La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è disciplinata dall’art. 19 della Legge 241/1990, come modificato dall’art. 49, comma 4-bis, della Legge 122/2010.
In sostanza la SCIA ha permesso l’inizio immediato dell’attività, a differenza di quanto avveniva con il regime previgente della Dichiarazione di inizio attività (DIA), che richiedeva il maturare di un certo periodo di tempo per consentire la piena operatività dell’esercente.
Le nuove regole prevedono che:
a) Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato (SCIA);
b) La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (istituite dall’art. 38 comma 4 del D.L. 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l’avvio dell’attività. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di organi o enti appositi,ovvero l’esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge;
c) L’attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione all’amministrazione competente;
d) In caso di accertata carenza dei requisiti necessari, l’amministrazione competente adotta, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l’attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti entro un termine fissato l’amministrazione competente, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. Inoltre, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, l’amministrazione può sempre adottare (quindi anche oltre il termine di 60 giorni ) i suddetti provvedimenti;
e) E’ fatto salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21quinquies e 21nonies della legge 241/1990.
Al di là di tali casi e decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della SCIA, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente;
Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza,all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria.
L’attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP – ai sensi del D.Lgs.n.112/2008 conv. in L.133/2008.
Pertanto la SCIA è lo strumento con cui si realizza ai sensi del dpr 160/2010 – contenente il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sul SUAP – il cosiddetto procedimento automatizzato.
I casi in cui la normativa non consente l’utilizzo della SCIA rientrano invece nel procedimento ordinario, disciplinato dagli artt. 7 e seguenti del medesimo Dpr 160/2010, per i quali è necessario inoltrare un’istanza al SUAP e attendere gli esiti dell’istruttoria prima di poter iniziare l’attività.