoltura, per un periodo massimo di altri 5 anni e successive proroghe biennali.

                Art. 82 Reg. Naz. P.M.

 

ARTICOLO 36  -  Esumazione nati morti

 

                L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti ecc., inumati nell'apposito reparto, può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento, previo parere del Responsabile dell’Ufficio di Igiene Pubblica.

 

ARTICOLO 37  -  Avvisi di scadenza ordinaria

 

                La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione è comunicata, ove possibile, con singoli avvisi alle famiglie interessate; comunque all'ingresso del Cimitero e all’Albo Pretorio, è pubblicato ogni anno, l'elenco dei campi e dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate.

 

ARTICOLO 38  -  Esumazione straordinaria

 

                L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità giudiziaria o a richiesta dei famigliari, previo autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro Cimitero o per cremazione.

                La salma esumata per ordine dell'Autorità giudiziaria è trasportata alla sala delle autopsie per l'osservazione delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

                L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL e di un incaricato della Direzione del Cimitero.

                Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si richiama l'art. 18, penultimo comma.

                Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

                Se trattasi di persona morta per malattia infettiva contagiosa l'esumazione straordinaria deve essere eseguita con la decorrenza e le garanzie sanitarie di cui all'art. 84 Reg. Naz. P.M.

 

ARTICOLO 39  -  Estumulazioni

 

                1) L'estumulazione di salme tumulate in sepolture (loculi) pubbliche o private potrà avvenire esclusivamente alla scadenza del periodo di concessione del loculo.

                2) I feretri estumulati alla scadenza della concessione e non mineralizzati, devono essere inumati, per un periodo non inferiore a 5 anni, dopo che sia stata praticata, nella cassa metallica, un'opportuna apertura, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Per le salme tumulate in sepolture private (gentilizi, cappelle, ecc.) con concessione perpetua, non è consentita l'estumulazione, salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art, 92 del Reg. Naz. P.M. e cioè quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma;

                3) Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassettina ossario, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica.

                4) Anche prima della scadenza della concessione potrà essere consentita la estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede (in altro loculo, altro Cimitero, altro loculo sito in sepoltura privata) a condizione che, aperto il tumulo, il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, presente all'operazione, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento, in altra sede, può farsi senza pregiudizio per la salute pubblica.

                Nel caso in cui il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica constati la non perfetta tenuta del feretro, il trasferimento sarà possibile solo previa idonea sistemazione del feretro, quale il rivestimento metallico.

                L'estumulazione, da eseguirsi prima della scadenza della concessione, dovrà essere richiesta, dai parenti prossimi, con apposita istanza diretta al Sindaco, nella quale dovrà essere indicata la motivazione per la quale è richiesta ed il loculo presso il quale si intende trasferire la salma, di cui si dovrà dimostrare la disponibilità. Sull'istanza dovrà essere aggiunto il parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica al quale competerà anche l'obbligo di assistere alla estumulazione, se autorizzata dal Sindaco.

                5) E' vietato  eseguire  sulle  salme  tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello della cassa con la quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il Responsabile del Servizio di Custodia del Cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco, chiunque esegui sui cadaveri dette operazioni che possono configurare il reato di "vilipendio di cadavere" previsto dal Codice Penale. In conseguenza, salvo il caso di cui all'ultimo periodo del precedente punto 3 (completa mineralizzazione), è vietata la riduzione dei cadaveri in resti mortali allo scopo di raccoglierli in cassette-ossari.

                6) Le estumulazioni da effettuarsi alla scadenza della concessione saranno eseguite d'ufficio, nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 2 e previa comunicazione ai parenti prossimi del defunto, se reperibili.

                Il Responsabile del Servizio di Custodia del Cimitero, di concerto con il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, predisporrà apposito calendario che, approvato dal Sindaco, sarà reso pubblico mediante manifesto.

                7) Appena eseguita l'estumulazione il Responsabile del Servizio di Custodia del Cimitero è tenuto a segnalare all'Ufficio   Servizi  Cimiteriali i dati identificativi del loculo resosi disponibile per la successiva riassegnazione ad altro richiedente.

                8) Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità  giudiziaria,  quando la loro effettuazione richiede

la rimozione di altre salme.

                Artt. 86, 87, 88, 89 e 92 Reg. Naz. P.M.

 

ARTICOLO 40  -  Raccolta delle ossa – Smaltimento  materiali

 

                Le ossa raccolte nelle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell’ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

                Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, sono raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa in materia.

                Sia nelle esumazioni  sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell’Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

                Art. 85 Reg. Naz. P.M.

 

ARTICOLO 41  -  Salme aventi oggetti da recuperare

 

                I famigliari i quali ritengono che la salma da esumare o estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono dare avviso alla Direzione prima della esumazione e dell’estumulazione e possibilmente intervenire all’operazione stessa.

                Gli oggetti di valore e i ricordi personali, se richiesti,  sono restituiti ai famigliari, previa registrazione; se non richiesti seguono i resti mortali, se tumulati in ossario individuale privato; sono invece consegnati alla Direzione del Cimitero, per l’impiego di cui all’articolo che segue, se i resti sono destinati all’ossario comune.

                Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l’appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, e che detto personale deve, in ogni caso, consegnare alla Direzione.

 

ARTICOLO 42  -  Disponibilità dei materiali

 

                Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali riutilizzabili e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, o nel miglioramento di tombe abbandonate.

                I materiali riutilizzabili, che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti, mediante gara ad evidenza pubblica; l’importo relativo è impiegato come nel comma precedente.

                Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tombe di parenti o affini fino al 4° grado, purché nello stesso Cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.     

 

CAPO VII

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

 

SEPOLTURA INDIVIDUALE

 

ARTICOLO 43  -  Modalità di concessione

 

                La sepoltura individuale privata per singola salma, nei vari tipi di cui all’art. 28, può concedersi solo ad avvenuto decesso della persona cui è destinata.

                Le concessioni di tali loculi, esistenti o quelli che saranno costruiti in futuro, sarà attuata osservando i seguenti criteri:

1)       All'assegnazione si procederà senza facoltà di scelta, della fila o del piano, da parte dei famigliari dei defunti, ma d'ufficio partendo dal basso verso l'alto sino al completamento della fila e così procedendo (c.d. principio della casualità);

2)       In caso di costruzioni di blocchi  di cassettoni  sviluppati su più facciate (vedi 1°, 2°, 3°, 4° e 5° lotto della N.Z.A.W.), è data la facoltà, ove vi sia disponibilità, della scelta della sola facciata: interna, esterna o di cassettoni sviluppati in senso orizzontale;

3)       I predetti criteri sono validi sia per i defunti giornalieri che per quelli in deposito, a seguito di periodi di carenza di loculi.

4)       Nella assegnazione si terrà conto della data di morte e dell'ora del decesso (c.d. principio della cronologicità);

5)       A richiesta dei famigliari, al coniuge ultra ottantenne,  vivente, potrà essere assegnato un loculo, della fila superiore a quello concesso al consorte deceduto; se al defunto è stato assegnato un loculo di ultima fila, di un qualsiasi piano, potrà essere assegnato al consorte vivente, quello accanto.

6)       I famigliari di un genitore premorto, tumulato definitivamente in un loculo, che vogliano sistemare la salma vicino all'altro genitore, possono acquistare un'altro cassettone, corrispondendo l'importo del nuovo cassettone, cedendo il vecchio senza possibilità di compensazione.

7)       E' concessa la collocazione di una o più cassette di resti mortali o urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro, previo pagamento al Comune del costo di un ossario, di pari fila al tumulo, in base alle tabelle vigenti. Fra i due o più defunti, devono esserci legami di parentela.

8)       La concessione di sepoltura singola è vincolata alla persona indicata nella concessione e non può essere trasferita a terzi.

9)       In periodi in cui non ci sia carenza di loculi comunali, è assolutamente vietato il deposito provvisorio delle salme, ad eccezione di coloro che hanno in corso la costruzione di una propria edicola funeraria o quanto meno è stata attuata l'assegnazione del suolo; quanto anzidetto deve essere attestato dall'Ufficio Tecnico Comunale. 

 

ARTICOLO 44  -  Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale

 

                Le sepolture private per tumulazioni sono concesse già complete di opere a cura del Comune; quelle, invece, per inumazioni, costituite da fosse, ne sono sprovviste; entrambi i due tipi di sepoltura impegnano il concessionario a dare, pena la decadenza, adeguata sistemazione alla sepoltura (lapidi, ecc.), entro un semestre dal seppellimento.

                I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in decoroso e perfetto stato di conservazione le sistemazioni stesse, lapidi, manufatti ecc.. In caso di non ottemperanza verranno effettuati lavori di ripristino direttamente dal Comune, con spese a carico del concessionario e/o degli eredi di questo.

                Sia per le sepolture a tumulazione che per quelle ad inumazione, i concessionari sono obbligati a riportare sulla lapide: il cognome e nome del defunto e la sua data di nascita e di morte.

                Art. 63 Reg. Naz. P.M.

 

ARTICOLO 45  -  Durata - Decadenza

 

                La concessione di sepoltura privata individuale ha la durata di 40 anni, salvo rinnovo, ai sensi dell'art. 92 del Reg. Naz. P.M.

                La concessione ricorre dal giorno dell’effettiva tumulazione.

                La concessione decade anche prima della scadenza del termine:

1) quando la sepoltura non sia stata occupata entro un anno dalla morte della persona per la quale venne concessa;

2) quando la salma venga trasferita per altra sepoltura;

3) quando la sepoltura risulti in stato di completo abbandono e con grave pregiudizio per la pubblica incolumità per incuria  o per morte degli aventi diritto.

                Il predetto provvedimento è adottato con deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili.

                Art. 63 Reg. Naz. P.M.

 

ARTICOLO 46  -  Sistemazione delle salme  a seguito del termine della concessione

 

                Al termine dei 40 anni, ed eventuale rinnovo, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della salma con l’osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell’ossario generale; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell’ossario generale.

 

ARTICOLO 47  -  Rinuncia di sepolture - Rimborsi

 

                Allorquando si verificano le ipotesi di decadenzati cui all’art. 45 del presente Regolamento non può essere riconosciuto alcun rimborso dei costi sostenuti.

 

SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER ENTI

 

ARTICOLO 48  -  Modalità di concessione

 

                L’area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per Enti, nei vari tipi di cui all’art. 28, può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, Ente morale o religioso, può essere concessa anche a due concessionari congiuntamente, in tal caso si osservano le imposizioni di cui al 6° e 7° comma, art.51 del presente Regolamento.

                Una stessa persona non può essere concessionaria di più  sepolture di famiglia.

                La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

                La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1350 del Codice Civile, risultare da contratto da stipularsi per opera del Segretario del Comune.

                Solo con la stipula dell’atto, la concessione si intende perfezionata.

                Nell’atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all’area, all’opera, al posto. 

               

ARTICOLO 49  -  Durata della concessione - Rinnovo

 

                La  concessione  di  area  per  sepoltura di famiglia e di Enti, ai sensi dell’art. 92 del Reg. P.M., è a tempo determinato, di durata non superiore ai 50 anni, salvo rinnovo.

                Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente  alla  data  di  entrata   in  vigore  del  Decreto  del  Presidente  della Repubblica  21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo Cimitero.

                Il rinnovo, su richiesta dei concessionari, è concesso a discrezione dell’Amministrazione comunale, tenuto conto delle esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio del diritto d’uso.

                Il rinnovo è subordinato al versamento del canone relativo, fissato di volta in volta, e può essere condizionato all’esecuzione di opere di manutenzione.

 

ARTICOLO 50  -  Sepolture di famiglia per inumazione

 

                Le sepolture ad inumazione, di famiglia o di Enti, devono essere dotate di adeguato ossario.

                A queste sepolture, come a quelle per tumulazione, si applicano, rispettivamente, le disposizioni generali stabilite sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per esumazioni ed estumulazioni.

                Art. 90 Reg. P.M.

 

ARTICOLO 51  -  Aventi diritto

 

                Le concessioni sono strettamente personali.

                Le istanze per la concessione possono essere inoltrate da persone che sono nate o che abbiano avuto periodi di residenza nel Comune.

                Il diritto di seppellire nei sepolcri, gentilizi può esercitarsi all’infinito in favore di parenti ed affini in linea retta e limitatamente fino al 3° grado civile in linea collaterale; tale diritto può esercitarsi anche in favore del coniuge della sorella o del fratello del coniuge del concessionario.

                Può concedersi il seppellimento ad altri parenti ed affini, ed anche estranei, ma in tal caso sarà dovuto al Comune, il diritto del costo di loculo od ossario, al prezzo superiore come da tariffa vigente al momento della sepoltura.

                In vigenza di concessione il titolare può richiedere la cointestazione della stessa con un altro parente.

                La cointestazione, se non avvenuta all’inizio, dovrà essere autorizzata nella stessa forma e dovrà essere oggetto di atto aggiuntivo.

                Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune, l’esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione, il Sindaco.

                Il titolare di sepoltura che si trasferisce in altro Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso la Direzione del Cimitero, che ne tiene nota nel fascicolo della sepoltura.

                Nella concessione a Enti il diritto d’uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all’ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

                Art. 93 Reg. Naz. P.M.

 

 

 

ARTICOLO 52  -  Ammissione in sepoltura di famiglia e per Enti

 

                Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti,  le ceneri,  i feti delle persone,  ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l’atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture  medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

                Se il concessionario è un ente sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l’Ente deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

                Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, da parte di altri aventi diritto. Il richiedente, in tal caso, deve provare il suo diritto o rimuovere l’opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

                Salvo assegnazione preventiva e nominativa, da parte del concessionario, o divisione, come all’art. 54, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari iure sanguinis è dato dall’ordine di premorienza.

                Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

                Art. 93 Reg. Naz. P.M.

 

ARTICOLO 53  -  Divieto di cessione dei diritti d’uso

 

                Il diritto d’uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all’ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

                E’ vietata, pertanto, la cessione del diritto d’uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

 

ARTICOLO 54  -  Divisione e rinuncia

 

                Più titolari di una tomba possono, se d’accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, procedere alla divisione dei vari posti o all’assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.

 

ARTICOLO 55  -  Fascicoli per le sepolture di famiglia

 

                Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dalla Direzione del Cimitero, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni e alle successioni. Queste devono essere comprovate da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva.

 

ARTICOLO 56  -  Sepolture di famiglia e per Enti anteriori al Reg. P.M. n. 803/1975

 

                Le sepolture di famiglia e per Enti, anteriori al Reg. P.M. approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del Regolamento generale e locale in vigore all’atto della concessione stessa.

                Per tali sepolture si applicano le fattispecie previste dall’art. 69 del presente Regolamento.

 

 

 

 

 

 

 

CAPO VIII

ASSEGNAZIONE SUOLI - COSTRUZIONE DI TOMBE O CAPPELLE

 

NORME TECNICHE

 

ARTICOLO 57  -  CONCESSIONE SUOLI

 

                Il Comune effettua all’interno delle zone cimiteriali appositamente predisposte, e previo pagamento dei relativi diritti, la concessione di aree per la costruzione di cappelle funerarie, gentilizi e tombe a raso.

                Le dimensioni delle aree da assegnare sono contraddistinte, di norma, dalle seguenti tipologie:

1) Tipo A della superficie lorda di mq. 12,54;

2) Tipo B della superficie lorda di mq. 17,20;

3) Tipo C della superficie lorda di mq. 29,96

                I prezzi unitari del suolo per metro quadro vengono stabiliti con atto deliberativo della G.M..

                Per casi particolari, potranno essere concesse aree di dimensioni diverse dalle tipologie sopra descritte il cui costo sarà valutato in base ai prezzi unitari sopra descritti, o comunque, in base ai prezzi unitari vigenti al momento dell’assegnazione. Oltre agli oneri di cui innanzi, sono a carico del concessionario il pagamento di diritti di distacco e misura da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, e le spese di contratto, per importi vigenti al momento della concessione.

 

ARTICOLO 58  -  Domanda per assegnazione suolo

 

                Per ottenere una delle concessioni elencate nell’articolo precedente occorre presentare domanda in carta legale, al Sindaco indicando nome, cognome, data di nascita e domicilio del richiedente nonché il numero dei cassettoni che si intendono realizzare.

                In base al numero dei cassettoni richiesti saranno assegnate le seguenti tipologie:

1) per   6/8    cassettoni + ossari -        “A”;

2) per 10/15  cassettoni + ossari -        “B”;

3) per 16/20  cassettoni + ossari -        “C”.

                Le tombe a raso devono essere realizzate in conformità all’art. 76 3° comma del Reg. Naz. P.M.

                                                                                             

ARTICOLO 59  -  Versamento tassa di concessione

 

                Ottenuta l’assegnazione con l’indicazione del numero del lotto, al richiedente verrà consegnata copia della distinta per il versamento del corrispettivo di concessione e diritti, che dovrà essere effettuato , entro tre mesi dalla data della notifica dell’assegnazione, presso la tesoreria  comunale, tramite apposite reversali predisposte dall’Ufficio di Ragioneria, a pena di decadenza.

 

ARTICOLO 60 -  Progetto opere da realizzare

 

                Il richiedente, entro sei mesi dalla data di notifica dell’assegnazione, dovrà presentare il progetto del manufatto, rispondente alla tipologia assegnata, alle Norme del Reg. Naz. P.M., ai requisiti della circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24-6-93 o altra normativa vigente al momento della presentazione.  I progetti, che vanno presentati in quadruplice copia redatti in idonea scala (1:10 - 1:20 - 1:25) dovranno contenere la planimetria di zona, le piante, i prospetti e le sezioni del manufatto ed eventualmente, i particolari architettonici e costruttivi che l’opera richiede, il tutto opportunamente quotato.

                Al progetto dovrà essere allegato una dettagliata  relazione tecnica circa le modalità di esecuzione dell’opera e la descrizione dei materiali da impiegarsi sia all’interno, che all’esterno del manufatto.

                Nella progettazione l’altezza complessiva del manufatto non dovrà superare  m. 5,30 alla linea di colmo e quella della base dell’ultimo loculo dal piano di calpestio m. 4,50.

                 I progetti dovranno essere firmati dal concessionario o suo legale rappresentante, dal progettista e dal direttore dei lavori (professionisti che dovranno essere regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi albi professionali), dalla ditta costruttrice, regolarmente iscritta nell'apposito albo ditte, e dagli eventuali artisti che collaborano alla realizzazione dell’opera.

               

ARTICOLO 61  -  Competenze Commissione Edilizia e Giunta Comunale

 

                I progetti di costruzione e modificazione devono essere sottoposti al parere della Commissione Edilizia.

                Dopo l’approvazione, saranno rimessi alla Giunta Municipale, con tutta la documentazione relativa all’istanza, all’assegnazione, nonché le bollette dell’avvenuto versamento del diritto di concessione o riconcessione,  che  disporrà  la formale

concessione o riconcessione del suolo, a cui seguirà la   stipula del contratto di concessione che dovrà essere stipulato entro 3 mesi dalla data di deliberazione di concessione del suolo.

 

ARTICOLO 62  -  Autorizzazione edilizia e durata

 

                Chi otterrà la concessione dell’uso di un suolo nel cimitero assumerà l’obbligo di ritirare l’autorizzazione edilizia entro il termine di giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione del suolo e di completare la costruzione del gentilizio o della cappella di famiglia entro il termine di mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione edilizia.

                Appena ultimati i lavori il concessionario ne darà comunicazione scritta all’UTC ed alla Direzione del Cimitero.

 

ARTICOLO 63  -  Cauzione

 

                Il rilascio dell’autorizzazione edilizia per costruzione, ricostruzione o ampliamento è subordinata, al versamento di un deposito a garanzia della esecuzione dell’opera e dei danni ( o polizza) eventualmente cagionati  alle strutture comunali durante la esecuzione della stessa.

                I depositi di garanzia sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Municipale per:

- gentilizi di tipo A -

- cappelle  di tipo B - C;

- per tombe a raso.

                Il deposito  verrà  restituito  dopo  che  l’Ufficio  Tecnico Comunale avrà accertato la regolare esecuzione dell’opera ed il risarcimento di eventuali danni e prima che venga rilasciato il certificato di collaudo tecnico e agibilità sanitaria.

                Ove il concessionario si avvalga di ditte che operano in maniera continuativa, la cauzione di cui ai commi  non è dovuta in quanto subentra la responsabilità di dette ditte. In tal caso il deposito cauzionale è considerato sostituito dalla polizza fideiussoria di cui al successivo art. 72, punto d).

                Lo svincolo della polizza si intende rilasciato con l’atto di collaudo ed agibilità rilasciata dall’UTC, dell’opera realizzata.

 

Articolo 64  -  Proroga

 

                Qualora l’opera non sia stata ultimata entro il termine stabilito, il contratto di concessione si intenderà “ipso iure” risolto con il semplice decorrere del termine prescritto e senza bisogno di messa in mora.

                Il Comune a seguito di apposita istanza degli aventi diritto, restituirà la metà del prezzo a suo tempo versato per l’intero suolo con esclusione dei diritti e delle spese, rientrando nella piena proprietà del suolo concesso.

                Diviene proprietario delle opere eventualmente eseguite dal concessionario al quale non competerà alcun compenso o rimborso spese.

                E’ consentita, in via del tutto eccezionale, e su domanda adeguatamente motivata dell’interessato, concedere una proroga ai termini previsti nei precedenti articoli, previo pagamento di una sanzione pecuniaria stabilita come segue :

a) per mancato e/o ritardato ritiro dell’autorizzazione edilizia: sanzione pari al 10% dell’importo di concessione con obbligo di ritiro dell’autorizzazione entro 2 mesi dalla data di concessione della proroga;

b) per mancata e/o ritardata stipula del contratto di concessione del suolo assegnato: sanzione pari 10% importo concessione e stipula entro 1 mese dalla richiesta;

c) per mancata ultimazione dei lavori entro i termini stabiliti dall’Autorizzazione Edilizia: sanzione di £. 1.500.000-

                Per tutti i casi si dovrà ultimare i lavori entro massimo mesi tre dalla data di accoglimento della richiesta.

                Resta comunque determinato l’obbligo da parte del concessionario o suo avente causa di portare a compimento, entro anni 4 l’iter complessivo per la costruzione del manufatto, ivi compreso il collaudo tecnico e sanitario.

                Non ottemperando a tale obbligo il contratto di concessione si intenderà ipso-jure risolto decorso il prescritto termine, con l’incameramento di tutto quanto versato e con l’intesa che le costruzioni  iniziate resteranno di proprietà comunale senza alcuna indennizzo e senza bisogno di declaratoria sia in via amministrativa che in via giudiziaria.

                Gli importi delle sanzioni dovranno essere aggiornati d’ufficio con apposito provvedimento dirigenziale, ogni tre anni secondo gli adeguamenti ISTAT legati al costo della vita.

 

ARTICOLO 65  -  Definizione di zanella

 

                Le concessioni di cui innanzi, oltre alla superficie da occuparsi  dal manufatto gentilizio, comprendono un’area  della larghezza di cm. 70, perimetrale a tre lati della tomba, escluso quello prospiciente al viale, che il concessionario dovrà obbligatoriamente lasciare per uso pubblico ma che sarà pavimentato a sua cura e spese secondo le indicazioni dell’U.T.C..

                Anche quando il sepolcro risultasse addossato a muri di sostegno delle zone rilevate, il concessionario dovrà fare acquisto per tre lati dei cm. 70. Qualora la distanza fra due tombe risultasse inferiore  a m.1.40, sarà a carico del concessionario la metà di tale distanza.

                Non è consentita l’occupazione dell’area destinata alla zanella con opere o parti dell’opera principale fatta eccezione a quanto meglio specificato nel successivo art. 71 punto 2.

 

ARTICOLO 66  -  Durata  concessioni del suolo

 

                La concessione di suolo, come sopra disciplinata, avrà durata di cinquanta anni, al termine della quale potrà essere rinnovata, a richiesta del concessionario e/o degli eredi,  previo pagamento dei diritti di concessione nella misura vigente al momento del rinnovo. L’Amministrazione comunale potrà, in qualsiasi momento stabilire canoni annuali per la manutenzione delle aree e del verde cimiteriale con tariffa al metro quadrato di concessione.

 

ARTICOLO 67 -  Varianti

 

                Non è ammessa l’esecuzione di varianti al progetto presentato ed approvato, senza la relativa Autorizzazione Edilizia.

                Qualsiasi variante in corso d’opera dovrà essere preventivamente autorizzata previa presentazione del progetto, regolarmente esaminato dalla commissione edilizia. In caso di variante anche del numero di cassettoni ed ossari il progetto dovrà essere sottoposto alla Giunta Comunale con conseguente stipula del nuovo contratto.

                In caso di varianti successive alla ultimazione dei lavori e per modifica sostanziali che comportino una variazione volumetrica al manufatto esistente il concessionario  dovrà  pagare  per intero il valore del suolo ed i diritti inerenti al nuovo manufatto esperendo l’intera procedura prevista per le normali concessioni di cui agli articoli precedenti.

 

ARTICOLO 68  -  Consegna suolo

 

                La consegna delle aree in concessione avviene nelle condizioni che si trovano all’atto della consegna stessa, esclusa qualsiasi responsabilità da parte del Comune.

 

 

 

ARTICOLO 69 -  Manutenzione

 

                I concessionari dei suoli ed i loro eredi hanno l’obbligo di curare la manutenzione delle aree, sin dal momento della concessione del suolo, e dei manufatti realizzati, ed eseguire tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie stabilite dal Comune nel termine che verrà loro assegnato.

                Nel caso che il concessionario, o suo avente causa, lasci trascorrere inutilmente detto termine, il Comune  ha la facoltà di sospendere la tumulazione di salme; nel caso che i manufatti si rendano comunque fatiscenti, si effettuerà il pieno diritto di decadenza della concessione.

                Conseguentemente il Comune riacquisterà la piena proprietà dell’area e del manufatto, salvo a procedere alla ristrutturazione dei manufatti stessi, senza alcun indennizzo, e provvedere alla conservazione dei resti mortali nel modo che giudicherà più conveniente.

 

 

 

ARTICOLO 70  -  Ubicazione

 

                Le cappelle, i gentilizi e le tombe a raso devono essere costruite nella esatta ubicazione segnata in pianta e secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico, fornite in sede  di inizio lavori.

                Per i manufatti di tipo A-B-C, fermo restando il numero complessivo dei cassettoni di cui all’art. 58, sono consentite realizzazioni di cassettoni al di sotto del piano stradale in un massimo di tre file; per le tombe a raso qualora fossero autorizzate dovrà essere sempre possibile l’accesso a tutti i loculi per un eventuale estumulazione disposta dall’autorità Giudiziaria o altra causa così come disposto dal Reg. Naz. P.M. e dal punto 13.2 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.

 

ARTICOLO 71  -  Lavori di manutenzione - Definizione

 

                E’ consentita, previa comunicazione al Direttore del Cimitero, l’esecuzione degli  interventi descritti ai successivi punti 1 e 2 da parte di ditte artigiane relative alle seguenti categorie: muratore, fabbro, pittore, falegname, vetraio ed opere di impermeabilizzazioni, purché tali ditte esibiscano sempre copie del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ed artigiani.

1 - Lavori interni di modesta entità, consistenti nella  manutenzione di cappelle che non modifichino l’aspetto architettonico esterno del manufatto, il numero dei loculi e degli ossari, senza uso di ponteggi o impalcature di servizio, ovvero:

a)- pitturazione, rifacimento intonaco o sostituzione del rivestimento o parti di esso;

b)- manutenzione ordinaria o sostituzione di infissi con caratteristiche simili a quelli esistenti;

c)- uso momentaneo di un ossario a ripostiglio;

d)- apposizione di arredi funebri: lampada votiva, portafiori immagine sacra, statue marmoree o bronzee, vetri istoriati mosaici o interventi similari.

2 - Lavori con intervento sui prospetti esterni, consistenti nelle stesse tipologie di lavori descritti al punto 1, senza che occupino spazio esterno a quello consentito per l’edificazione dei manufatti. Sarà consentita eccezionalmente l’occupazione della zanella con elementi facilmente amovibili, anche se fissati alla pavimentazione, per una sporgenza massima di cm 20, ma solo quando tecnicamente risulta impossibile una installazione entro i limiti del lotto assegnato.

                Per tutti gli altri interventi edilizi e di una certa consistenza e specificità che interessino la modifica parziale o sostanziale dei prospetti, o dove è comunque prevista la presenza del Direttore dei lavori, dovrà richiedersi il rilascio della preventiva autorizzazione secondo le procedure e le leggi urbanistiche vigenti al momento della richiesta.

                Tutte le istanze dovranno contenere sempre i dati identificativi del contratto di concessione, e del richiedente o attuale avente titolo ed il numero del progetto reperibile in archivio Ufficio Tecnico o del Cimitero. 

  ARTICOLO 72  -  Lavori nel Cimitero

 

                I lavori all’interno del Cimitero possono essere eseguiti  da ditte inserite in apposito  elenco depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale, a cui si potrà chiedere di essere inserite in ogni momento. Le Ditte, prima di iniziare i lavori, devono comunicare alla Direzione del Cimitero le generalità delle persone addette ai lavori stessi ed assumere la responsabilità del loro operato. Per ottenere l’iscrizione nell’elenco occorre rivolgere domanda al Sindaco in carta legale corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, ditte artigiane di specifica attività lavorativa o rispondente alla categoria dell’Albo Nazionale Costruttori;

b) certificazione di un   tecnico abilitato, con almeno 5 anni di attività, che certifichi l’idoneità tecnica ad eseguire lavori nell’ambito cimiteriale concernente la lavorazione di pietre e marmi;

c) certificato Generale del Casellario Giudiziale, in originale ed in competente bollo del titolare e del direttore tecnico, nel caso di impresa individuale, di tutti i soci e del direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo, di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico nel caso di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico per gli altri tipi di società o consorzi. Di tale/i certificato/i non è ammessa presentazione di copia/e autenticata/e né la presentazione di dichiarazioni sostitutive;

d) polizza fideiussoria dell’importo pari a venti volte il prezzo di vendita del cassettone comunale più costoso.

                Se durante l’esecuzione dei lavori le ditte provocano dei danni alle strutture, le stesse sono tenute a provvedere alle riparazioni nel termine di cinque giorni altrimenti sarà provveduto d’Ufficio, a cura dell’Ufficio Tecnico, in danno della ditta inadempiente e provvedere al rimborso della spesa sostenuta entro otto giorni, trascorso tale termine l’Amministrazione si rivarrà sul deposito a garanzia con polizza fideiussoria.

                Nell’interno del Cimitero è vietata la lavorazione dei materiali che devono essere introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, per la connessione delle piastre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quant’altro non asportabile o che il Responsabile del Cimitero riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.

                E’ vietata l’esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi.

                E’ vietato altresì:

1) l’inizio dei lavori di scavo per le costruzioni dal 25 ottobre al 5 novembre, salvo eventuale modificazioni per esigenze di calendario;

2) lasciare gli scavi aperti senza la opportuna protezione perimetrale;

3) la terra di risulta ed i rottami provenienti dai lavori indicati al 1° comma precedente, dovranno essere sollecitamente asportati dal Cimitero a cura e spese dell’esecutore dei lavori, od ammucchiati nei luoghi e nei modi che verranno indicati dalla Direzione del Cimitero.

 

Articolo 73  -  Scavi e riporti

 

                I materiali di scavi e di rifiuto provenienti dai lavori  devono essere rimossi entro 24 ore e trasportati fuori dalla zona cimiteriale in discariche autorizzate ai sensi delle leggi vigenti. E’ tollerata durante la esecuzione dei lavori la permanenza sul posto di lavoro assegnato del quantitativo di materiali necessario al riempimento. In ogni caso, lo spazio attiguo al lungo di deposito deve essere mantenuto perfettamente sgombero. Appena ultimati i lavori, tutti i materiali residuali devono essere trasportati fuori dal cimitero.

                Non ottemperando alla ingiunzione si provvederà a termine dell’art. 63.

                Lo spazio assegnato non può essere impiegato per uso di laboratorio, né su di esso possono essere costruite baracche e simili. Inoltre è pure vietato l’uso di seghe per il taglio e lo sgrossamento dei materiali. In caso di necessità l’Ufficio Tecnico può ordinare il trasferimento dei materiali in altra area.

                Le cappelle di famiglia e le edicole  funerarie  devono essere

realizzate esclusivamente con elementi verticali di rivestimento in pietra locale lavorata, marmo e non possono avere di regola uno spessore inferiore a cm 2.

                E’ prescritto l’impiego di chiavelle per il collegamento delle pietre. Le murature perimetrali portanti delle cappelle saranno dello spessore minimo di cm 30 se in muratura e di cm 20 se in calcestruzzo.

                 Le paretine di separazione tra i loculi o dei colombari devono essere eseguite in cemento armato dello spessore di cm 10 e dovranno essere resi impermeabili ai liquidi ed ai gas con appositi materiali a scelta dell’esecutore dell’opera.

 

 

 

 

ARTICOLO 74  -  Verifica delle opere e collaudo

 

                L’Ufficio Tecnico comunale provvede, nel corso al termine dei lavori a verificare se le opere sono conformi al progetto approvato ed in caso di difformità, sospende i lavori. Al termine della costruzione, il concessionario o gli aventi causa, dopo aver comunicato la ultimazione dell’opera, sia all’U.T.C. che alla Direzione del Cimitero, richiedono con apposita istanza in carta legale il certificato di collaudo tecnico sanitario dell’opera realizzata.

                All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

1) Certificato di collaudo e regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori che attesti la perfetta conformità dell’opera eseguita al progetto approvato dalla C.E.C. ed allegato all’autorizzazione;

2) Copia della comunicazione di inizio e fine lavori con annotazione del numero di progetto in archivio U.T.C.;

3) Ricevuta dell’attestazione di versamento relativa all’importo del diritto sanitario.

                L’Ufficio Tecnico entro 30 gg. dalla richiesta effettua l’accertamento tecnico e successivamente trasmette per competenza il fascicolo al responsabile del servizio di Igiene Pubblica per l’acquisizione del parere di competenza. Ottenuto tale parere, se favorevole, l’U.T.C. rilascia il certificato di collaudo che autorizza il concessionario alla tumulazione delle salme, inoltre copia dello stesso deve essere presentato alla Direzione del Cimitero nel momento della tumulazione.

 

 

ARTICOLO 75  -  Circolazione dei veicoli e trasporto

 

                Nell’interno del Cimitero è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri o di materiali.

                Questi ultimi, il cui ingresso nel Cimitero è consentito soltanto nei giorni feriali, devono avere dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoli, alle cunette, ai viali, alle piantagioni, ecc.; possono circolare secondo gli orari e i percorsi prestabiliti dalla Direzione del Cimitero e sostare il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.

                Nei giorni di scarsa affluenza del pubblico, il Responsabile del Cimitero può autorizzare le persone impossibilitate a camminare per motivi di salute o di età a utilizzare autovetture per la visita di tombe previa presentazione di apposita richiesta corredata da certificato medico attestante l’infermità invalidante. L’autorizzazione rilasciata varrà per tutto l’anno solare.

                I veicoli ammessi a circolare nel Cimitero sono soggetti alle norme previste dal Codice della Strada e disposizioni legislative complementari.

                I veicoli a motore devono essere assicurati.  Possono  circolare nel Cimitero soltanto quei veicoli muniti dello speciale contrassegno, rilasciato dalla Direzione del Cimitero, e che dovrà essere disposto in modo ben visibile.

                Tali veicoli devono essere condotti esclusivamente dai titolari o dipendenti delle Ditte regolarmente iscritte a matricola, svolgendo esclusivamente il lavoro di loro competenza e per il quale il mezzo è stato autorizzato.

                E' vietato percorrere il viale centrale con veicoli di ogni tipo. La velocità di tutti i veicoli deve essere contenuta entro limiti ridottissimi.

                All’entrata, all’uscita ed all’interno del Cimitero, tutti i mezzi potranno venire ispezionati ed il loro carico dovrà essere collocato in modo da agevolare al massimo tale operazione.

                Nei trasporti dei materiali da costruzione e di rifiuto devono essere usati veicoli leggeri atti ad evitare spargimento di materiali stessi nell’interno del Cimitero; devono percorrere l’itinerario indicato dalla Direzione del Cimitero, la quale segnalerà eventuali inadempienze, e non potranno sostare nell’interno del Cimitero oltre il tempo necessario per le operazioni di carico e scarico. Potranno essere autorizzati al massimo due mezzi di trasporto di diversa portata a condizione che non siano utilizzati contemporaneamente.

 

ARTICOLO 76  -  Prelievo acqua

 

                E’ permesso alle imprese esecutrici dei lavori nell’ambito cimiteriale, attingere l’acqua necessaria per la esecuzione dei lavori, dalle fontanine e dagli idranti esistenti nel Cimitero,  senza usare sistemi di attacco fisso, per tutta la durata dei lavori previo pagamento di una somma stabilita annualmente dalla G.M.

                Tale importo dovrà essere versato alla Tesoreria comunale prima  dell’inizio  dei  lavori  con  quietanza  da  esibire  alla

Direzione del Cimitero unitamente alla comunicazione di inizio lavori ed all’autorizzazione edilizia. In ogni caso, l’Amministrazione non risponde della temporanea insufficienza o mancanza di acqua.

 

Articolo 77  -  Orario lavoro

 

                I lavori all’interno del Cimitero possono essere eseguiti solo durante l’orario di apertura e chiusura al pubblico e nei soli giorni feriali. Comunque, le ditte sono tenute ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni che l’Amministrazione vorrà adottare per particolari periodi.

                                                                 

 

CAPITOLO IX

ALTRE DISPOSIZIONI

 

 

ARTICOLO 78  -  Orario di apertura e chiusura Cimitero

 

                Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l’orario fissato con apposito provvedimento deliberativo di Giunta municipale.

                All’ingresso, in modo ben visibile, è affisso apposita tabella con orari di apertura e chiusura, sia per i giorni feriali sia per quelli festivi.

                Il segnale di chiusura è dato a mezzo diffusori sonori, installati nel Cimitero, venti minuti prima, il primo avviso e 10 minuti prima della chiusura il secondo ed ultimo avviso.

                 

ARTICOLO 79  -  Divieti

 

                Nel Cimitero è vietato ogni atto irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

                In particolare è vietato:

1) tenere un contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora;

2) l’ingresso a persone in stato di ubriachezza;

3) l’ingresso a minori di anni 10 non accompagnati da persona adulta;

4) entrare nel Cimitero con abiti e vestiti particolarmente scollati o corti e comunque indecorosi;

5) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;

6) introdurre oggetti estranei o indecorosi;

7) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

8) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione della Direzione del Cimitero;

9) calpestare le sepolture, sedere o scrivere su di esse;

10) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con   l’offerta di servizi od oggetti;

11) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;

12) eseguire qualsiasi tipo di lavoro sulle sepolture senza preventiva autorizzazione della Direzione del Cimitero;

13) chiedere l’elemosina, fare questue o raccolta fondi, salvo non sia intervenuta l’autorizzazione scritta del Sindaco;

14) assistere alle esumazioni o estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui sia altrimenti vietato;

15) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco;

16) coltivare piante sulle sepolture che possano arrecare disturbo ai visitatori delle tombe attigue o a qualsiasi altra persona; l’altezza massima di esse non deve superare i 50 cm.

17) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, ecc., ad eccezione delle biciclette usate dal personale interno;

18) introdurre nel Cimitero animali di qualsiasi specie e taglia;

19) fare fotografie o riprese con videocamera di sepolture, operazioni cimiteriali, di opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del cimitero;

20) collocare lumini di ceri fuori degli appositi contenitori, ove esistenti;

21) lasciare cantieri in disordine ed invadere il suolo circostante con materiale derivante da qualsiasi tipo di lavoro.

                I responsabili dei sopra indicati comportamenti dovranno, previo ammonimento, essere immediatamente allontanati dal Cimitero.

 

ARTICOLO 80  -  Obblighi e doveri del personale

 

                Il personale addetto del Cimitero, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni, deve collaborare in generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi.

                Il personale è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al Cimitero.

                Inoltre è tenuto:

1) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

2) ad indossare la divisa e mantenerla pulita e decorosa (per il personale con mansioni di “guardiano” e “ affossatore”);

3) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

4) ad informare la Direzione di qualsiasi fatto accaduto che possa avere una qualsiasi conseguenza negativa;

5) ad avere la massima cura delle attrezzature e dei materiali a loro assegnati, curandone la custodia e l’efficienza.

                Al personale suddetto è vietato:

1) eseguire, all’interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia nelle ore di lavoro, sia al di fuori di esse;

2)ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

3) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti il Cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

4) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all’attività cimiteriale, sia all’interno del Cimitero che all’esterno di esso ed in qualsiasi momento;

5) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.

                Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.

                Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

 

ARTICOLO 81  -  Imprese edili ed affini

 

                Le imprese edili ed affini che svolgono la loro attività lavorativa nel Cimitero, regolarmente iscritte nell'elenco delle ditte autorizzate devono svolgere la loro opera nel rispetto del presente Regolamento e di qualsiasi altra normativa che regoli il loro lavoro, ovvero rispettare le norme per la sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni, codice per la circolazione stradale,  disposizione per lo smaltimento dei materiali di risulta, ecc..

 

ARTICOLO 82  -  Accaparramento lavori

 

                E' rigorosamente vietato, a rappresentanti di imprese di cui sopra, sostare davanti o in qualsiasi punto del Cimitero, in particolar modo davanti agli ingressi del Cimitero o davanti alla Camera mortuaria, per accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, disturbando con le loro offerte i famigliari dei defunti.

                Ogni comportamento contrario a quanto sopra descritto, sarà immediatamente portato a conoscenza, da parte del Responsabile del Cimitero, al Sindaco, che , oltre a eventuali sanzioni pecuniarie, potrà sospendere l'impresa in questione, dall'elenco delle ditte autorizzate a lavorare nel Cimitero, per un periodo da tre giorni ad un mese, oltre alle ammende dovute.

                Qualora una stessa Impresa incorra per tre volte nelle sanzioni sopra descritte, con provvedimento sindacale, verrà cancellata dall'elenco in questione.

 

CAPO X

IMPRESE POMPE FUNEBRI

 

ARTICOLO 83  -  Funzioni

 

                Le imprese di pompe funebri possono: svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie ed enti di culto; fornire i feretri e gli accessori relativi; prestare eventuali cure alla salma; effettuare il trasporto di salme in altri comuni.

 

ARTICOLO 84  -  Attività - Veicoli - Locali

 

                Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, nell'assolvimento delle loro incombenze, a tutte le norme di legge e dei regolamenti in tema di polizia mortuaria e di igiene; in particolare, per quanto riguarda i feretri, le modalità ed i mezzi di trasporto delle salme, le rimesse.

 

ARTICOLO 85  -  Divieti

 

                E' fatto divieto alle imprese:

1) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi di comparaggio;

2) di sostare negli Uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

3) di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio;

4) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

5) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività, come pure nel trasporto dei feretri vuoti.

 

ARTICOLO 86  -  Sospensione - Revoca

 

                In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 87 o dalle disposizioni che potessero essere applicabili, il Sindaco può sospendere le Imprese dall'esercizio delle loro incombenze presso gli Uffici del Comune, per un periodo da 5 giorni a 6 mesi; per recidiva può anche revocare l'autorizzazione data.

 

CAPO XI

DISPOSIZIONI - NORME TRANSITORIE

 

 

ARTICOLO  87  -  Sanzioni

 

                Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 T.U LL.SS., come modificati per l'effetto dell'art. 3 della legge 12 1uglio 1961, n. 6O3, e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.

               

ARTICOLO  88  -  Disposizioni transitorie

 

                A) Nell’ipotesi di un decesso di un titolare di loculo, acquistato precedentemente, in cui sia stata sistemata provvisoriamente una salma, a quest’ultima verrà assegnata un nuovo loculo, rispettando il principio della casualità previo pagamento della relativa tariffa.

                B) Per i manufatti incompiuti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all’art. 64.

                C) Le istanze di concessione di suolo già presentate per tipologie diverse da quelle indicate nell’art.57 vanno soddisfatte fino ad esaurimento dei lotti disponibili alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. I richiedenti non soddisfatti dovranno, a seguito di formale invito dell’Ufficio Comunale competente, optare per altra tipologia conservando l’anzianità dell’istanza. In caso di mancata opzione le istanze si intenderanno decadute.

                D) Nei casi di cui al comma 3° dell’art. 52 gli interessati potranno, prima di adire le vie giudiziarie, rivolgersi al Difensore Civico o, in mancanza, al Segretario Comunale.

 

ARTICOLO 89  -  Abrogazione precedenti disposizioni

 

                Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto s'intendono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento in data 20 novembre 1937 e successive modiche e  negli altri atti in materia, anteriori al presente.

              SOMMARIO

Art. 1 - Competenza.....…………………………………………………………..…..…..............................Pag. 4

Art. 2 - Responsabilità...........……………………………………………………………...  ........................Pag. 4

Art. 3  - Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi..........…… ….….................................Pag. 4

Art. 4  - Atti a disposizione del pubblico....…………………………………… ….….……………..............Pag. 4

 

CAPO I  -  DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

 

Art. 5  - Dichiarazione di morte................……………………………………..…….………………............Pag. 5

Art. 6  - Adempimenti dell’Ufficio....…………………………………………………………….....................Pag. 5

Art. 7  - Denuncia della causa di morte.....……………… ………    ……………..………………..............Pag. 5

Art. 8  - Accertamenti necroscopici.....…………………………… …………...………………....................Pag. 5

Art. 9  - Referto all’Autorità Giudiziaria...………………………  ………………………..………….............Pag. 6

Art. 10 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane.……….....…….........................Pag. 6

 

CAPO II  -  OSSERVAZIONE DI CADAVERI - AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

 

Art. 11 - Termini...........................……………………………………………….……….…………….........Pag.  6

Art. 12 - Periodo di osservazione................………………………………………….….…………….........Pag.  6

Art. 13 - Deposito di osservazione e obitorio.....…………………  ……………………………………......Pag.  7

Art. 14 - Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti,

              ossa, feti, ecc.……………………………………………………………......…….........................Pag.  7

Art. 15 - Autopsie e trattamenti conservativi........………………………………………..……………...….Pag.  7

 

CAPO III  -  FERETRI

 

Art. 16 - Feretro individuale - Deposizione.…………………………………………….……….….............Pag.  8

Art. 17 - Chiusura del feretro............…………………………………………………………..…................Pag.  8

Art. 18 - Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti……………………………….………………   .Pag.  8

Art. 19 - Piastrina di riconoscimento...............……………………………………….………………….....Pag.  9

 

CAPO IV  -  TRASPORTI FUNEBRI

 

Art. 20 - Generalità.........………………………………………………………….............…….….............Pag.  9

 

CAPO V  -  CIMITERO - SERVIZI - COSTRUZIONE

 

Art. 21 - Disposizioni generali.......…………………………………………………… ……..….................Pag.  9

Art. 22 - Reparti speciali nel Cimitero e sepolture private fuori del Cimitero.......….…...…...................Pag. 10

Art. 23 - Ammissione nel Cimitero...............………………………………………………………….........Pag. 10

Art. 24 - Ammissione nel reparto nati morti...…………………………………….………………....…......Pag. 10

Art. 25 - Sepolture comuni per inumazione.......……………………………………….…………....…......Pag. 10

Art. 26 - Cippo......................………………………….…………………………………….......…..............Pag. 11

Art. 27 - Sepolture per tumulazione......…………………………...…………….…… …..……….............Pag. 11

Art. 28 - Vari tipi di sepolture private.……............………………………………………....….…...………Pag. 11

Art. 29 - Camera mortuaria.............………………………………………………………….….....….........Pag. 11

Art. 30 - Sala per autopsie...............…………………………………………………………...…..............Pag. 12

Art. 31 - Celle frigorifere..................………...………………………………………………....….........…..Pag. 12

Art. 32 - Ossario comune..............……………………………………………….…………............….......Pag. 12

Art. 33 - Costruzione e ampliamento del Cimitero: progetti; studio tecnico;

              relazione sanitaria........………………………………………………………..………………......Pag. 12

Art. 34 - Zona di rispetto......……………………………………………………….…….......….….............Pag. 12

 

CAPO VI  -  ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

 

Art. 35 - Esumazione ordinaria..............………………………………………………….…….….............Pag. 13

Art. 36 - Esumazione nati morti...................………………………………………………...…..……........Pag. 13

Art. 37 - Avvisi di scadenza ordinaria....…………………………………………………....……...............Pag. 13

Art. 38 - Esumazione straordinaria..........…………………………………………….…..…….….............Pag. 13

Art. 39 - Estumulazione..........................……………….……………………………………………..........Pag. 13

Art. 40 - Raccolta delle ossa - Smaltimento materiali...…………………………………………………...Pag. 14

Art. 41 - Salme aventi oggetti da recuperare....……………………………………………....……...........Pag. 14

Art. 42 - Disponibilità dei materiali...……………………………………………………...……..................Pag. 15

 

CAPO VII  -  CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

 

SEPOLTURA INDIVIDUALE

 

Art. 43 - Modalità di concessione..........……………………………………………………….…..............Pag. 15

Art. 44 - Sistemazione e manutenzione della sepoltura privata...........…………….............….…..........Pag. 16

Art. 45 - Durata - Decadenza.............………………………………………………………...…................Pag. 16

Art. 46 - Sistemazione delle salme a seguito del termine della concessione........……......……...........Pag. 16

Art. 47 - Rinuncia di sepolture - Rimborsi................……………………………………………...……….Pag. 16

 

SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER ENTI

 

Art. 48 - Modalità di concessione......................…………………………………………………………...Pag. 16

Art. 49 - Durata della concessione - Rinnovo....………………………………………………...….…......Pag. 17

Art. 50 - Sepolture di famiglia per inumazione………………………………………………...…..…........Pag. 17

Art. 51 - Aventi diritto..............……………………………………………………………….…..................Pag. 17

Art. 52 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per Enti…………………………………..……….……..Pag. 18

Art. 53 - Divieto di cessione dei diritti d’uso..……………………………………………..….…….…........Pag. 18

Art. 54 - Divisione e rinuncia................…………………………………………………………….............Pag. 18

Art. 55 - Fascicoli per le sepolture di famiglia...…………………………………………..……….…........Pag. 18

Art. 56 - Sepolture di famiglia e per Enti anteriori al Reg. P.M. n. 803/1975..............……….….......….Pag. 18

 

CAPO VIII  -  ASSEGNAZIONE SUOLI - COSTRUZIONE DI TOMBE O CAPPELLE

 

NORME TECNICHE

 

Art. 57 - Concessione suoli......................…………………………………………………………….........Pag. 19

Art. 58 - Domanda per assegnazione suolo.……………………………………………………................Pag. 19

Art. 59 - Versamento tassa di concessione......……………………………………...……………........…Pag. 19

Art. 60 - Progetto opere da realizzare...........………………………………………..……….………........Pag. 19

Art. 61 - Competenze Commissione edilizia e Giunta Comunale………………………………………..Pag. 20

Art. 62 - Autorizzazione edilizia e durata...........……………………………………………..…….….......Pag. .20

Art. 63 - Cauzione...............................………………………………………………..……….……..........Pag.  20

Art. 64 - Proroga...........................………………………………………………………………………......Pag. 20

Art. 65 - Definizione di zanella..............………………………………………….……...….……..…...….Pag.  21

Art. 66 - Durata concessioni del suolo................…………………………….…………………..…….....Pag. 21

Art. 67 - Varianti................................…………………….……………………………………………........Pag. 21

Art. 68 - Consegna suolo....…………………………………………………………...............…...............Pag. 21

Art. 69 - Manutenzione.....................…………………………………………………………….................Pag. 22

Art. 70 - Ubicazione.......……………………………………………………………...............….................Pag. 22

Art. 71 - Lavori di manutenzione - Definizione..………….…………………………………..……...........Pag. 22

Art. 72 - Lavori nel Cimitero...............………………….…………………………………………..............Pag. 22

Art. 73 - Scavi e riporti...........…………………….………………………………………….......................Pag. 23

Art. 74 - Verifica delle opere e collaudo......……………………………………………...…………..........Pag. 24

Art. 75 - Circolazione dei veicoli e trasporto..…………………………………………...…………...........Pag. 24

Art. 76 - Prelievo acqua......................………………………………………………………………...........Pag. 24

Art. 77 - Orario lavoro..........………………………………………………………………..........................Pag. 25

 

CAPO IX  -  ALTRE DISPOSIZIONI

 

Art. 78 - Orario di apertura e chiusura Cimitero....………………………………………...……….....…..Pag. 25

Art. 79 - Divieti..................……………………………………………………………………......................Pag. 25

Art. 80 - Obblighi e doveri del personale......…………………………………………..…………........….Pag. 26

Art. 81 - Imprese edili ed affini.................………………………………………………...………….....….Pag. 26

Art. 82 - Accaparramento lavori.........……………………………………………………....…................. .Pag. 26

 

CAPO X  -  IMPRESE POMPE FUNEBRI

 

Art. 83 – Funzioni.........................…………………………………………….……………….……………Pag. 27

Art. 84 -  Attività - Veicoli - Locali....………………………………………...........…………………….......Pag. 27

Art. 85 - Divieti................................……………………………………………………………………........Pag. 27

Art. 86 - Sospensione e revoca...........………………………………………………..………..….........…Pag. 27

 

 

CAPO XI  -  DISPOSIZIONI VARIE – NORME TRANSITORIE

 

Art. 87 - Sanzioni.....................................…………………………………………………………………..Pag. 27

Art. 88 – Disposizioni transitorie……………………………………………………………………………..Pag. 27

Art. 89 - Abrogazione precedenti disposizioni.......…..…………………………………………..…….......Pag. 28