REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE SPORTIVA (art.12 Legge 7/8/90 n.241)

 

CAPO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

 

Art.1 - FINALITA’

 

Il Comune di Molfetta promuove ed incentiva la pratica e l’organizzazione delle manifestazioni sportive, considerandone la diffusione un servizio sociale, con riferimento all’art. 60 D.P.R. n. 616 del 24.7.77 ed in esecuzione alle disposizioni di cui all’art. 12 della Legge 7/8/90 n. 241 e degli artt. 4, lett. m) e 11 del vigente Statuto comunale.

 

Art.2 – DISCIPLINA

 

Il presente Regolamento disciplina:

 

-         l’Albo delle Associazioni Sportive;

-         i contributi per l’attività sportiva (associazioni sportive);

-         i contributi agli Enti di Promozione Sportiva;

-         la pubblicità negli impianti sportivi;

 

CAPO II

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

 

Art.3 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

 

Al fine di meglio indirizzare e coordinare gli interventi pubblici in materia sportiva, è costituito, presso l’Assessorato allo Sport, l’Albo delle Associazioni Sportive con sede legale nel Comune di Molfetta.

 

Art. 4 - CARATTERISTICHE PER L’ISCRIZIONE

 

L’iscrizione all’Albo è riservata:

1.     alle Associazioni Sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed operanti nel territorio comunale;

2.     alle associazioni Sportive affiliate agli Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal C.O.N.I., operanti sul territorio comunale;

3.     alle Associazioni Ricreative e del tempo libero, con finalità prevalentemente sportiva senza fini di lucro, con Statuto depositato presso l’Ufficio del Registro ed operanti nel territorio comunale.

 

Art. 5 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE

 

Per iscriversi per la prima volta, le Associazioni devono presentare al Sindaco, entro e non oltre il 31 marzo, domanda redatta in carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante della Associazione, allegando la seguente documentazione:

a)     Statuto, vistato dall’Ufficio del Registro, nel caso di Associazioni di cui al punto 3) dell’art.4 (Associazioni Ricreative e del tempo libero, senza fini di lucro)

b)    attestazione dell’affiliazione, per l’anno in cui si chiede l’iscrizione, alla Federazione Sportiva o all’Ente di Promozione per le associazioni di cui ai punti 1) e 2) dell’art. 4 (associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali ed operanti nel territorio ed associazioni sportive affiliate agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., operanti nel territorio).

 

Art. 6 – AGGIORNAMENTO ISCRIZIONE

 

Entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, le Associazioni già iscritte devono comunicare al Settore Socialità e Cultura –U.O. Servizi Educativi e Sport -, nelle forme di legge, ogni e qualsiasi modificazione relative allo Statuto per quelle ricreative e del tempo libero, senza fini di lucro, ovvero eventuali modificazioni e integrazioni dell’affiliazione agli organismi sportivi nazionali, per quelle sportive, pena la decadenza d’Ufficio d’iscrizione all’albo.

 

Art. 7 - ACCERTAMENTO REQUISITI

 

L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione e/o aggiornamento all’Albo delle associazioni è demandato al Settore Socialità e Cultura – Servizi Educativi e Sport -, che potrà richiedere ogni altra notizia e documentazione, ove necessaria ai fini della tenuta dell’Albo.

 

 

CAPO III

CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ SPORTIVA

 

Art. 8 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

 

Possono fare richiesta di contributi le Associazioni Sportive o Società Sportive che svolgono attività federale, a livello dilettantistico e senza scopi di lucro, iscritte all’Albo delle Associazioni Sportive, con anzianità di affiliazione alle rispettive Federazioni Sportive da almeno tre anni, con esclusione dell’anno in cui viene richiesto il contributo. Restano, comunque, escluse da tale eventuale contribuzione le società di capitale.

Possono accedere ai contributi, per ciascuna disciplina sportiva praticata, anche le Associazioni o Società Sportive organizzate in “polisportive”. Si precisa, a tal fine, che vengono considerate “polisportive” anche i sodalizi che si occupano di pratiche sportive in favore di soggetti portatori di handicap, purché tali attività siano connesse all’attività federale e/o amatoriale riconosciuta ed organizzata dalla F.I.S.D. – Federazione Italiana Sport Disabili.

 

Art. 9 – TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI

 

I contributi possono essere erogati nei seguenti casi:

a)     per attività annuali;

b)    per acquisto attrezzature sportive ovvero per l’uso temporaneo e fitto di impianti sportivi.

 

Art. 10 – PATROCINIO

 

Oltre all’erogazione del contributo, il Comune potrà concedere il proprio patrocinio per l’organizzazione e la realizzazione di iniziative di particolare valore.

Il patrocinio potrà essere con o senza contributo finanziario.

 

Art. 11 ATTIVITA’ ANNUALI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

 

La richiesta di contributo per l’attività realizzata durante l’anno solare deve essere inoltrata al Sindaco entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

A tal fine, l’anno solare da considerare è quello dal 1° Novembre dell’anno precedente al 31 Ottobre di quello in corso.

Essa deve essere redatta su apposito modulo e corredata da:

 

a)     relazione illustrativa sull’attività svolta nell’anno preso in considerazione, con indicazione dei relativi piazzamenti, dei risultati agonistici conseguiti, vistata per convalida dalla Federazione Sportiva Nazionale (F.S.N.), cui l’associazione è affiliata;

b)    rendiconto consuntivo delle spese sostenute con riferimento alle tasse federali (iscrizioni campionati, tesseramento atleti, tasse gare ecc), al vitto ed al pernottamento, secondo la previsione del successivo art.12;

c)     piano dettagliato delle trasferte effettuate, con indicazione del numero delle giornate di gara, degli atleti, dei dirigenti ecc. e delle relative distanze chilometriche, vistato dalla competente Federazione sportiva di appartenenza. In alternativa, è possibile produrre copia dei verbali di gara.

Il rendiconto sub b) ed il piano sub c) vanno prodotti solo se è pure richiesto il contributo ulteriore in aggiunta al contributo fisso. La documentazione di cui ai punti a) b) e c) deve essere prodotta in originale o copia autenticata.

Il Settore Socialità e Cultura – U.O. Servizi Educativi e Sport - potrà richiedere ogni altra notizia e documentazione utile ai fini della determinazione dell’intervento comunale.

 

Art. 12 EROGAZIONE CONTRIBUTO

 

Per le attività annuali, l’entità del contributo sarà commisurata ai seguenti criteri di valutazione:

 

CONTRIBUTO BASE:

 

 E’ differenziato per n.4 fasce, a seconda dell’attività espletata:

 

1^ fascia         £.   400.000= Per attività a carattere comunale. Per la disciplina dell’atle

                                         tica leggera, per attività anche a carattere provinciale;

 

2^ fascia         £.   800.000= Per attività a carattere provinciale, con un minimo di tre

                                         trasferte. Per la disciplina dell’atletica leggera, per attività

                                         anche a carattere regionale;

 

3^ fascia         £.1.600.000= Per attività a carattere regionale, con un minimo di tre

                                        trasferte; Per la partecipazione al campionato di prima o

                                         seconda categoria di calcio, allievi e giovanissimi regio-

                                         nali (minimo sei trasferte).

 Per la disciplina dell’atletica leggera la partecipazione ad almeno 2 finali nazionali su strada (corsa, marcia, campestre), ovvero la partecipazione con almeno 3 atleti ai Campionati Nazionali individuali (cross, indoor, invernali di lanci)

4^ fascia         £.4.000.000= Per attività a carattere nazionale e/o internazionale, con un

minimo di quattro trasferte, fuori Regione.

 

Per quanto concerne la partecipazione al Campionato di Promozione o Eccellenza di calcio, con un minimo di sei trasferte, sarà assegnato il contributo di cui alla 4^ fascia.

 

Per la partecipazione a campionati superiori, saranno adottati appositi provvedimenti.

 

Per la disciplina dell’atletica leggera sarà assegnato il contributo corrispondente alla 4^ fascia alla società che partecipa ad almeno una finale nazionale a squadre su pista (assoluto, Giovanile, Allievi), ovvero vince un titolo italiano individuale (cross, indoor, invernali lanci).

 

Qualora una associazione sportiva svolga attività in più ambiti, il contributo sarà erogato per l’attività più qualificante.

 

 

CONTRIBUTO ULTERIORE

 

Oltre al contributo base, alle associazioni sportive che abbiano svolto attività a livello regionale, interregionale o nazionale, potrà essere erogato un contributo ulteriore, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in maniera proporzionale tra le richiedenti, purché i costi sostenuti e documentati siano relativi a:

 

-         tasse federali ( iscrizioni campionati, tesseramento atleti, tasse gare ecc.);

-         trasporto

-         vitto

-         pernottamento

 

Sempre nell’ambito delle disponibilità economiche dell’Ente, le predette spese saranno valutate secondo i seguenti criteri:

 

-         quanto al trasporto, nella misura di 1/5 del costo della benzina super, ipotizzando un’auto ogni cinque persone, sempre in riferimento al numero complessivo degli atleti e dei loro accompagnatori; (non superiori ad un accompagnatore per cinque atleti)

-         quanto al vitto, nella misura non superiore a lire 30.000= pro-capite a pasto, documentata, ed in riferimento a competizioni svoltesi nell’arco di almeno un’intera giornata e lontano dal territorio cittadino di almeno 100 Km; Il contributo non potrà superare il 50% delle spese di vitto.

-         quanto al pernottamento, nella misura non superiore di £.60.000= pro-capite a notte documentate ed in riferimento a competizioni svoltesi in più giorni consecutivi ed in località distanti almeno 250 Km. Il contributo non potrà superare il 50% delle spese di pernottamento.

Per le associazioni polisportive, sarà concesso un solo contributo base e tanti contributi ulteriori quante sono le discipline in cui le attività si sono espletate.

 

ART. 13 CONTRIBUTO STRAORDINARIO

 

In presenza di particolari e rilevanti eventi e risultati sportivi ed in ogni altra ipotesi non prevista nelle norme che precedono, l’Amministrazione Comunale può intervenire finanziariamente, anche se i soggetti proponenti non sono iscritti all’albo comunale della Associazioni Sportive, motivando esaurientemente le ragioni del proprio intervento e stabilendo le modalità del procedimento di liquidazione.

 

Art. 14 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE, USO, FITTO, IMPIANTI SPORTIVI.

 

Le associazioni sportive possono presentare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, richiesta di contributo a fronte delle spese sostenute per l’acquisto di attrezzature sportive e/o per spese relative all’uso temporaneo, al fitto, di impianti sportivi, esistenti sul territorio

Per accedere ai contributi le spese dovranno riguardare:

 

a)     quanto alle attrezzature:

materiale specifico per la disciplina sportiva praticata nell’ambito della F.S.N. alla quale l’Associazione sportiva risulti affiliata per l’anno in cui viene concesso l’eventuale contributo.

L’istanza deve essere corredata da copia delle fatture quietanzate, relative alle attrezzature acquistate.

 

Il contributo concesso non potrà essere superiore al 50% delle spese sostenute e documentate.

 

b)    quanto agli impianti sportivi:

uso temporaneo di un impianto sportivo, attinente gare federali svolte dalle associazioni sportive, anche per singole gare o manifestazioni, per cui la domanda va corredata da copia di regolari documenti fiscali;

-         all’assunzione in fitto di impianto sportivo attinente gare federali svolte dalla Ass. sportiva, per cui la domanda va corredata dalla copia del contratto d’affitto, regolarmente registrato e delle relative quietanze;

Il contributo concesso non potrà essere superiore al 50% delle spese sostenute e documentate.

Il contributo sarà concesso in maniera proporzionale tra i richiedenti.

 

Art. 15 - ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

 

Per l’organizzazione di manifestazioni sportive può essere richiesto dalle Ass. Sportive il “patrocinio”, con o senza contributo.

 

PATROCINIO CON CONTRIBUTO

La richiesta di patrocinio con contributo deve essere indirizzata al Sindaco almeno 60 giorni antecedenti alla manifestazione onde consentire la necessaria istruttoria e deve contenere tutte le notizie utili per la valutazione della manifestazione. La domanda, redatta come da modulo, deve pervenire al Settore Socialità e Cultura – U.O. Servizi Educativi e Sport –.

Essa deve essere corredata da:

-         relazione illustrativa sulle finalità e sulla organizzazione della manifestazione, con il relativo parere da parte della Federazione sportiva di appartenenza;

-         piano preventivo delle entrate e delle uscite, con indicazione di eventuali contributi richiesti o già concessi dalla Federazione sportiva, da Enti pubblici, sponsor ed altre. A tal fine, è necessario produrre apposita dichiarazione anche in caso negativo.

 

Ad avvenuto espletamento della manifestazione, per ottenere la relativa liquidazione, i soggetti ammessi a contributo dovranno presentare:

a)     relazione esplicativa della manifestazione, con dichiarazione comprovante l’effettivo svolgimento della stessa;

b)    rendiconto delle spese, con allegati in copia i giustificativi di spesa, pari almeno al doppio del contributo assegnato.

 

PATROCINIO SENZA CONTRIBUTO

La richiesta di patrocinio senza intervento finanziario deve essere indirizzata al Sindaco, almeno 30 giorni prima della data della iniziativa per consentire la necessaria istruttoria e deve contenere ogni utile notizia per la valutazione della iniziativa.

In caso di concessione di patrocinio, sarà a carico del Comune la spesa relativa alla stampa di manifesti divulgativi.

 

CAPO IV

 CONTRIBUTI ENTI PROMOZIONE SPORTIVA

 

Art. 16 - CONTRIBUTI IN FAVORE DI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

 

Possono accedere ai contributi anche gli Enti di Promozione Sportiva esistenti sul territorio comunale, purché operanti da almeno un anno, con esclusione dell’anno in cui viene richiesto il contributo.

 

Art.17 - ISTANZE

 

A tal fine, gli Enti potranno inoltrare apposita istanza entro il 31 settembre di ciascun anno.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a)     progetto di animazione sportiva e dettagliata relazione illustrativa delle attività programmate per l’anno successivo all’istanza;

b)    piano finanziario delle entrate e delle spese previste;

 

Art. 18 PROGETTO ANNUALE DI ANIMAZIONE SPORTIVA

 

Con apposito atto deliberativo l’Amministrazione Comunale, esaminati i progetti proposti dagli Enti di Promozione Sportiva, ammette a contributo i progetti, tenendo conto:

a)     della incidenza sul territorio e sul disagio sociale;

b)    del raccordo con le istituzioni scolastiche e le altre agenzie formative;

c)     della programmazione per i periodi ed in particolare nella stagione estiva;

d)    dei destinatari e fruitori del progetto.

 

Art. 19 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

 

Con l’atto deliberativo di approvazione del progetto viene determinato il contributo da erogare per ciascun progetto approvato.

 

 

Art.20 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

 

Il contributo assegnato verrà liquidato a realizzazione di ciascuna manifestazioni previste dal progetto e previa presentazione di:

 

a)     dichiarazione comprovante l’effettiva attuazione delle manifestazioni programmate, con indicazioni dei partecipanti, delle date e dei luoghi di svolgimento, ed accertate dall’U.O. Servizi Educativi e Sport

 

b)    rendiconto consuntivo delle entrate e delle uscite, con allegati, in copia, i giustificativi delle spese sostenute, inerenti lo svolgimento della manifestazione di cui al progetto, di importo pari almeno al del contributo assegnato. La documentazione di cui ai punti a), b) e c) deve essere prodotta in originale o copia autenticata.

 

Art. 21 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO

 

Nel caso di iniziative non previste dal dettaglio delle attività programmate, purché di rilevanza, l’Ente di promozione sportiva potrà richiedere ed ottenere un contributo straordinario.

La relativa istanza deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell’evento e deve essere corredata dalla documentazione indicata all’art.17.

 

Art. 22 - RIDUCIBILITA’ del CONTRIBUTO

 

Per tutte le iniziative, qualora la spesa documentata a consuntivo risulti inferiore al contributo concesso, quest’ultimo sarà conseguentemente e proporzionalmente ridotto in sede di liquidazione.

 

ART. 23 CONTRIBUTO BASE

 

Agli Enti di Promozione esistenti ed operanti sul territorio da almeno tre anni viene erogato, ad istanza, il contributo base indicato dalla 3^ fascia dell’art.12 del presente Regolamento.

 

La relativa istanza deve essere presentata entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun anno e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

 

a)     relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno sociale;

b)    rendiconto consuntivo delle entrate e delle uscite con allegati, in copia i giustificativi delle spese sostenute inerenti lo svolgimento dell’attività pari almeno al contributo assegnato;

 

 

CAPO V
 PUBBLICITA’ NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

 

Art. 24 - RICHIESTA PUBBLICITA’

 

Le associazioni sportive e le società sportive che intendono esporre messaggi pubblicitari all’interno degli impianti sportivi comunali dovranno produrre apposita istanza scritta, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

Nell’istanza dovrà essere indicato il periodo per il quale i messaggi dovranno restare esposti, nonché l’impegno del richiedente a rimuoverli, a propria cura e spese, decorso il detto termine.

All’istanza dovranno essere allegati i bozzetti dei messaggi stessi.

 

Art. 25 - RESPONSABILITA’

 

All’atto della domanda per l’installazione di manufatti pubblicitari, il richiedente dovrà dichiarare esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che dovessero essere arrecati dagli installandi manufatti, per mezzo di polizza assicurativa e fidejussione a copertura degli eventuali danni alle parti delle strutture interessate alla pubblicità.

Per l’effetto, il Comune di Molfetta resterà esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

 

Art. 26 - MATERIALE PUBBLICITARIO

 

Il materiale pubblicitario potrà consistere in striscioni, cartelloni ed insegne luminose. E’ ammessa la pubblicità adesiva.

Nel caso di insegne luminose, il richiedente dovrà assumere in proprio l’onere dell’allacciamento elettrico e del relativo consumo di energia.

 

Art. 27 – SPAZI PUBBLICITARI

 

La superficie utile assegnabile a ciascun richiedente verrà concordata tra le Società Sportive che utilizzino la struttura sportiva con priorità per le società maggiori. In caso di contenzioso la mediazione sarà svolta da parte dell’Assessore competente.

 

 

Art. 28 – DISPONIBILITA’ SPAZI

 

Nel caso le richieste di spazi pubblicitari superino la disponibilità degli stessi, la relativa autorizzazione sarà concessa tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

 

Art. 29 - AUTORIZZAZIONE

 

L’autorizzazione all’apposizione di manufatti pubblicitari, sarà concessa previo parere favorevole dell’U.T.C., il quale dovrà verificare preventivamente la loro rispondenza tecnica alle norme antinfortunistiche e a quant’altro previsto dalla vigente normativa in materia e successivamente all’installazione la regolarità delle stessa.

 

Art. 30 - TASSA PUBBLICITA’

 

A fronte dell’autorizzazione all’installazione di manufatti pubblicitari, il richiedente deve versare, presso il competente Ufficio, la relativa tassa.

 

Art. 31

 L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite nelle presenti norme deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione di contributi ai sensi del 2° comma dell’art.12 della legge 241/90.

 

 

CAPO VI

 

Art.32– PUBBLICITA’

 

Il presente Regolamento è posto a disposizione di tutti i cittadini che ne facciano richiesta.

 

Art. 33 - NORMA TRANSITORIA

 

Il presente Regolamento sostituisce integralmente quelli già esistenti nelle rispettive materie.

Sarà pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore al termine della pubblicazione.