Ai sensi dell’articolo 71, comma 1 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59, non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del Codice Penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27/12/1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31/05/1965, n. 575 (abrogata e sostituita dal Decreto Legislativo 06/09/2011, n. 159), ovvero a misure di sicurezza non detentive;Ai sensi dell’articolo 71, comma 3 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59, il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.Se trattasi di società, associazioni e organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti da:
- Ai sensi dell’articolo 71, comma 4 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59, il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
- Ai sensi dell’articolo 71, comma 2 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59, non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
Ai sensi dell’articolo 71, comma 3 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59, il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Ai sensi dell’articolo 71, comma 4 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59, il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
Se trattasi di società, associazioni e organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti da:
- legale rappresentante
- persona preposta all’attività commerciale
- tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 03/06/1998, n. 252.
Se trattasi di impresa individuale, i requisiti devono essere posseduti da
- titolare
- persona preposta all’attività commerciale