ARTICOLO 1 - Competenza
Il presente regolamento è redatto in conformità del disposto dallart. 344
del T.U.LL.SS. e del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285 del 10
settembre 1990)* e successive modificazioni.
Il servizio di polizia mortuaria e cimitero è di esclusiva competenza del Comune.
Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, nelle sue qualità di Capo
dellAmministrazione, Autorità Sanitaria Locale e Ufficiale di Governo, ferma, ove
stabilito, la competenza del Consiglio comunale, del Prefetto, del Ministero della Sanità
e dellAutorità Giudiziaria.
La manutenzione, lordine e la vigilanza spettano al Sindaco.
In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco,
alloccorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed
opportune ai fini predetti.
I Responsabili del Dipartimento del Servizio di Igiene Pubblica e del Dipartimento
di Prevenzione della A.S.L., negli ambiti di competenza, vigilano e controllano il
funzionamento del cimitero e propongono al Sindaco i provvedimenti necessari per
assicurare il regolare servizio.
Ai compiti e servizi, di cui al presente Regolamento ed a quanto altro ad esso
correlato da norme, regolamenti ed ordinanze, provvede lUfficio Servizi Cimiteriali;
per gli adempimenti contabili lUfficio Ragioneria, per gli
adempimenti contrattuali lUfficio Contratti e per gli adempimenti tecnici
lUfficio Tecnico.
I predetti uffici e servizi sono coordinati dal Capo Settore
Affari Generali, il quale ne assicura, inoltre, il coordinamento con gli altri uffici comunali
per gli adempimenti correlati al Servizio di Polizia Mortuaria.
*
Nota: indicato in seguito con l'abbreviazione: Reg. Naz. P. M.
ARTICOLO 2 - Responsabilità
Il Comune cura che allinterno del Cimitero siano evitate situazioni di
pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel
Cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del
pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne
risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che
lillecito non rilevi penalmente.
ARTICOLO 3 - Facoltà
di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi
Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in
qualunque modo labbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo
tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di
grado e gli eredi istituiti.
Lordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni,
estumulazioni e trasferimenti.
Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di
eventuali successivi provvedimenti, in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge
deceduto.
ARTICOLO 4 - Atti a disposizione del pubblico
Presso
il Cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio,
a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui allarticolo 52 del Reg. P.M., ovvero stampa su carta delle
registrazioni, con sistemi informatici, dei seppellimenti, traslazioni, esumazioni,
estumulazioni ed operazioni varie eseguite durante gli anni.
Sono inoltre tenuti visibili e consultabili dal pubblico:
a) l'orario
di apertura e chiusura del Cimitero;
b) copia
del presente regolamento;
c) lelenco
dei defunti soggetti ad esumazione ordinaria per raggiunto periodo decennale di inumazione
nei campi comuni;
d) copia
dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
e) ogni
altro documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o
del pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
DICHIARAZIONE DI MORTE - DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO
ARTICOLO
5 - Dichiarazione di morte
La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più
presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, allUfficio di Stato
Civile.
La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col
defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza,
da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di
ossa umane.
La dichiarazione è fatta con apposito modulo dellufficio, contenente i dati
occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal
funzionario dellUfficio di Stato Civile incaricato.
I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con
lapposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della
rispettiva Amministrazione.
Art.
138 e segg. Ord. Stato Civile; art. 1 Reg. Naz. P.M.
ARTICOLO
6 - Adempimenti dellufficio
Lufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti dufficio e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante, promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici, di cui gli artt. 7, 8 e successivi.
Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia
predetta, ottempera alla redazione dellatto di morte.
In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, lufficio
provvede, ai sensi dellart. 145 Ord. Stato Civile, curando di esporre la salma
sconosciuta nel locale di osservazione e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie,
elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche
somatiche, labbigliamento, ecc.
Art.
140 Ord. Stato Civile.
ARTICOLO
7 - Denuncia della causa di morte
Il medico curante, o nei casi previsti dalla legge il medico necroscopo, deve fare
al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di
morte, compilando lapposita scheda stabilita dal Ministero della sanità,
dintesa con lIstituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi
trasmessa dallAzienda Sanitaria Locale.
Tale scheda ha finalità
sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita
necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di questultima visita.
Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla
denuncia della causa presunta.
Lobbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire
autopsie disposte dallautorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando
quanto prescritto agli artt. 39 e 45 del Reg. Naz. P.M.
Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la
denuncia deve contenere le indicazioni di cui allart. 100 del DPR 13 febbraio 1964,
n. 185.
Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il
Responsabile del Servizio Igiene Pubblica della ASL dispone circa il trattamento, il
trasporto, la destinazione.
ARTICOLO
8 - Accertamenti necroscopici
Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato
dallAutorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo,
da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o di
protrazione di cui al successivo art. 11. Essa ha per oggetto la constatazione
dellautenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua
causa, laccertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, ladozione
di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed alligiene pubblica.
In esito alla visita, il medico necroscopo compila lapposito certificato che
resta allegato al registro degli atti di morte.
Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate, alle dipendenze del Responsabile
del Servizio di Igiene Pubblica dellASL, da un medico nominato dalla Azienda Sanitaria Locale.
Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte
dal Direttore sanitario o da un suo delegato; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda
sulla causa di morte che il certificato necroscopico.
Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, udito il coordinatore
sanitario della USL, può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche
la scheda ed il certificato predetto, compilati rispettivamente dal medico curante e dal
Direttore sanitario.
Art.
141 Ord. Stato Civile; artt. 1 e 4 Reg. Naz. P.M.
ARTICOLO 9 - Referto
allAutorità giudiziaria
Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto allAutorità giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del codice penale e 4 del codice di procedura penale.
In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante
o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione allAutorità
giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.
Artt.
3, 5, 39 e 45 Reg. Naz. P.M.; art. 143 Ord. Stato Civile.
ARTICOLO
10 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane
Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informarne
immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione
allAutorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e alla Azienda Sanitaria
Locale. Inoltre lAzienda Sanitaria Locale provvederà per lesame di quanto
rinvenuto da
parte del medico necroscopo, segnalando i risultati allAutorità Giudiziaria, alla
quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.
Art.
5 Reg. Naz. P.M.
CAPO
II
OSSERVAZIONE
DEI CADAVERI - AUTORIZZAZIONE AL
SEPPELLIMENTO
ARTICOLO
11 - Termini
Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro
o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle
frigorifere, né essere inumato, tumulato e cremato.
Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o
maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con
idonei apparecchi tanatoscopici; nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata
putrefazione; infine quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte
del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della ASL. E invece da protrarre
fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il
medico necroscopo non accerti la morte come predetto.
Artt.
8, 9 e 10 Reg. Naz. P.M. - Art. 4 legge 578 del 29/12/93.
ARTICOLO
12 - Periodo di osservazione
Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da
non ostacolare, e da poter rilevare, eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna
assistenza e
sorveglianza da parte dei familiari, se a
domicilio, e da parte del personale addettovi, se in locali di osservazione, di cui
allarticolo seguente, anche con impiego, alloccorrenza, di idonei mezzi
elettromeccanici.
Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né essere vestito, né
collocato nel feretro prima della visita necroscopica.
Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il Responsabile del
Servizio di Igiene Pubblica della ASL prescrive le speciali misure cautelative.
Artt.
11 e 13 Reg. Naz. P.M.
Il Comune ha apposito locale per ricevere e tenere in osservazione le salme di
persone:
a) morte
in abitazione inadatte e nelle quali sia
pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
b) morte
in seguito a qualsiasi accidente in una pubblica via o in un luogo pubblico;
c) ignote,
di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza.
Il Comune ha, inoltre, un obitorio per lassolvimento delle seguenti funzioni:
a) mantenimento in osservazione e
riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
b) deposito
per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione
dellautorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti
medico-legali, riconoscimento e trattamento igenico-conservativo;
c) deposito,
riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igenico-conservativo di
cadaveri portatori di radioattività.
Lammissione è disposta dalla ASL o dallAutorità giudiziaria.
Il trasporto deve essere fatto come previsto dal "Regolamento del Servizio
Municipalizzato dei Trasporti Funebri in Concessione".
Nel deposito di osservazione e nellobitorio può essere vietato
laccesso di persone estranee ed anche dei familiari, da parte di Autorità
Giudiziaria o dal Sindaco o dal Responsabile Servizio di Igiene Pubblica.
Le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo le
prescrizioni date, caso per caso, dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della
ASL in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui allart.
100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185.
Artt.
12, 13, 14 e 15 Reg. Naz. P.M.
1) Salvo il nulla osta di cui all'art. 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere
devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dellUfficiale di Stato Civile
del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi
i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dallOrdinamento di Stato
Civile e di Polizia Mortuaria.
2) Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra,
di parti di cadavere, di ossa umane.
3) I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento,
di cui all'art. 7 del Reg. P.M., sono trasportati
e seppelliti nel Cimitero previo permesso della Azienda Sanitaria Locale con le modalità
indicate nel precitato articolo. Il trasporto è fatto come stabilito dal
"Regolamento del Servizio Municipalizzato dei Trasporti Funebri in Concessione".
Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione
dellUfficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura
della Repubblica.
Artt.
5, 6 e 7 Reg. Naz. P.M.; Artt. 141 e 142 Ord. Stato Civile.
ARTICOLO
15 - Autopsie e trattamenti conservativi
Per le autopsie sono da osservare le norme di cui agli artt. 37, 38 e 39 del Reg.
Naz. P.M.
I trattamenti per limbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco ed
eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo del Responsabile del
Servizio di Igiene Pubblica della ASL.
Il medico incaricato delloperazione deve indicare in apposita dichiarazione
il procedimento che intende eseguire ed il luogo e lora in cui sarà effettuata.
Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è
escluso il sospetto di morte causata da reato.
Il trattamento antiputrefattivo, di cui allart. 32 del Reg. Naz. P.M., è
eseguito dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o da altro
personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
Limbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita
in ogni caso osservando le prescrizioni di cui allart. 47 del Reg. Naz. P.M.
CAPO
III
FERETRI
ARTICOLO 16 - Feretro
individuale Deposizione
Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 18.
In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e
neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono
essere chiusi in uno stesso feretro.
La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.
Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nellelenco del
Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere
deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito od avvolto in lenzuolo imbevuto
di soluzione disinfettante.
Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui
al precedente art. 7.
Artt.
74 e 77 Reg. Naz. P.M.
ARTICOLO
17 - Chiusura del feretro
La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o personale tecnico
all'uopo incaricato, vigila
e controlla
l'applicazione
della norma di cui all'art. 18.
In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di
sepoltura e/o trasporto cui è destinato, nonché l'identificazione del cadavere.
ART. 18 - Feretri
per inumazione, tumulazione e trasporti
La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè:
a) per
inumazione comune decennale:
il
feretro deve essere di legno dolce, di abete o di pioppo stagionato; le tavole piallate
nelle due facciate e dello spessore non superiore a cm. 2; la confezione deve essere
conforme alle prescrizioni di cui allart. 75 del Reg. Naz. P.M.;
b) per
tumulazione in loculo anche di tomba di famiglia, cripta: duplice
cassa, luna di legno, preferibilmente esterna, laltra di metallo,
corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui allart. 30 del
Reg. Naz. P.M.;
c) per
trasferimento da Comune a Comune, allestero o
dallestero: è
prescritta la duplice cassa, come alla lettera b) precedente;
d) per
trasporti brevi:
per
trasporto da Comune a Comune con percorso inferiore ai 100 KM., è sufficiente il feretro
in legno, purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di
esumazione e sia effettuato con idonea vettura, munita di cassone metallico, e non sia di
persona morta per malattia infettiva.
Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune
o in altra
sepoltura del Cimitero, si deve
accertare
lo stato di conservazione del feretro e la
sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso,
il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica.
Se la salma proviene da altro Comune, è da accertare la rispondenza del feretro
alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è
destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è
destinata a sepoltura temporanea nella terra, è da praticare nella parte superiore della
cassa metallica qualche foro.
E vietato in ogni caso limpiego di materiale non biodegradabile o,
comunque, non autorizzato dal Ministero della Sanità.
Tutti i feretri devono portare il timbro a fuoco con lindicazione della ditta
costruttrice e del fornitore.
Artt.
28 e 75 Reg. Naz. P.M.
ARTICOLO
19 - Piastrina di riconoscimento
Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di metallo, recante impressi, in modo indelebile, il cognome, il nome e la data di nascita e morte.
Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della
data di morte e gli eventuali altri dati certi.
TRASPORTI FUNEBRI
ARTICOLO
20 - Generalità
Nel territorio del Comune il servizio dei trasporti funebri, ai sensi della legge
15 ottobre 1925, n. 2578 e dellart. 19 del Reg. Naz. P.M., è affidato in
concessione a ditte private.
Condizioni, modalità e norme di attuazione di tale concessione sono regolate dal
vigente Regolamento del Servizio Municipalizzato dei Trasporti Funebri in
Concessione.
CIMITERO - SERVIZI - COSTRUZIONE
ARTICOLO
21 - Disposizioni generali
Al servizio obbligatorio del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune
provvede con un proprio Cimitero.
E vietato il seppellimento in luogo diverso dal Cimitero, salve le
autorizzazioni di cui allarticolo che segue.
Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le
caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, lordine di impiego delle
fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere
conformi a quanto dispongono gli artt. 58, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del Reg. Naz. P.M.
Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere
riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti
dellart. 90 e seguenti del Reg. Naz. P.M.
Apposito piano regolatore determina, per le sepolture private, lubicazione,
le misure delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di
struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre di pietra,
elementi prefabbricati), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del Reg.
Naz. P.M.
Ogni operazione compiuta nel Cimitero - inumazione, tumulazione, trasferimento, sia
nellinterno del Cimitero che ad altro Cimitero, di salme, di resti, di ceneri - è
riservata al personale addetto al Cimitero e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri o nelle
apposite stampe su tabulati, in caso di tenuta registrazione su
supporti magnetici, di cui agli artt. 52 e 53 del Reg. Naz. P.M. e al punto 12 della
circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, conservando gli atti
relativi di autorizzazione.
ARTICOLO
22 - Reparti speciali nel Cimitero e sepolture
private fuori del Cimitero
Nel Cimitero è costituito un reparto speciale per nati morti, feti, prodotti
abortivi e resti anatomici di cui al precedente art. 14.
Fuori del Cimitero può essere concessa la tumulazione privilegiata, per speciali
benemerenze, in chiese, istituti, monumenti, con autorizzazione del Ministero per
lInterno, di cui allart. 105 del Reg. Naz. P.M.
Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Sindaco e
dellAzienda Sanitaria Locale in tema di polizia mortuaria.
ARTICOLO
23 - Ammissione nel Cimitero
Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione:
1) le
salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento
della morte, la propria residenza;
2) le salme delle persone ricoverate presso case di
riposo, nosocomi o istituti psichiatrici;
3) le salme delle persone residenti all'estero ed
iscritte all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero);
4) le salme delle persone nate ma non più residenti
in questo Comune;
5) le salme delle persone che siano state residenti
per cinque anni a Molfetta o che abbiano discendenti o ascendenti entro il terzo grado
residenti a Molfetta.
Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute
le salme delle persone concessionarie o aventi diritto in sepoltura privata, individuale o
di famiglia, esistenti nel Cimitero.
Sono pure accolti i resti mortali delle persone sopraindicate.
Il Sindaco, a sua discrezione, sentita la conferenza dei Capi Gruppo Consiliari,
per particolari motivi di benemerenza o nei casi eccezionali per gravi motivi, può
autorizzare il ricevimento di salme di persone non rientranti nei casi sopra descritti.
Art.
50 Reg. Naz. P.M.
ARTICOLO 24 - Ammissione
nel reparto nati morti
Nel reparto in oggetto sono accolti i nati morti, i resti anatomici, i feti e i prodotti abortivi e del concepimento, di cui allart. 14 precedente e con le autorizzazioni in detto articolo indicate.
Anche i suesposti seppellimenti dovranno essere registrati.
Art.
50 Reg. Naz. P.M.
ARTICOLO
25 - Sepolture comuni per inumazione
Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
A) Sono
comuni le sepolture, per
inumazione, della durata
legale
di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia
richiesta una sepoltura privata.
Le fosse devono essere scavate a distanza luna dallaltra di almeno m.
0,50 ed a m. 2 di profondità dal piano ed avere le seguenti misure:
1) per persone oltre i 10 anni: lunghezza al fondo m. 2,20; larghezza m. 0,80;
2) per minori degli anni 10: lunghezza al fondo m. 1,50; larghezza m. 0,50.
La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia
messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
B) Sono private le sepolture per
inumazioni di durata superiore a quella legale di 10 anni; di esse si dice nellart.
28 che segue.
Artt.
71, 72 e 73 Reg. Naz. P.M.
ARTICOLO
26 - Cippo
Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e
messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e
portante un numero progressivo e lindicazione dellanno di seppellimento.
Sulla lapide che sarà collocata sulla fossa, dovrà essere inciso nome e cognome,
data di nascita e morte del defunto.
Sulle fosse è consentita l'installazione di un copritomba di superficie
complessiva non superiore ai 2/3 della superficie della fossa e di altezza non superiore a
cm. 20 dal piano di calpestio.
Art.
70 Reg. Naz. P.M.
ARTICOLO
27 - Sepolture per tumulazione
Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal
Comune o dai concessionari di sepoltura secondo le norme di cui al successivo art. 28.
Le sepolture per tumulazione sono solo private, quindi, oggetto di concessione
secondo le modalità di cui allart. 43 e seguenti.
Art.
76 Reg. Naz. P.M.
ARTICOLO
28 - Vari tipi di sepolture private
Le sepolture private possono consistere:
a) nelluso
temporaneo, per la durata di 40 anni, salvo un solo rinnovo a richiesta degli interessati
per un eguale periodo di tempo, previo pagamento a tariffa vigente al momento della
riconcessione, dalla data della tumulazione, di loculi predisposti dal Comune in gallerie,
cameroni, portici o in costruzioni monolitiche allaperto con più piani sovrapposti,
costruiti in conformità a quanto dispone lart. 76 del Reg. Naz. P.M. e dal punto 13
della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e destinati a
tumulazioni singole;
b) nelluso
temporaneo, per la durata di 20 anni, salvo un solo rinnovo a richiesta degli interessati,
per un eguale periodo di tempo, previo pagamento a tariffa vigente al momento della
riconcessione, di cellette, predisposte dal Comune, per la custodia dei resti e ceneri;
c) nelluso
di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per le
famiglie e collettività ed aventi la durata non superiore a 50 anni, dallultima
tumulazione, salvo rinnovo.
La costruzione può essere tipo cappella o edicola o monumento - cioè opera di
architettura o scultura - ed avere o non la camera sotterranea.
Eccezionalmente il sepolcro di famiglia può essere per inumazione, ai sensi
dellart. 90 del Reg. Naz. P.M.
Nelle eventuali nuove aree di espansione cimiteriale si potrà individuarne una
quota del 20% per la costruzione di cappelle, gentilizi e tombe a raso.
ARTICOLO 29 - Camera mortuaria
Il Cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme in
attesa di seppellimento, per un qualsiasi motivo, per trasferimento e per salme esumate
per esigenze varie.
La sosta deve essere il più breve possibile, sempreché il feretro sia in buone
condizioni.
La sosta di salme, in attesa di seppellimento, nella camera mortuaria, non sarà
consentita oltre tre giorni dal loro arrivo nel Cimitero. Sarà fatta eccezione per quei
casi in cui il ritardo è dovuto esclusivamente a procedimenti amministrativi o giudiziari
in corso, con apposito provvedimento di proroga previa istanza di proroga.
Dopo tale termine la Direzione del Cimitero, dopo averne data comunicazione alla
famiglia, provvederà alla sepoltura della salma per inumazione, qualunque sia la forma di
sepoltura progettata per essa.
La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui
agli artt. 64 e 65 del Reg. Naz. P.M.
In osservanza degli articoli sopra citati, è assolutamente vietato usare la camera
mortuaria come deposito di fiori, confezionati in vario modo, o di qualsiasi altro
materiale o oggetto.
Sarà consentito di depositare sul feretro, durante la sosta nella camera
mortuaria, un solo fascio di fiori.
ARTICOLO
30 - Sala per autopsie
Nel Cimitero un apposito locale, avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del Reg. Naz. P.M., è destinato alle autopsie, di cui all'art. 45 dello stesso Reg. Naz. P.M..
ARTICOLO
31 - Celle frigorifere
Presso la Camera mortuaria, è installato un'impianto refrigeratore per la
conservazione dei cadaveri, in attesa di seppellimento o di riscontro autoptico, che
presentino problemi di accelerata decomposizione, per cui potrebbero creare seri pericoli
di natura igienico-sanitario.
Tale impianto è a quattro posti, così come stabilito dall'Art. 15 del Reg. Naz.
P.M., ovvero una cella, in rapporto, ogni ventimila abitanti.
E' vietato deporre nell'impianto refrigeratore, qualsiasi salma, prima che siano
trascorse 24 ore dal momento della morte, tranne i casi di decapitazione, maciullamento o
per quei casi in cui il medico necroscopo avrà accertato il decesso con l'ausilio di
elettrocardiografo, nei termini previsti dall'art. 8 del Reg. Naz. P.M.
Alluso di tale impianto sovrintende il Responsabile del Cimitero.
ARTICOLO
32 - Ossario comune
Nel Cimitero è istituito un ossario comune per la raccolta e la conservazione in
perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie
interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente
rinvenute fuori del Cimitero.
L'ossario deve essere costituito da un manufatto costruito in modo che le ossa
siano sottratte alla vista del pubblico.
E' assolutamente vietato asportare ossa dal Cimitero e farne di esse oggetto di
commercio.
Art.
67 e 45 del Reg. Naz. P.M.
ARTICOLO 33 - Costruzione
e ampliamento del Cimitero: progetti; studio tecnico; relazione sanitaria
I progetti per la costruzione di nuovo Cimitero e così per l'ampliamento devono
essere preceduti da studio tecnico, come dettagliatamente prescritto all'art. 55 del Reg.
Naz. P.M.
Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione
tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati
agli artt. 55, 56, 57, 60 e 61 del Reg. Naz. P.M. nonché agli artt. 58 e 59 dello stesso
regolamento, relativi all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione
decennale.
Per l'approvazione dei progetti sono da osservare le norme di cui all'art. 228 del
T.U.LL.SS. e successive modifiche.
ARTICOLO
34 - Zona di rispetto
I cimitero deve essere isolato dall'abitato per un raggio non inferiore a 100 metri, nel quale sono vietati la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti.
Per l'ampliamento del Cimitero esistente, la distanza dall'abitato non potrà
essere inferiore a m. 200 in quanto Comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti.
Art.
57 Reg. Naz. P.M. e 338 T.U.LL.SS. e successive modifiche.
ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE
ARTICOLO
35 - Esumazione
ordinaria
Le salme, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili:
a)
non
prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione, se in sepoltura comune;
b)
non
prima della scadenza del periodo previsto dalle rispettive concessioni, e comunque non
inferiore ai 10 anni, se in sepolture private, a sistema di inumazione.
Le predette esumazioni sono regolate, secondo le esigenze di reimpiego, dal
Sindaco.
Le salme che risultano indecomposte, sono soggette a rinnovo della sepoltura, per
un periodo massimo di altri 5 anni e successive proroghe biennali.
Art.
82 Reg. Naz. P.M.
ARTICOLO
36 - Esumazione nati morti
L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti ecc., inumati nell'apposito reparto, può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento, previo parere del Responsabile dellUfficio di Igiene Pubblica.
ARTICOLO
37 - Avvisi di scadenza ordinaria
La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per
tumulazione è comunicata, ove possibile, con singoli avvisi alle famiglie interessate;
comunque all'ingresso del Cimitero e allAlbo Pretorio, è pubblicato ogni anno,
l'elenco dei campi e dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme
saranno esumate o estumulate.
ARTICOLO
38 - Esumazione straordinaria
L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita,
prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità giudiziaria o a
richiesta dei famigliari, previo autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra
sepoltura dello stesso o di altro Cimitero o per cremazione.
La salma esumata per ordine dell'Autorità giudiziaria è trasportata alla sala
delle autopsie per l'osservazione delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.
L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza del Responsabile del
Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL e di un incaricato della Direzione del Cimitero.
Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si richiama l'art. 18,
penultimo comma.
Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie non
possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
Se trattasi di persona morta per malattia infettiva contagiosa l'esumazione
straordinaria deve essere eseguita con la decorrenza e le garanzie sanitarie di cui
all'art. 84
Reg. Naz. P.M.
ARTICOLO
39 - Estumulazioni
1)
L'estumulazione di salme tumulate in sepolture (loculi) pubbliche o private potrà
avvenire esclusivamente alla scadenza del periodo di concessione del loculo.
2)
I feretri estumulati alla scadenza della concessione e non mineralizzati, devono essere
inumati, per un periodo non inferiore a 5 anni, dopo che sia stata praticata, nella cassa
metallica, un'opportuna apertura, al fine di consentire la ripresa del processo di
mineralizzazione del cadavere. Per le salme tumulate in sepolture private (gentilizi,
cappelle, ecc.) con concessione perpetua, non è consentita l'estumulazione, salvo quanto
previsto dal 2° comma dell'art, 92 del Reg. Naz. P.M. e cioè quando siano trascorsi 50
anni dalla tumulazione dell'ultima salma;
3) Qualora
le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, può
provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassettina ossario, su conforme
parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica.
4)
Anche prima della scadenza della concessione potrà essere consentita la estumulazione di
feretri destinati ad essere trasportati in altra sede (in altro loculo, altro Cimitero,
altro loculo sito in sepoltura privata) a condizione che, aperto il tumulo, il
responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, presente all'operazione, constati la
perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento, in altra sede, può farsi
senza pregiudizio per la salute pubblica.
Nel caso in cui il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica constati la non
perfetta tenuta del feretro, il trasferimento sarà possibile solo previa idonea
sistemazione del feretro, quale il rivestimento metallico.
L'estumulazione, da eseguirsi prima della scadenza della concessione, dovrà essere
richiesta, dai parenti prossimi, con apposita istanza diretta al Sindaco, nella quale
dovrà essere indicata la motivazione per la quale è richiesta ed il loculo presso il
quale si intende trasferire la salma, di cui si dovrà dimostrare la disponibilità.
Sull'istanza dovrà essere aggiunto il parere del Responsabile del Servizio di Igiene
Pubblica al quale competerà anche l'obbligo di assistere alla estumulazione, se
autorizzata dal Sindaco.
5) E'
vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere
entro contenitori di misura inferiore a quello della cassa con la quale fu collocato nel
loculo al momento della tumulazione. Il Responsabile del Servizio di Custodia del Cimitero
è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco, chiunque esegui sui
cadaveri dette operazioni che possono configurare il reato di "vilipendio di
cadavere" previsto dal Codice Penale. In conseguenza, salvo il caso di cui all'ultimo
periodo del precedente punto 3 (completa mineralizzazione), è vietata la riduzione dei
cadaveri in resti mortali allo scopo di raccoglierli in cassette-ossari.
6) Le
estumulazioni da effettuarsi alla scadenza della concessione saranno eseguite d'ufficio,
nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 2 e previa comunicazione ai parenti
prossimi del defunto, se reperibili.
Il Responsabile del Servizio di Custodia del Cimitero, di concerto con il
Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, predisporrà apposito calendario che,
approvato dal Sindaco, sarà reso pubblico mediante manifesto.
7) Appena
eseguita l'estumulazione il Responsabile del Servizio di Custodia del Cimitero è tenuto a
segnalare all'Ufficio Servizi Cimiteriali i dati identificativi del loculo
resosi disponibile per la successiva riassegnazione ad altro richiedente.
8)
Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria,
quando la loro effettuazione richiede
la
rimozione di altre salme.
Artt.
86, 87, 88, 89 e 92 Reg. Naz. P.M.
ARTICOLO
40 - Raccolta delle ossa Smaltimento materiali
Le ossa raccolte nelle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere
depositate nellossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura
privata.
Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni ed
estumulazioni, sono raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa in materia.
Sia nelle esumazioni sia nelle
estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad
eccezione dellAutorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.
Art.
85 Reg. Naz. P.M.
ARTICOLO 41 - Salme
aventi oggetti da recuperare
I famigliari i quali ritengono che la salma da esumare o estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono dare avviso alla Direzione prima della esumazione e dellestumulazione e possibilmente intervenire alloperazione stessa.
Gli oggetti di valore e i ricordi personali, se richiesti, sono restituiti ai famigliari, previa
registrazione; se non richiesti seguono i resti mortali, se tumulati in ossario
individuale privato; sono invece consegnati alla Direzione del Cimitero, per
limpiego di cui allarticolo che segue, se i resti sono destinati
allossario comune.
Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza,
perseguibile anche penalmente, lappropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche
se non reclamato, e che detto personale deve, in ogni caso, consegnare alla Direzione.
ARTICOLO
42 - Disponibilità dei materiali
Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali riutilizzabili e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, o nel miglioramento di tombe abbandonate.
I materiali riutilizzabili, che non possono essere reimpiegati come predetto,
opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti, mediante gara ad
evidenza pubblica; limporto relativo è impiegato come nel comma precedente.
Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in
caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tombe di parenti o affini fino al 4°
grado, purché nello stesso Cimitero e purché i materiali siano in buono stato di
conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. Ricordi
strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE
SEPOLTURA INDIVIDUALE
ARTICOLO
43 - Modalità di concessione
La sepoltura individuale privata per singola salma, nei vari tipi di cui allart. 28, può concedersi solo ad avvenuto decesso della persona cui è destinata.
Le concessioni di tali loculi, esistenti o quelli che saranno costruiti in futuro,
sarà attuata osservando i seguenti criteri:
1) All'assegnazione
si procederà senza facoltà di scelta, della fila o del piano, da parte dei famigliari
dei defunti, ma d'ufficio partendo dal basso verso l'alto sino al completamento della fila
e così procedendo (c.d. principio della casualità);
2) In
caso di costruzioni di blocchi di cassettoni sviluppati su più facciate (vedi 1°, 2°, 3°,
4° e 5° lotto della N.Z.A.W.), è data la facoltà, ove vi sia disponibilità, della
scelta della sola facciata: interna, esterna o di cassettoni sviluppati in senso
orizzontale;
3) I
predetti criteri sono validi sia per i defunti giornalieri che per quelli in deposito, a
seguito di periodi di carenza di loculi.
4) Nella
assegnazione si terrà conto della data di morte e dell'ora del decesso (c.d. principio
della cronologicità);
5) A
richiesta dei famigliari, al coniuge ultra ottantenne,
vivente, potrà essere assegnato un loculo, della fila superiore a quello concesso
al consorte deceduto; se al defunto è stato assegnato un loculo di ultima fila, di un
qualsiasi piano, potrà essere assegnato al consorte vivente, quello accanto.
6) I
famigliari di un genitore premorto, tumulato definitivamente in un loculo, che vogliano
sistemare la salma vicino all'altro genitore, possono acquistare un'altro cassettone,
corrispondendo l'importo del nuovo cassettone, cedendo il vecchio senza possibilità di
compensazione.
7) E'
concessa la collocazione di una o più cassette di resti mortali o urne cinerarie in un
unico tumulo, sia o meno presente un feretro, previo pagamento al Comune del costo di un
ossario, di pari fila al tumulo, in base alle tabelle vigenti. Fra i due o più defunti,
devono esserci legami di parentela.
8) La
concessione di sepoltura singola è vincolata alla persona indicata nella concessione e
non può essere trasferita a terzi.
9) In
periodi in cui non ci sia carenza di loculi comunali, è assolutamente vietato il deposito
provvisorio delle salme, ad eccezione di coloro che hanno in corso la costruzione di una
propria edicola funeraria o quanto meno è stata attuata l'assegnazione del suolo; quanto
anzidetto deve essere attestato dall'Ufficio Tecnico Comunale.
ARTICOLO
44 - Sistemazione e manutenzione della sepoltura
individuale
Le sepolture private per tumulazioni sono concesse già complete di opere a cura
del Comune; quelle, invece, per inumazioni, costituite da fosse, ne sono sprovviste;
entrambi i due tipi di sepoltura impegnano il concessionario a dare, pena la decadenza,
adeguata sistemazione alla sepoltura (lapidi, ecc.), entro un semestre dal seppellimento.
I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in decoroso e
perfetto stato di conservazione le sistemazioni stesse, lapidi, manufatti ecc.. In caso di
non ottemperanza verranno effettuati lavori di ripristino direttamente dal Comune, con
spese a carico del concessionario e/o degli eredi di questo.
Sia per le sepolture a tumulazione che per quelle ad inumazione, i concessionari
sono obbligati a riportare sulla lapide: il cognome e nome del defunto e la sua data di
nascita e di morte.
Art.
63 Reg. Naz. P.M.
ARTICOLO
45 - Durata - Decadenza
La concessione di sepoltura privata individuale ha la durata di 40 anni, salvo
rinnovo, ai sensi dell'art. 92 del Reg. Naz. P.M.
La concessione ricorre dal giorno delleffettiva tumulazione.
La concessione decade anche prima della scadenza del termine:
1)
quando la sepoltura non sia stata occupata entro un anno dalla
morte della persona per la quale venne concessa;
2)
quando la salma venga trasferita per altra sepoltura;
3)
quando la sepoltura risulti in stato di completo abbandono e con
grave pregiudizio per la pubblica incolumità per incuria
o per morte degli aventi diritto.
Il predetto provvedimento è adottato con deliberazione, previa diffida agli
interessati, se reperibili.
Art.
63 Reg. Naz. P.M.
ARTICOLO
46 - Sistemazione delle salme a seguito del termine della concessione
Al termine dei 40 anni, ed eventuale rinnovo, il Comune provvede alla esumazione od
alla estumulazione della salma con losservanza delle norme relative al rinnovamento
delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati
nellossario generale; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa
perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo occorrente;
quindi i resti sono depositati nellossario generale.
ARTICOLO 47 - Rinuncia
di sepolture - Rimborsi
Allorquando si verificano le ipotesi di decadenzati cui allart. 45 del presente Regolamento non può essere riconosciuto alcun rimborso dei costi sostenuti.
SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER ENTI
ARTICOLO
48 - Modalità di concessione
Larea per la costruzione di sepoltura
di famiglia o per Enti, nei vari tipi di cui allart. 28, può concedersi in ogni
tempo, secondo la disponibilità, a persona, Ente morale o religioso, può essere concessa
anche a due concessionari congiuntamente, in tal caso si osservano le imposizioni di cui
al 6° e 7° comma, art.51 del presente Regolamento.
Una stessa persona non può essere concessionaria di più sepolture di famiglia.
La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto
di lucro o di speculazione.
La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dellart. 1350 del Codice
Civile, risultare da contratto da stipularsi per opera del Segretario del Comune.
Solo con la stipula dellatto, la concessione si intende perfezionata.
Nellatto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche
relative alla costruzione in rapporto allarea, allopera, al posto.
ARTICOLO 49 - Durata
della concessione - Rinnovo
La concessione di area per sepoltura di famiglia e di Enti, ai sensi dellart. 92 del Reg. P.M., è a tempo determinato, di durata non superiore ai 50 anni, salvo rinnovo.
Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo Cimitero.
Il rinnovo, su richiesta dei concessionari, è concesso a discrezione
dellAmministrazione comunale, tenuto conto delle esigenze generali del Cimitero,
dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio del diritto duso.
Il rinnovo è subordinato al versamento del canone relativo, fissato di volta in
volta, e può essere condizionato allesecuzione di opere di manutenzione.
ARTICOLO
50 - Sepolture di famiglia per inumazione
Le sepolture ad inumazione, di famiglia o di Enti, devono essere dotate di adeguato ossario.
A queste sepolture, come a quelle per tumulazione, si applicano, rispettivamente,
le disposizioni generali stabilite sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per esumazioni
ed estumulazioni.
Art.
90 Reg. P.M.
ARTICOLO
51 - Aventi diritto
Le concessioni sono strettamente personali.
Le istanze per la concessione possono essere inoltrate da persone che sono nate o che abbiano avuto periodi di residenza nel Comune.
Il diritto di seppellire nei sepolcri, gentilizi può esercitarsi allinfinito
in favore di parenti ed affini in linea retta e limitatamente fino al 3° grado civile in
linea collaterale; tale diritto può esercitarsi anche in favore del coniuge della sorella
o del fratello del coniuge del concessionario.
Può concedersi il seppellimento ad altri parenti ed affini, ed anche estranei, ma
in tal caso sarà dovuto al Comune, il diritto del costo di loculo od ossario, al prezzo
superiore come da tariffa vigente al momento della sepoltura.
In vigenza di concessione il titolare può richiedere la cointestazione della
stessa con un altro parente.
La cointestazione, se non avvenuta allinizio, dovrà essere autorizzata nella
stessa forma e dovrà essere oggetto di atto aggiuntivo.
Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro un anno,
devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune, lesercizio dei diritti e
dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i
titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione, il Sindaco.
Il titolare di sepoltura che si trasferisce in altro Comune, deve tenere aggiornato
il proprio indirizzo presso la Direzione del Cimitero, che ne tiene nota nel fascicolo
della sepoltura.
Nella concessione a Enti il diritto duso è riservato alle persone
regolarmente iscritte allente concessionario fino a completamento della capienza del
sepolcro.
Art.
93 Reg. Naz. P.M.
ARTICOLO 52 - Ammissione
in sepoltura di famiglia e per Enti
Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo latto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
Se il concessionario è un ente sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri,
ai sensi dello statuto relativo; lEnte deve presentare, di volta in volta, apposita
dichiarazione e la richiesta di tumulazione.
Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio
sul diritto del richiedente, da parte di altri aventi diritto. Il richiedente, in tal
caso, deve provare il suo diritto o rimuovere lopposizione. Le controversie fra
titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
Salvo assegnazione preventiva e nominativa, da parte del concessionario, o
divisione, come allart. 54, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari iure sanguinis è dato dallordine di
premorienza.
Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi
autorizzati.
Art.
93 Reg. Naz. P.M.
ARTICOLO
53 - Divieto
di cessione dei diritti duso
Il diritto duso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario
ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte allente
concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.
E vietata, pertanto, la cessione del diritto duso tra privati; ogni
concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità
del Comune.
ARTICOLO
54 - Divisione e rinuncia
Più titolari di una tomba possono, se daccordo, con atto notarile o per
scrittura privata autenticata, procedere alla divisione dei vari posti o
allassegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.
ARTICOLO
55 - Fascicoli per le sepolture di famiglia
Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dalla Direzione del
Cimitero, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione
delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni e alle successioni. Queste devono essere
comprovate da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva.
ARTICOLO 56 - Sepolture
di famiglia e per Enti anteriori al Reg. P.M. n. 803/1975
Le sepolture di famiglia e per Enti, anteriori al Reg. P.M. approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del Regolamento generale e locale in vigore allatto della concessione stessa.
Per tali sepolture si applicano le fattispecie previste dallart. 69 del
presente Regolamento.
ASSEGNAZIONE SUOLI - COSTRUZIONE DI TOMBE O CAPPELLE
ARTICOLO
57 - CONCESSIONE SUOLI
Il Comune effettua allinterno delle zone cimiteriali appositamente predisposte, e previo pagamento dei relativi diritti, la concessione di aree per la costruzione di cappelle funerarie, gentilizi e tombe a raso.
Le dimensioni delle aree da assegnare sono contraddistinte, di norma, dalle
seguenti tipologie:
1)
Tipo A della superficie lorda di mq. 12,54;
2)
Tipo B della superficie lorda di mq. 17,20;
3)
Tipo C della superficie lorda di mq. 29,96
I prezzi unitari del suolo per metro quadro vengono stabiliti con atto deliberativo
della G.M..
Per casi particolari, potranno essere concesse aree di dimensioni diverse dalle
tipologie sopra descritte il cui costo sarà valutato in base ai prezzi unitari sopra
descritti, o comunque, in base ai prezzi unitari vigenti al momento
dellassegnazione. Oltre agli oneri di cui innanzi, sono a carico del concessionario
il pagamento di diritti di distacco e misura da parte dellUfficio Tecnico Comunale,
e le spese di contratto, per importi vigenti al momento della concessione.
ARTICOLO
58 - Domanda per assegnazione suolo
Per ottenere una delle concessioni elencate nellarticolo precedente occorre
presentare domanda in carta legale, al Sindaco indicando nome, cognome, data di nascita e
domicilio del richiedente nonché il numero dei cassettoni che si intendono realizzare.
In base al numero dei cassettoni richiesti saranno assegnate le seguenti tipologie:
1)
per 6/8
cassettoni + ossari - A;
2)
per 10/15 cassettoni + ossari -
B;
3)
per 16/20 cassettoni + ossari -
C.
Le tombe a raso devono essere realizzate in conformità allart. 76 3° comma
del Reg. Naz. P.M.
ARTICOLO
59 - Versamento tassa di concessione
Ottenuta lassegnazione con lindicazione del numero del lotto, al
richiedente verrà consegnata copia della distinta per il versamento del corrispettivo di
concessione e diritti, che dovrà essere effettuato , entro tre mesi dalla data
della notifica dellassegnazione, presso
la tesoreria comunale, tramite apposite
reversali predisposte dallUfficio di Ragioneria, a pena di decadenza.
ARTICOLO
60 - Progetto opere da realizzare
Il richiedente, entro sei mesi dalla data di notifica
dellassegnazione, dovrà presentare il progetto del manufatto, rispondente alla
tipologia assegnata, alle Norme del Reg. Naz. P.M., ai requisiti della circolare del
Ministero della Sanità n° 24 del 24-6-93 o altra normativa vigente al momento della
presentazione. I progetti, che vanno
presentati in quadruplice copia redatti in idonea scala (1:10 - 1:20 - 1:25) dovranno
contenere la planimetria di zona, le piante, i prospetti e le sezioni del manufatto ed
eventualmente, i particolari architettonici e costruttivi che lopera richiede, il
tutto opportunamente quotato.
Al progetto dovrà essere allegato una dettagliata
relazione tecnica circa le modalità di esecuzione dellopera e la descrizione
dei materiali da impiegarsi sia allinterno, che allesterno del manufatto.
Nella progettazione laltezza complessiva del manufatto non dovrà superare m. 5,30
alla linea di colmo e quella della base dellultimo loculo dal piano di calpestio m. 4,50.
I progetti dovranno essere firmati dal
concessionario o suo legale rappresentante, dal progettista e dal direttore dei lavori
(professionisti che dovranno essere regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi albi
professionali), dalla ditta costruttrice, regolarmente iscritta nell'apposito albo ditte,
e dagli eventuali artisti che collaborano alla realizzazione dellopera.
ARTICOLO 61 - Competenze
Commissione Edilizia e Giunta Comunale
I progetti di costruzione e modificazione devono essere sottoposti al
parere della Commissione Edilizia.
Dopo lapprovazione, saranno rimessi alla Giunta Municipale, con tutta la
documentazione relativa allistanza, allassegnazione, nonché le bollette
dellavvenuto versamento del diritto di concessione o riconcessione, che disporrà la formale
concessione
o riconcessione del suolo, a cui seguirà la stipula
del contratto di concessione che dovrà essere stipulato entro 3 mesi dalla data di
deliberazione di concessione del suolo.
ARTICOLO
62 - Autorizzazione edilizia e durata
Chi otterrà la concessione delluso di un suolo nel cimitero assumerà
lobbligo di ritirare lautorizzazione edilizia entro il termine di giorni 30
(trenta) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione del
suolo e di completare la costruzione del gentilizio o della cappella di famiglia entro
il termine di mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla data di rilascio
dellautorizzazione edilizia.
Appena ultimati i lavori il concessionario ne darà comunicazione scritta
allUTC ed alla Direzione del Cimitero.
ARTICOLO 63 - Cauzione
Il rilascio dellautorizzazione edilizia per costruzione, ricostruzione o ampliamento è subordinata, al versamento di un deposito a garanzia della esecuzione dellopera e dei danni ( o polizza) eventualmente cagionati alle strutture comunali durante la esecuzione della stessa.
I depositi di garanzia sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta
Municipale per:
-
gentilizi di tipo A -
-
cappelle di tipo B - C;
-
per tombe a raso.
Il deposito verrà restituito dopo che lUfficio Tecnico Comunale avrà accertato la regolare
esecuzione dellopera ed il risarcimento di eventuali danni e prima che venga
rilasciato il certificato di collaudo tecnico e agibilità sanitaria.
Ove il concessionario si avvalga di ditte che operano in maniera continuativa, la
cauzione di cui ai commi non è dovuta in
quanto subentra la responsabilità di dette ditte. In tal caso il deposito cauzionale è
considerato sostituito dalla polizza fideiussoria di cui al successivo art. 72, punto d).
Lo svincolo della polizza si intende rilasciato con latto di collaudo ed
agibilità rilasciata dallUTC, dellopera realizzata.
Articolo 64 - Proroga
Qualora lopera non sia stata ultimata entro il termine stabilito, il
contratto di concessione si intenderà ipso iure risolto con il semplice
decorrere del termine prescritto e senza bisogno di messa in mora.
Il Comune a seguito di apposita istanza degli aventi diritto, restituirà la metà
del prezzo a suo tempo versato per lintero suolo con esclusione dei diritti e delle
spese, rientrando nella piena proprietà del
suolo concesso.
Diviene proprietario delle opere eventualmente eseguite dal concessionario al quale
non competerà alcun compenso o rimborso spese.
E consentita, in via del tutto eccezionale, e su domanda adeguatamente
motivata dellinteressato, concedere una proroga ai termini previsti nei precedenti
articoli, previo pagamento di una sanzione pecuniaria stabilita come segue :
a)
per mancato e/o ritardato ritiro dellautorizzazione edilizia: sanzione pari al 10%
dellimporto di concessione con obbligo di ritiro dellautorizzazione entro 2
mesi dalla data di concessione della proroga;
b)
per mancata e/o ritardata stipula del contratto di concessione del suolo assegnato:
sanzione pari 10% importo concessione e stipula entro 1 mese dalla richiesta;
c)
per mancata ultimazione dei lavori entro i termini stabiliti dallAutorizzazione
Edilizia: sanzione di £. 1.500.000-
Per tutti i casi si dovrà ultimare i lavori entro massimo mesi tre dalla data di
accoglimento della richiesta.
Resta comunque determinato lobbligo da parte del concessionario o suo avente
causa di portare a compimento, entro anni 4 liter complessivo per la
costruzione del manufatto, ivi compreso il collaudo tecnico e sanitario.
Non ottemperando a tale obbligo il contratto di concessione si intenderà ipso-jure
risolto decorso il prescritto termine, con lincameramento di tutto quanto versato e
con lintesa che le costruzioni iniziate
resteranno di proprietà comunale senza alcuna indennizzo e senza bisogno di declaratoria
sia in via amministrativa che in via giudiziaria.
Gli importi delle sanzioni dovranno essere aggiornati dufficio con apposito
provvedimento dirigenziale, ogni tre anni secondo gli adeguamenti ISTAT legati al costo
della vita.
ARTICOLO
65 - Definizione di zanella
Le concessioni di cui innanzi, oltre alla superficie da occuparsi dal manufatto gentilizio, comprendono unarea della larghezza di cm. 70, perimetrale a tre lati della tomba, escluso quello prospiciente al viale, che il concessionario dovrà obbligatoriamente lasciare per uso pubblico ma che sarà pavimentato a sua cura e spese secondo le indicazioni dellU.T.C..
Anche quando il sepolcro risultasse addossato a muri di sostegno delle zone
rilevate, il concessionario dovrà fare acquisto per tre lati dei cm. 70. Qualora la
distanza fra due tombe risultasse inferiore a
m.1.40, sarà a carico del concessionario la metà di tale distanza.
Non è consentita loccupazione dellarea destinata alla zanella con
opere o parti dellopera principale fatta eccezione a quanto meglio specificato nel
successivo art. 71 punto 2.
ARTICOLO
66 - Durata concessioni
del suolo
La concessione di suolo, come sopra disciplinata, avrà durata di cinquanta anni,
al termine della quale potrà essere rinnovata, a richiesta del concessionario e/o degli
eredi, previo pagamento dei diritti di
concessione nella misura vigente al momento del rinnovo. LAmministrazione comunale
potrà, in qualsiasi momento stabilire canoni annuali per la manutenzione delle aree e del
verde cimiteriale con tariffa al metro quadrato di concessione.
ARTICOLO
67 - Varianti
Non è ammessa lesecuzione di varianti al progetto presentato ed approvato, senza la relativa Autorizzazione Edilizia.
Qualsiasi variante in corso dopera dovrà essere preventivamente autorizzata
previa presentazione del progetto, regolarmente esaminato dalla commissione edilizia. In
caso di variante anche del numero di cassettoni ed ossari il progetto dovrà essere
sottoposto alla Giunta Comunale con conseguente stipula del nuovo contratto.
In caso di varianti successive alla ultimazione dei lavori e per modifica
sostanziali che comportino una variazione volumetrica al manufatto esistente il
concessionario dovrà pagare per
intero il valore del suolo ed i diritti inerenti al nuovo manufatto esperendo
lintera procedura prevista per le normali concessioni di cui agli articoli
precedenti.
ARTICOLO
68 - Consegna suolo
La consegna delle aree in concessione avviene nelle condizioni che si trovano allatto della consegna stessa, esclusa qualsiasi responsabilità da parte del Comune.
ARTICOLO
69 - Manutenzione
I concessionari dei suoli ed i loro eredi hanno lobbligo di curare la manutenzione delle aree, sin dal momento della concessione del suolo, e dei manufatti realizzati, ed eseguire tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie stabilite dal Comune nel termine che verrà loro assegnato.
Nel caso che il concessionario, o suo avente causa, lasci trascorrere inutilmente
detto termine, il Comune ha la facoltà di
sospendere la tumulazione di salme; nel caso che i manufatti si rendano comunque
fatiscenti, si effettuerà il pieno diritto di decadenza della concessione.
Conseguentemente il Comune riacquisterà la piena proprietà dellarea e del
manufatto, salvo a procedere alla ristrutturazione dei manufatti stessi, senza alcun
indennizzo, e provvedere alla conservazione dei resti mortali nel modo che giudicherà
più conveniente.
ARTICOLO
70 - Ubicazione
Le cappelle, i gentilizi e le tombe a raso devono essere costruite nella esatta ubicazione segnata in pianta e secondo le indicazioni dellUfficio Tecnico, fornite in sede di inizio lavori.
Per i manufatti di tipo A-B-C, fermo restando il numero complessivo dei cassettoni
di cui allart. 58, sono consentite realizzazioni di cassettoni al di sotto del piano
stradale in un massimo di tre file; per le tombe a raso qualora fossero autorizzate
dovrà essere sempre possibile laccesso a tutti i loculi per un eventuale
estumulazione disposta dallautorità Giudiziaria o altra causa così come disposto
dal Reg. Naz. P.M. e dal punto 13.2 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del
24.06.1993.
ARTICOLO
71 - Lavori di manutenzione - Definizione
E consentita, previa comunicazione al Direttore del Cimitero,
lesecuzione degli interventi descritti
ai successivi punti 1 e 2 da parte di ditte artigiane relative alle seguenti categorie:
muratore, fabbro, pittore, falegname, vetraio ed opere di impermeabilizzazioni, purché
tali ditte esibiscano sempre copie del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
ed artigiani.
1
- Lavori interni di modesta entità, consistenti nella manutenzione di cappelle che non modifichino
laspetto architettonico esterno del manufatto, il numero dei loculi e degli ossari,
senza uso di ponteggi o impalcature di servizio, ovvero:
a)-
pitturazione, rifacimento intonaco o sostituzione del rivestimento o parti di esso;
b)-
manutenzione ordinaria o sostituzione di infissi con caratteristiche simili a quelli
esistenti;
c)-
uso momentaneo di un ossario a ripostiglio;
d)-
apposizione di arredi funebri: lampada votiva, portafiori immagine sacra, statue marmoree
o bronzee, vetri istoriati mosaici o interventi similari.
2
- Lavori con intervento sui prospetti esterni, consistenti nelle stesse tipologie
di lavori descritti al punto 1, senza che occupino spazio esterno a quello consentito per
ledificazione dei manufatti. Sarà consentita eccezionalmente loccupazione
della zanella con elementi facilmente amovibili, anche se fissati alla pavimentazione, per
una sporgenza massima di cm 20, ma solo quando
tecnicamente risulta impossibile una installazione entro i limiti del lotto assegnato.
Per tutti gli altri interventi edilizi e di una certa consistenza e specificità
che interessino la modifica parziale o sostanziale dei prospetti, o dove è comunque
prevista la presenza del Direttore dei lavori, dovrà richiedersi il rilascio della
preventiva autorizzazione secondo le procedure e le leggi urbanistiche vigenti al momento
della richiesta.
Tutte le istanze dovranno contenere sempre i dati identificativi del contratto di
concessione, e del richiedente o attuale avente
titolo ed il numero del progetto reperibile in archivio Ufficio Tecnico o del Cimitero.
ARTICOLO
72 - Lavori nel Cimitero
I lavori allinterno del Cimitero possono essere eseguiti da ditte inserite in apposito elenco depositato presso lUfficio Tecnico
Comunale, a cui si potrà chiedere di essere inserite in ogni momento. Le Ditte, prima di
iniziare i lavori, devono comunicare alla Direzione del Cimitero le generalità delle
persone addette ai lavori stessi ed assumere la responsabilità del loro operato. Per
ottenere liscrizione nellelenco occorre rivolgere domanda al Sindaco in carta
legale corredata dalla seguente documentazione:
a)
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, ditte
artigiane di specifica attività lavorativa o rispondente alla categoria dellAlbo
Nazionale Costruttori;
b)
certificazione di un tecnico
abilitato, con almeno 5 anni di attività, che certifichi lidoneità tecnica ad
eseguire lavori nellambito cimiteriale concernente la lavorazione di pietre e marmi;
c)
certificato Generale del Casellario Giudiziale, in originale ed in competente bollo del
titolare e del direttore tecnico, nel caso di impresa individuale, di tutti i soci e del
direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo, di tutti i soci accomandatari e
del direttore tecnico nel caso di società in accomandita semplice, degli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico per gli altri tipi di società
o consorzi. Di tale/i certificato/i non è ammessa presentazione di copia/e autenticata/e
né la presentazione di dichiarazioni sostitutive;
d)
polizza fideiussoria dellimporto pari a venti volte il prezzo di vendita del
cassettone comunale più costoso.
Se durante lesecuzione dei lavori le ditte provocano dei danni alle
strutture, le stesse sono tenute a provvedere alle riparazioni nel termine di cinque
giorni altrimenti sarà provveduto dUfficio, a cura dellUfficio Tecnico, in
danno della ditta inadempiente e provvedere al rimborso della spesa sostenuta entro otto
giorni, trascorso tale termine lAmministrazione si rivarrà sul deposito a garanzia
con polizza fideiussoria.
Nellinterno del Cimitero è vietata la
lavorazione dei materiali che devono essere introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Si
fa eccezione per i tagli, per la connessione delle piastre, per le iscrizioni su lapidi e
monumenti già in opera e per quantaltro non asportabile o che il Responsabile del
Cimitero riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.
E vietata lesecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi.
E vietato altresì:
1)
linizio dei lavori di scavo per le costruzioni dal 25 ottobre al 5 novembre, salvo
eventuale modificazioni per esigenze di calendario;
2)
lasciare gli scavi aperti senza la opportuna protezione perimetrale;
3)
la terra di risulta ed i rottami provenienti dai lavori indicati al 1° comma precedente,
dovranno essere sollecitamente asportati dal Cimitero a cura e spese dellesecutore
dei lavori, od ammucchiati nei luoghi e nei modi che verranno indicati dalla Direzione del
Cimitero.
Articolo
73 - Scavi e riporti
I materiali di scavi e di rifiuto provenienti dai lavori devono essere rimossi entro 24 ore e trasportati
fuori dalla zona cimiteriale in discariche autorizzate ai sensi delle leggi vigenti.
E tollerata durante la esecuzione dei lavori la permanenza sul posto di lavoro
assegnato del quantitativo di materiali necessario al riempimento. In ogni caso, lo spazio
attiguo al lungo di deposito deve essere mantenuto perfettamente sgombero. Appena ultimati
i lavori, tutti i materiali residuali devono essere trasportati fuori dal cimitero.
Non ottemperando alla ingiunzione si provvederà a termine dellart. 63.
Lo spazio assegnato non può essere impiegato per uso di laboratorio, né su di
esso possono essere costruite baracche e simili. Inoltre è pure vietato luso di
seghe per il taglio e lo sgrossamento dei materiali. In caso di necessità lUfficio
Tecnico può ordinare il trasferimento dei materiali in altra area.
Le cappelle di famiglia e le edicole funerarie devono essere
realizzate
esclusivamente con elementi verticali di rivestimento in pietra locale lavorata, marmo e
non possono avere di regola uno spessore inferiore a cm 2.
E prescritto limpiego di chiavelle per il collegamento delle pietre. Le
murature perimetrali portanti delle cappelle saranno dello spessore minimo di cm 30 se in
muratura e di cm 20 se in calcestruzzo.
Le paretine di separazione tra i
loculi o dei colombari devono essere eseguite in cemento armato dello spessore di cm 10 e dovranno essere resi impermeabili ai liquidi ed
ai gas con appositi materiali a scelta dellesecutore dellopera.
ARTICOLO 74 - Verifica
delle opere e collaudo
LUfficio Tecnico comunale provvede, nel corso al termine dei lavori a
verificare se le opere sono conformi al progetto approvato ed in caso di difformità,
sospende i lavori. Al termine della costruzione, il concessionario o gli aventi causa,
dopo aver comunicato la ultimazione dellopera, sia allU.T.C. che alla
Direzione del Cimitero, richiedono con apposita istanza in carta legale il certificato di
collaudo tecnico sanitario dellopera realizzata.
Allistanza deve essere allegata la seguente documentazione:
1)
Certificato di collaudo e regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori che attesti
la perfetta conformità dellopera eseguita al progetto approvato dalla C.E.C. ed
allegato allautorizzazione;
2)
Copia della comunicazione di inizio e fine lavori con annotazione del numero di progetto
in archivio U.T.C.;
3)
Ricevuta dellattestazione di versamento relativa allimporto del diritto
sanitario.
LUfficio Tecnico entro 30 gg. dalla richiesta effettua laccertamento
tecnico e successivamente trasmette per competenza il fascicolo al responsabile del
servizio di Igiene Pubblica per lacquisizione del parere di competenza. Ottenuto
tale parere, se favorevole, lU.T.C. rilascia il certificato di collaudo che
autorizza il concessionario alla tumulazione delle salme, inoltre copia dello stesso deve
essere presentato alla Direzione del Cimitero nel momento della tumulazione.
ARTICOLO
75 - Circolazione dei veicoli e trasporto
Nellinterno del Cimitero è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad
eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri o di materiali.
Questi ultimi, il cui ingresso nel Cimitero è consentito soltanto nei giorni
feriali, devono avere dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai
cordoli, alle cunette, ai viali, alle piantagioni, ecc.; possono circolare secondo gli
orari e i percorsi prestabiliti dalla Direzione del Cimitero e sostare il tempo
strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.
Nei giorni di scarsa affluenza del pubblico, il Responsabile del Cimitero può
autorizzare le persone impossibilitate a camminare per motivi di salute o di età a
utilizzare autovetture per la visita di tombe previa presentazione di apposita richiesta
corredata da certificato medico attestante linfermità invalidante.
Lautorizzazione rilasciata varrà per tutto lanno solare.
I veicoli ammessi a circolare nel Cimitero sono soggetti alle norme previste dal
Codice della Strada e disposizioni legislative complementari.
I veicoli a motore devono essere assicurati. Possono circolare nel Cimitero soltanto quei veicoli
muniti dello speciale contrassegno, rilasciato dalla Direzione del Cimitero, e che dovrà essere disposto in modo ben visibile.
Tali veicoli devono essere condotti esclusivamente dai titolari o dipendenti delle
Ditte regolarmente iscritte a matricola, svolgendo esclusivamente il lavoro di loro
competenza e per il quale il mezzo è stato autorizzato.
E' vietato percorrere il viale centrale con veicoli di ogni tipo. La velocità di
tutti i veicoli deve essere contenuta entro limiti ridottissimi.
Allentrata, alluscita ed allinterno del Cimitero, tutti i mezzi
potranno venire ispezionati ed il loro carico dovrà essere collocato in modo da agevolare
al massimo tale operazione.
Nei trasporti dei materiali da costruzione e di rifiuto devono essere usati veicoli
leggeri atti ad evitare spargimento di materiali stessi nellinterno del Cimitero;
devono percorrere litinerario indicato dalla Direzione del Cimitero, la quale
segnalerà eventuali inadempienze, e non potranno sostare nellinterno del Cimitero
oltre il tempo necessario per le operazioni di carico e scarico. Potranno essere
autorizzati al massimo due mezzi di trasporto di diversa portata a condizione che non
siano utilizzati contemporaneamente.
ARTICOLO
76 - Prelievo acqua
E permesso alle imprese esecutrici dei lavori nellambito cimiteriale,
attingere lacqua necessaria per la esecuzione dei lavori, dalle fontanine e dagli
idranti esistenti nel Cimitero, senza usare
sistemi di attacco fisso, per tutta la durata dei lavori previo pagamento di una somma
stabilita annualmente dalla G.M.
Tale importo dovrà essere versato alla Tesoreria comunale prima dellinizio
dei lavori con quietanza da esibire alla
Direzione
del Cimitero unitamente alla comunicazione di inizio lavori ed allautorizzazione
edilizia. In ogni caso, lAmministrazione non risponde della temporanea insufficienza
o mancanza di acqua.
Articolo
77 - Orario lavoro
I lavori allinterno del Cimitero possono essere eseguiti solo durante
lorario di apertura e chiusura al pubblico e nei soli giorni feriali. Comunque, le
ditte sono tenute ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni che
lAmministrazione vorrà adottare per particolari periodi.
CAPITOLO
IX
ALTRE DISPOSIZIONI
ARTICOLO
78 - Orario di apertura e chiusura Cimitero
Il Cimitero è aperto al pubblico secondo lorario fissato con apposito provvedimento deliberativo di Giunta municipale.
Allingresso, in modo ben visibile, è affisso apposita tabella con orari di
apertura e chiusura, sia per i giorni feriali sia per quelli festivi.
Il segnale di chiusura è dato a mezzo diffusori sonori, installati nel Cimitero,
venti minuti prima, il primo avviso e 10 minuti prima della chiusura il secondo ed ultimo
avviso.
ARTICOLO
79 - Divieti
Nel Cimitero è vietato ogni atto irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.
In particolare è vietato:
1)
tenere un contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora;
2)
lingresso a persone in stato di ubriachezza;
3)
lingresso a minori di anni 10 non accompagnati da persona adulta;
4)
entrare nel Cimitero con abiti e vestiti particolarmente scollati o corti e comunque
indecorosi;
5)
rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
6)
introdurre oggetti estranei o indecorosi;
7)
abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
8)
asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione della Direzione del Cimitero;
9)
calpestare le sepolture, sedere o scrivere su di esse;
10)
disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con lofferta di servizi od oggetti;
11)
distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a
favore di ditte private aventi scopo di lucro;
12)
eseguire qualsiasi tipo di lavoro sulle sepolture senza preventiva autorizzazione della
Direzione del Cimitero;
13)
chiedere lelemosina, fare questue o raccolta fondi, salvo non sia intervenuta
lautorizzazione scritta del Sindaco;
14)
assistere alle esumazioni o estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui
sia altrimenti vietato;
15)
svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della
ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco;
16)
coltivare piante sulle sepolture che possano arrecare disturbo ai visitatori delle tombe
attigue o a qualsiasi altra persona; laltezza massima di esse non deve superare i 50
cm.
17)
entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, ecc., ad
eccezione delle biciclette usate dal personale interno;
18)
introdurre nel Cimitero animali di qualsiasi specie e taglia;
19)
fare fotografie o riprese con videocamera di sepolture, operazioni cimiteriali, di opere
funerarie, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del cimitero;
20)
collocare lumini di ceri fuori degli appositi contenitori, ove esistenti;
21)
lasciare cantieri in disordine ed invadere il suolo circostante con materiale derivante da
qualsiasi tipo di lavoro.
I responsabili dei sopra indicati comportamenti dovranno, previo ammonimento,
essere immediatamente allontanati dal Cimitero.
ARTICOLO
80 - Obblighi e doveri del personale
Il personale addetto del Cimitero, oltre ai compiti propri delle rispettive
attribuzioni, deve collaborare in generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi.
Il personale è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo
rispettare da chiunque abbia accesso al Cimitero.
Inoltre è tenuto:
1)
a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
2)
ad indossare la divisa e mantenerla pulita e decorosa (per il personale con mansioni di
guardiano e affossatore);
3)
a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
4)
ad informare la Direzione di qualsiasi fatto accaduto che possa avere una qualsiasi
conseguenza negativa;
5)
ad avere la massima cura delle attrezzature e dei materiali a loro assegnati, curandone la
custodia e lefficienza.
Al personale suddetto è vietato:
1)
eseguire, allinterno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati,
sia nelle ore di lavoro, sia al di fuori di esse;
2)ricevere
compensi, sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di
ditte;
3)
segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti il Cimitero,
anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
4)
esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque
inerente allattività cimiteriale, sia allinterno del Cimitero che
allesterno di esso ed in qualsiasi momento;
5)
trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.
Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi
prestati e che sono propri del Comune.
Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli
obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce
violazione disciplinare.
ARTICOLO
81 - Imprese edili ed affini
Le imprese edili ed affini che svolgono la loro attività lavorativa nel Cimitero, regolarmente iscritte nell'elenco delle ditte autorizzate devono svolgere la loro opera nel rispetto del presente Regolamento e di qualsiasi altra normativa che regoli il loro lavoro, ovvero rispettare le norme per la sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni, codice per la circolazione stradale, disposizione per lo smaltimento dei materiali di risulta, ecc..
ARTICOLO
82 - Accaparramento lavori
E' rigorosamente vietato, a rappresentanti di imprese di cui sopra, sostare davanti o in qualsiasi punto del Cimitero, in particolar modo davanti agli ingressi del Cimitero o davanti alla Camera mortuaria, per accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, disturbando con le loro offerte i famigliari dei defunti.
Ogni comportamento contrario a quanto sopra descritto, sarà immediatamente portato
a conoscenza, da parte del Responsabile del Cimitero, al Sindaco, che , oltre a eventuali
sanzioni pecuniarie, potrà sospendere l'impresa in questione, dall'elenco delle ditte
autorizzate a lavorare nel Cimitero, per un periodo da tre giorni ad un mese, oltre alle
ammende dovute.
Qualora una stessa Impresa incorra per tre volte nelle sanzioni sopra descritte,
con provvedimento sindacale, verrà cancellata dall'elenco in questione.
CAPO
X
IMPRESE POMPE FUNEBRI
ARTICOLO 83 - Funzioni
Le imprese di pompe funebri possono: svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie ed enti di culto; fornire i feretri e gli accessori relativi; prestare eventuali cure alla salma; effettuare il trasporto di salme in altri comuni.
ARTICOLO
84 - Attività - Veicoli - Locali
Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, nell'assolvimento delle loro incombenze, a tutte le norme di legge e dei regolamenti in tema di polizia mortuaria e di igiene; in particolare, per quanto riguarda i feretri, le modalità ed i mezzi di trasporto delle salme, le rimesse.
ARTICOLO
85 - Divieti
E' fatto divieto alle imprese:
1)
di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e
sistemi di comparaggio;
2)
di sostare negli Uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare
incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
3)
di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio;
4)
di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine
agli onorari o per altro motivo privato;
5)
di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di
attività, come pure nel trasporto dei feretri vuoti.
ARTICOLO
86 - Sospensione - Revoca
In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, oltre
alle sanzioni previste dal successivo art. 87 o dalle disposizioni che potessero essere
applicabili, il Sindaco può sospendere le Imprese dall'esercizio delle loro incombenze
presso gli Uffici del Comune, per un periodo da 5 giorni a 6 mesi; per recidiva può anche
revocare l'autorizzazione data.
CAPO
XI
DISPOSIZIONI - NORME TRANSITORIE
ARTICOLO 87 - Sanzioni
Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 T.U LL.SS., come modificati per l'effetto dell'art. 3 della legge 12 1uglio 1961, n. 6O3, e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.
A) Nellipotesi di un decesso di un titolare di loculo, acquistato
precedentemente, in cui sia stata sistemata provvisoriamente una salma, a
questultima verrà assegnata un nuovo loculo, rispettando il principio della
casualità previo pagamento della relativa tariffa.
B) Per i manufatti incompiuti alla data di entrata in vigore del presente
Regolamento, si applicano le disposizioni di cui allart. 64.
C) Le istanze di concessione di suolo già presentate per tipologie diverse da
quelle indicate nellart.57 vanno soddisfatte fino ad esaurimento dei lotti
disponibili alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. I richiedenti non
soddisfatti dovranno, a seguito di formale invito dellUfficio Comunale competente,
optare per altra tipologia conservando lanzianità dellistanza. In caso di
mancata opzione le istanze si intenderanno decadute.
D) Nei casi di cui al comma 3° dellart. 52 gli interessati potranno, prima
di adire le vie giudiziarie, rivolgersi al Difensore Civico o, in mancanza, al Segretario
Comunale.
ARTICOLO
89 - Abrogazione precedenti disposizioni
Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto s'intendono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento in data 20 novembre 1937 e successive modiche e negli altri atti in materia, anteriori al presente.
Art.
1 -
Competenza.....
..
..
..............................Pag.
4
Art.
2 -
Responsabilità...........
... ........................Pag. 4
Art.
3 - Facoltà
di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi..........
.
.................................Pag. 4
Art.
4 -
Atti a disposizione del
pubblico....
.
.
..............Pag. 4
CAPO I - DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO
Art.
5 -
Dichiarazione di
morte................
..
.
............Pag.
5
Art.
6 -
Adempimenti
dellUfficio....
.....................Pag.
5
Art.
7 -
Denuncia della causa di morte.....
..
..............Pag.
5
Art.
8 -
Accertamenti
necroscopici.....
...
....................Pag. 5
Art.
9 -
Referto allAutorità
Giudiziaria...
..
.............Pag.
6
Art.
10 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti
mortali o ossa umane.
.....
.........................Pag. 6
CAPO
II - OSSERVAZIONE DI CADAVERI - AUTORIZZAZIONE AL
SEPPELLIMENTO
Art.
11 -
Termini...........................
.
.
.........Pag. 6
Art.
12 - Periodo di
osservazione................
.
.
.........Pag. 6
Art.
13 - Deposito di osservazione e
obitorio.....
......Pag. 7
Art.
14 - Autorizzazione alla chiusura del feretro
ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti,
ossa,
feti,
ecc.
......
.........................Pag. 7
Art.
15 - Autopsie e trattamenti
conservativi........
..
...
.Pag. 7
CAPO
III - FERETRI
Art.
16 - Feretro individuale -
Deposizione.
.
.
.............Pag. 8
Art.
17 - Chiusura del
feretro............
..
................Pag. 8
Art.
18 - Feretri per inumazione, tumulazione e
trasporti
.
.Pag. 8
Art.
19 - Piastrina di
riconoscimento...............
.
.....Pag. 9
CAPO
IV - TRASPORTI FUNEBRI
Art.
20 -
Generalità.........
.............
.
.............Pag. 9
CAPO
V - CIMITERO - SERVIZI - COSTRUZIONE
Art.
21 - Disposizioni
generali.......
..
.................Pag. 9
Art.
22 - Reparti speciali nel Cimitero e sepolture
private fuori del Cimitero.......
.
...
...................Pag. 10
Art.
23 - Ammissione nel
Cimitero...............
.........Pag.
10
Art.
24 - Ammissione nel reparto nati
morti...
.
....
......Pag.
10
Art.
25 - Sepolture comuni per
inumazione.......
.
....
......Pag.
10
Art.
26 - Cippo......................
.
.......
..............Pag.
11
Art.
27 - Sepolture per
tumulazione......
...
.
..
.............Pag. 11
Art.
28 - Vari tipi di sepolture
private.
............
....
.
...
Pag.
11
Art.
29 - Camera
mortuaria.............
.
.....
.........Pag.
11
Art.
30 - Sala per
autopsie...............
...
..............Pag.
12
Art.
31 - Celle
frigorifere..................
...
....
.........
..Pag.
12
Art.
32 - Ossario
comune..............
.
............
.......Pag.
12
Art.
33 - Costruzione e ampliamento del Cimitero:
progetti; studio tecnico;
relazione
sanitaria........
..
......Pag.
12
Art.
34 - Zona di
rispetto......
.
.......
.
.............Pag.
12
CAPO
VI - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE
Art.
35 - Esumazione
ordinaria..............
.
.
.............Pag.
13
Art.
36 - Esumazione nati
morti...................
...
..
........Pag.
13
Art.
37 - Avvisi di scadenza
ordinaria....
....
...............Pag.
13
Art.
38 - Esumazione
straordinaria..........
.
..
.
.............Pag.
13
Art.
39 -
Estumulazione..........................
.
..........Pag.
13
Art.
40 - Raccolta delle ossa - Smaltimento
materiali...
...Pag.
14
Art.
41 - Salme aventi oggetti da
recuperare....
....
...........Pag.
14
Art.
42 - Disponibilità dei
materiali...
...
..................Pag.
15
CAPO
VII - CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE
Art.
43 - Modalità di
concessione..........
.
..............Pag.
15
Art.
44 - Sistemazione e manutenzione della
sepoltura
privata...........
.............
.
..........Pag.
16
Art.
45 - Durata -
Decadenza.............
...
................Pag.
16
Art.
46 - Sistemazione delle salme a seguito del
termine della concessione........
......
...........Pag. 16
Art.
47 - Rinuncia di sepolture -
Rimborsi................
...
.Pag.
16
Art.
48 - Modalità di
concessione......................
...Pag.
16
Art.
49 - Durata della concessione -
Rinnovo....
...
.
......Pag.
17
Art.
50 - Sepolture di famiglia per
inumazione
...
..
........Pag.
17
Art.
51 - Aventi
diritto..............
.
..................Pag.
17
Art.
52 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per
Enti
..
.
..Pag.
18
Art.
53 - Divieto di cessione dei diritti
duso..
..
.
.
........Pag.
18
Art.
54 - Divisione e
rinuncia................
.............Pag.
18
Art.
55 - Fascicoli per le sepolture di
famiglia...
..
.
........Pag.
18
Art.
56 - Sepolture di famiglia e per Enti anteriori
al Reg. P.M. n. 803/1975..............
.
.......
.Pag. 18
CAPO
VIII - ASSEGNAZIONE SUOLI - COSTRUZIONE DI TOMBE O
CAPPELLE
Art.
57 - Concessione
suoli......................
.........Pag.
19
Art.
58 - Domanda per assegnazione
suolo.
................Pag.
19
Art.
59 - Versamento tassa di
concessione......
...
........
Pag.
19
Art.
60 - Progetto opere da
realizzare...........
..
.
........Pag.
19
Art.
61 - Competenze Commissione edilizia e Giunta
Comunale
..Pag.
20
Art.
62 - Autorizzazione edilizia e
durata...........
..
.
.......Pag.
.20
Art.
63 - Cauzione...............................
..
.
..........Pag. 20
Art.
64 - Proroga...........................
......Pag.
20
Art.
65 - Definizione di
zanella..............
.
...
.
..
...
.Pag.
21
Art.
66 - Durata concessioni del
suolo................
.
..
.....Pag.
21
Art.
67 -
Varianti................................
.
........Pag.
21
Art.
68 - Consegna
suolo....
...............
...............Pag.
21
Art.
69 -
Manutenzione.....................
.................Pag.
22
Art.
70 -
Ubicazione.......
...............
.................Pag.
22
Art.
71 - Lavori di manutenzione -
Definizione..
.
..
...........Pag.
22
Art.
72 - Lavori nel
Cimitero...............
.
..............Pag.
22
Art.
73 - Scavi e
riporti...........
.
.......................Pag.
23
Art.
74 - Verifica delle opere e
collaudo......
...
..........Pag.
24
Art.
75 - Circolazione dei veicoli e
trasporto..
...
...........Pag.
24
Art.
76 - Prelievo
acqua......................
...........Pag.
24
Art.
77 - Orario
lavoro..........
..........................Pag.
25
CAPO
IX - ALTRE DISPOSIZIONI
Art.
78 - Orario di apertura e chiusura
Cimitero....
...
.....
..Pag.
25
Art.
79 - Divieti..................
......................Pag.
25
Art.
80 - Obblighi e doveri del
personale......
..
........
.Pag.
26
Art.
81 - Imprese edili ed
affini.................
...
.....
.Pag.
26
Art.
82 - Accaparramento
lavori.........
....
.................
.Pag. 26
CAPO
X - IMPRESE POMPE FUNEBRI
Art.
83 Funzioni.........................
.
.
Pag.
27
Art.
84 - Attività
- Veicoli -
Locali....
...........
.......Pag.
27
Art.
85 -
Divieti................................
........Pag.
27
Art.
86 - Sospensione e
revoca...........
..
..
.........
Pag.
27
CAPO
XI - DISPOSIZIONI VARIE NORME TRANSITORIE
Art.
87 - Sanzioni.....................................
..Pag.
27
Art.
88 Disposizioni
transitorie
..Pag.
27
Art.
89 - Abrogazione precedenti
disposizioni.......
..
..
.......Pag.
28