REGOLAMENTO PER LA
PROMOZIONE SPORTIVA (art.12 Legge 7/8/90 n.241)
CAPO I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art.1 -
FINALITA’
Il Comune di Molfetta promuove ed incentiva la
pratica e l’organizzazione delle manifestazioni sportive, considerandone la
diffusione un servizio sociale, con riferimento all’art. 60 D.P.R. n. 616 del
24.7.77 ed in esecuzione alle disposizioni di cui all’art. 12 della Legge
7/8/90 n. 241 e degli artt. 4, lett. m) e 11 del vigente Statuto comunale.
Il presente Regolamento disciplina:
-
l’Albo
delle Associazioni Sportive;
-
i
contributi per l’attività sportiva (associazioni sportive);
-
i
contributi agli Enti di Promozione Sportiva;
-
la
pubblicità negli impianti sportivi;
CAPO II
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Al fine di meglio indirizzare e coordinare gli
interventi pubblici in materia sportiva, è costituito, presso l’Assessorato
allo Sport, l’Albo delle Associazioni Sportive con sede legale nel Comune di
Molfetta.
L’iscrizione all’Albo è riservata:
1.
alle
Associazioni Sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed operanti
nel territorio comunale;
2.
alle
associazioni Sportive affiliate agli Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti
dal C.O.N.I., operanti sul territorio comunale;
3.
alle
Associazioni Ricreative e del tempo libero, con finalità prevalentemente sportiva senza fini di lucro, con Statuto
depositato presso l’Ufficio del Registro ed operanti nel territorio comunale.
Per iscriversi per la prima volta, le Associazioni
devono presentare al Sindaco, entro e non oltre il 31 marzo, domanda redatta in
carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante della Associazione,
allegando la seguente documentazione:
a)
Statuto,
vistato dall’Ufficio del Registro, nel caso di Associazioni di cui al punto 3)
dell’art.4 (Associazioni Ricreative e del tempo libero, senza fini di lucro)
b)
attestazione
dell’affiliazione, per l’anno in cui si chiede l’iscrizione, alla Federazione
Sportiva o all’Ente di Promozione per le associazioni di cui ai punti 1) e 2)
dell’art. 4 (associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive
nazionali ed operanti nel territorio ed associazioni sportive affiliate agli
Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., operanti nel
territorio).
L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione e/o
aggiornamento all’Albo delle associazioni è demandato al Settore Socialità e
Cultura – Servizi Educativi e Sport -, che potrà richiedere ogni altra notizia
e documentazione, ove necessaria ai fini della tenuta dell’Albo.
CAPO III
CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ SPORTIVA
Possono fare richiesta di contributi le Associazioni
Sportive o Società Sportive che svolgono attività federale, a livello
dilettantistico e senza scopi di lucro, iscritte all’Albo delle Associazioni
Sportive, con anzianità di affiliazione alle rispettive Federazioni Sportive da
almeno tre anni, con esclusione dell’anno in cui viene richiesto il contributo.
Restano, comunque, escluse da tale eventuale contribuzione le società di capitale.
Possono accedere ai contributi, per ciascuna
disciplina sportiva praticata, anche le Associazioni o Società Sportive
organizzate in “polisportive”. Si precisa, a tal fine, che vengono considerate
“polisportive” anche i sodalizi che si occupano di pratiche sportive in favore
di soggetti portatori di handicap, purché tali attività siano connesse
all’attività federale e/o amatoriale riconosciuta ed organizzata dalla F.I.S.D.
– Federazione Italiana Sport Disabili.
I contributi possono essere erogati nei seguenti
casi:
a)
per
attività annuali;
b)
per
acquisto attrezzature sportive ovvero per l’uso temporaneo e fitto di impianti
sportivi.
Oltre all’erogazione del contributo, il Comune potrà
concedere il proprio patrocinio per l’organizzazione e la realizzazione di
iniziative di particolare valore.
Il patrocinio potrà essere con o senza contributo finanziario.
La richiesta di contributo per l’attività realizzata
durante l’anno solare deve essere inoltrata al Sindaco entro e non oltre il 31
ottobre di ciascun anno.
A tal fine, l’anno solare da considerare è quello
dal 1° Novembre dell’anno precedente al 31 Ottobre di quello in corso.
Essa deve essere redatta su apposito modulo e
corredata da:
a)
relazione
illustrativa sull’attività svolta nell’anno preso in considerazione, con indicazione
dei relativi piazzamenti, dei risultati agonistici conseguiti, vistata per convalida
dalla Federazione Sportiva Nazionale (F.S.N.), cui l’associazione è affiliata;
b)
rendiconto
consuntivo delle spese sostenute con riferimento alle tasse federali (iscrizioni
campionati, tesseramento atleti, tasse gare ecc), al vitto ed al pernottamento,
secondo la previsione del successivo art.12;
c)
piano
dettagliato delle trasferte effettuate, con indicazione del numero delle giornate
di gara, degli atleti, dei dirigenti ecc. e delle relative distanze
chilometriche, vistato dalla competente Federazione sportiva di appartenenza.
In alternativa, è possibile produrre copia dei verbali di gara.
Il rendiconto sub b) ed il piano sub c) vanno prodotti solo se è pure richiesto il contributo ulteriore in aggiunta al contributo fisso. La documentazione di cui ai punti a) b) e c) deve essere prodotta in originale o copia autenticata.
Il Settore Socialità e Cultura – U.O. Servizi Educativi e Sport - potrà richiedere ogni altra notizia e documentazione utile ai fini della determinazione dell’intervento comunale.
Per le attività annuali, l’entità del contributo sarà commisurata ai seguenti criteri di valutazione:
CONTRIBUTO BASE:
E’
differenziato per n.4 fasce, a seconda dell’attività espletata:
1^ fascia £. 400.000= Per attività a carattere comunale.
Per la disciplina dell’atle
tica leggera, per attività anche a carattere provinciale;
2^
fascia £. 800.000= Per attività a carattere
provinciale, con un minimo di tre
trasferte. Per la disciplina dell’atletica leggera, per attività
anche a
carattere regionale;
3^ fascia £.1.600.000=
Per attività a carattere regionale, con un minimo di tre
trasferte; Per la partecipazione al campionato di prima o
seconda categoria di calcio, allievi e giovanissimi regio-
nali (minimo sei trasferte).
Per la disciplina dell’atletica leggera la partecipazione ad
almeno 2 finali nazionali su strada (corsa, marcia, campestre), ovvero la partecipazione
con almeno 3 atleti ai Campionati Nazionali individuali (cross, indoor,
invernali di lanci)
4^ fascia £.4.000.000=
Per attività a carattere nazionale e/o internazionale, con un
minimo di quattro trasferte, fuori Regione.
Per quanto concerne la partecipazione al Campionato di Promozione o Eccellenza di calcio, con un minimo di sei trasferte, sarà assegnato il contributo di cui alla 4^ fascia.
Per la partecipazione a campionati superiori, saranno adottati appositi provvedimenti.
Per la disciplina dell’atletica leggera sarà assegnato il contributo corrispondente alla 4^ fascia alla società che partecipa ad almeno una finale nazionale a squadre su pista (assoluto, Giovanile, Allievi), ovvero vince un titolo italiano individuale (cross, indoor, invernali lanci).
Qualora una associazione sportiva svolga attività in
più ambiti, il contributo sarà erogato per l’attività più qualificante.
Oltre al contributo base, alle associazioni sportive
che abbiano svolto attività a livello regionale, interregionale o nazionale,
potrà essere erogato un contributo ulteriore, nei limiti delle disponibilità di
bilancio, in maniera proporzionale tra le richiedenti, purché i costi sostenuti
e documentati siano relativi a:
-
tasse
federali ( iscrizioni campionati, tesseramento atleti, tasse gare ecc.);
-
trasporto
-
pernottamento
Sempre nell’ambito delle disponibilità economiche dell’Ente, le predette spese saranno valutate secondo i seguenti criteri:
-
quanto
al trasporto, nella misura di 1/5 del costo della benzina super, ipotizzando
un’auto ogni cinque persone, sempre in riferimento al numero complessivo degli
atleti e dei loro accompagnatori; (non superiori ad un accompagnatore per
cinque atleti)
-
quanto
al vitto, nella misura non superiore a
lire 30.000= pro-capite a pasto, documentata, ed in riferimento a competizioni svoltesi nell’arco di almeno
un’intera giornata e lontano dal territorio cittadino di almeno 100 Km; Il
contributo non potrà superare il 50% delle spese di vitto.
-
quanto
al pernottamento, nella misura non superiore di £.60.000= pro-capite a notte
documentate ed in riferimento a
competizioni svoltesi in più giorni consecutivi ed in località distanti almeno
250 Km. Il contributo non potrà superare il 50% delle spese di pernottamento.
Per le associazioni polisportive, sarà concesso un solo contributo base e tanti contributi ulteriori quante sono le discipline in cui le attività si sono espletate.
ART. 13
CONTRIBUTO STRAORDINARIO
In presenza di particolari e rilevanti eventi e risultati
sportivi ed in ogni altra ipotesi non prevista nelle norme che precedono,
l’Amministrazione Comunale può intervenire finanziariamente, anche se i
soggetti proponenti non sono iscritti all’albo comunale della Associazioni
Sportive, motivando esaurientemente le ragioni del proprio intervento e
stabilendo le modalità del procedimento di liquidazione.
Art. 14 - CONTRIBUTO
PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE, USO, FITTO, IMPIANTI SPORTIVI.
Le associazioni sportive possono presentare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, richiesta di contributo a fronte delle spese sostenute per l’acquisto di attrezzature sportive e/o per spese relative all’uso temporaneo, al fitto, di impianti sportivi, esistenti sul territorio
Per accedere ai contributi le spese dovranno riguardare:
a)
quanto
alle attrezzature:
materiale specifico per la
disciplina sportiva praticata nell’ambito della F.S.N. alla quale l’Associazione
sportiva risulti affiliata per l’anno in cui viene concesso l’eventuale
contributo.
L’istanza deve essere corredata da copia delle
fatture quietanzate, relative alle attrezzature acquistate.
Il contributo concesso non potrà essere superiore al 50% delle spese sostenute e documentate.
b)
quanto
agli impianti sportivi:
uso temporaneo di un impianto sportivo, attinente gare federali svolte dalle associazioni sportive, anche per singole gare o manifestazioni, per cui la domanda va corredata da copia di regolari documenti fiscali;
-
all’assunzione
in fitto di impianto sportivo
attinente gare federali svolte dalla Ass. sportiva, per cui la domanda va
corredata dalla copia del contratto d’affitto, regolarmente registrato e delle
relative quietanze;
Il contributo concesso non potrà essere superiore al
50% delle spese sostenute e documentate.
Il contributo sarà concesso in maniera proporzionale tra i richiedenti.
Art. 15 -
ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Per l’organizzazione di manifestazioni sportive può
essere richiesto dalle Ass. Sportive il “patrocinio”, con o senza contributo.
La richiesta di patrocinio con contributo deve essere indirizzata al Sindaco almeno 60 giorni antecedenti alla manifestazione onde consentire la necessaria istruttoria e deve contenere tutte le notizie utili per la valutazione della manifestazione. La domanda, redatta come da modulo, deve pervenire al Settore Socialità e Cultura – U.O. Servizi Educativi e Sport –.
Essa deve essere corredata da:
-
relazione
illustrativa sulle finalità e sulla organizzazione della manifestazione, con il
relativo parere da parte della Federazione sportiva di appartenenza;
-
piano
preventivo delle entrate e delle uscite, con indicazione di eventuali
contributi richiesti o già concessi dalla Federazione sportiva, da Enti
pubblici, sponsor ed altre. A tal fine, è necessario produrre apposita
dichiarazione anche in caso negativo.
Ad avvenuto espletamento della manifestazione, per
ottenere la relativa liquidazione, i soggetti ammessi a contributo dovranno
presentare:
a)
relazione
esplicativa della manifestazione, con dichiarazione comprovante l’effettivo
svolgimento della stessa;
b)
rendiconto
delle spese, con allegati in copia i giustificativi di spesa, pari almeno al
doppio del contributo assegnato.
La richiesta di patrocinio senza intervento finanziario
deve essere indirizzata al Sindaco, almeno 30 giorni prima della data della
iniziativa per consentire la necessaria istruttoria e deve contenere ogni utile
notizia per la valutazione della iniziativa.
In caso di concessione di
patrocinio, sarà a carico del Comune la spesa relativa alla stampa di manifesti
divulgativi.
Possono accedere ai contributi anche gli Enti di Promozione Sportiva esistenti sul territorio comunale, purché operanti da almeno un anno, con esclusione dell’anno in cui viene richiesto il contributo.
A tal fine, gli Enti potranno inoltrare apposita istanza entro il 31 settembre di ciascun anno.
Alla domanda deve essere allegata la seguente
documentazione:
a)
progetto
di animazione sportiva e dettagliata relazione illustrativa delle attività programmate
per l’anno successivo all’istanza;
b)
piano
finanziario delle entrate e delle spese previste;
Con apposito atto deliberativo l’Amministrazione
Comunale, esaminati i progetti proposti dagli Enti di Promozione Sportiva,
ammette a contributo i progetti, tenendo conto:
a)
della
incidenza sul territorio e sul disagio sociale;
b)
del
raccordo con le istituzioni scolastiche e le altre agenzie formative;
c)
della
programmazione per i periodi ed in particolare nella stagione estiva;
d)
dei
destinatari e fruitori del progetto.
Con l’atto deliberativo di approvazione del progetto viene determinato il contributo da erogare per ciascun progetto approvato.
Il contributo assegnato verrà liquidato a realizzazione di ciascuna manifestazioni previste dal progetto e previa presentazione di:
a)
dichiarazione
comprovante l’effettiva attuazione delle manifestazioni programmate, con
indicazioni dei partecipanti, delle date e dei luoghi di svolgimento, ed accertate dall’U.O. Servizi
Educativi e Sport
b)
rendiconto
consuntivo delle entrate e delle uscite, con allegati, in copia, i giustificativi
delle spese sostenute, inerenti lo svolgimento della manifestazione di cui al
progetto, di importo pari almeno al del contributo assegnato. La documentazione
di cui ai punti a), b) e c) deve essere prodotta in originale o copia
autenticata.
Nel caso di iniziative non previste dal dettaglio delle attività programmate, purché di rilevanza, l’Ente di promozione sportiva potrà richiedere ed ottenere un contributo straordinario.
La relativa istanza deve essere presentata almeno
trenta giorni prima dell’evento e deve essere corredata dalla documentazione
indicata all’art.17.
Per tutte le iniziative, qualora la spesa documentata a consuntivo risulti inferiore al contributo concesso, quest’ultimo sarà conseguentemente e proporzionalmente ridotto in sede di liquidazione.
Agli Enti di Promozione esistenti ed operanti sul territorio da almeno tre anni viene erogato, ad istanza, il contributo base indicato dalla 3^ fascia dell’art.12 del presente Regolamento.
La relativa istanza deve essere presentata entro e
non oltre il 30 ottobre di ciascun anno e deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
a)
relazione
illustrativa dell’attività svolta nell’anno sociale;
b)
rendiconto
consuntivo delle entrate e delle uscite con allegati, in copia i giustificativi
delle spese sostenute inerenti lo svolgimento dell’attività pari almeno al
contributo assegnato;
Le associazioni sportive e le società sportive che
intendono esporre messaggi pubblicitari all’interno degli impianti sportivi
comunali dovranno produrre apposita istanza scritta, al fine di ottenere la
relativa autorizzazione.
Nell’istanza dovrà essere indicato il periodo per il
quale i messaggi dovranno restare esposti, nonché l’impegno del richiedente a
rimuoverli, a propria cura e spese, decorso il detto termine.
All’istanza dovranno essere allegati i bozzetti dei
messaggi stessi.
All’atto della domanda per l’installazione di
manufatti pubblicitari, il richiedente dovrà dichiarare esplicitamente di
assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a
persone e/o cose che dovessero essere arrecati dagli installandi manufatti, per
mezzo di polizza assicurativa e fidejussione a copertura degli eventuali danni
alle parti delle strutture interessate alla pubblicità.
Per l’effetto, il Comune di Molfetta resterà esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Il materiale pubblicitario potrà consistere in
striscioni, cartelloni ed insegne luminose. E’ ammessa la pubblicità adesiva.
Nel caso di insegne luminose, il richiedente dovrà assumere in proprio l’onere dell’allacciamento elettrico e del relativo consumo di energia.
La superficie utile assegnabile a ciascun richiedente verrà concordata tra le Società Sportive che utilizzino la struttura sportiva con priorità per le società maggiori. In caso di contenzioso la mediazione sarà svolta da parte dell’Assessore competente.
Art. 28 –
DISPONIBILITA’ SPAZI
Nel caso le richieste di spazi pubblicitari superino la disponibilità degli stessi, la relativa autorizzazione sarà concessa tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
L’autorizzazione all’apposizione di manufatti
pubblicitari, sarà concessa previo parere favorevole dell’U.T.C., il quale
dovrà verificare preventivamente la loro rispondenza tecnica alle norme
antinfortunistiche e a quant’altro previsto dalla vigente normativa in materia
e successivamente all’installazione la regolarità delle stessa.
A fronte dell’autorizzazione all’installazione di
manufatti pubblicitari, il richiedente deve versare, presso il competente
Ufficio, la relativa tassa.
Art. 31
L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità
stabilite nelle presenti norme deve risultare dai singoli provvedimenti di
concessione di contributi ai sensi del 2° comma dell’art.12 della legge 241/90.
CAPO VI
Art.32– PUBBLICITA’
Il presente Regolamento è posto a disposizione di tutti i cittadini che ne facciano richiesta.
Il presente Regolamento sostituisce integralmente quelli già esistenti nelle rispettive materie.
Sarà pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore al termine della pubblicazione.