La Legge 12 novembre 2011 n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)” ha apportato – con il primo comma dell’art. 15 – modifiche ed integrazioni ad alcuni articoli del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, specificamente agli articoli 40, 41, 43, 44-bis, 72 e 74.
Per effetto di tali nuove norme, a decorrere dal 1° gennaio 2012:
– i certificati inerenti a stati, qualità personali e fatti, rilasciati su istanza degli interessati, avranno validità e potranno essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati;
– sui predetti certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.”
– è vietato alle pubbliche amministrazioni richiedere ed accettare certificati ed atti di notorietà;
– le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi hanno il dovere:
a) di acquisire d’ufficio:
– le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000;
– tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;
b) di accettare la dichiarazione sostitutiva presentata dall’interessato.
– Le informazioni relative alla regolarità contributiva devono essere acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.
Dicembre 2011
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Camero