Acconciatori, barbieri, parrucchieri

AcconciatoriL’attività di parrucchiere comprende tutti i trattamenti per modificare, migliorare, mantenere e proteggere la bellezza dei capelli. Sono compresi: i trattamenti tricologici che non richiedono interventi medici o sanitari, il taglio e la cura della barba, la manicure e la pedicure, l’applicazione di parrucche e posticci ed ogni altro servizio inerente o complementare.

NORME DI RIFERIMENTO

Legge regionale (Regione Puglia) 16-4-2015, n. 24 : Codice Commercio.

Decreto legislativo 26-3-2010, n. 59 :Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Decreto legislativo 31-3-1998, n. 114 :Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Legge regionale (Regione Puglia) 5-8-2013, n. 24: Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese.

Deliberazione della Giunta Regionale (Regione Puglia) 3-4-2012, n. 642: L.R. n. 6/2005 – Comunicazione Unica per via telematica in applicazione dell’art. 28 della L.R. n. 1/08 e dell’art. 6 lett. f-sexies del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito nella L. 12 luglio 2011, n. 106. Modalità organizzative per la tenuta dell’Albo delle Imprese artigiane. Modifica ed integrazione DGR n. 1458/2008 – Approvazione direttive generali integrative.

Deliberazione della Giunta Regionale (Regione Puglia) 1-8-2008, n. 1458: Semplificazione delle procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane – Direttive generali recanti le norme di attuazione delle procedure previste dall’art. 28 della Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1

Legge regionale (Regione Puglia) 19-2-2008, n. 1: Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia) e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008.

Decreto legge 31-1-2007, n. 7: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

Legge 17-8-2005, n. 174: Disciplina dell’attività di acconciatore.

Legge 7-8-1990, n. 241 :Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Legge 8-8-1985, n. 443: Legge-quadro per l’artigianato.

Legge (Stato Italiano) 29-10-1984, n. 735: Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri.

Legge (Stato Italiano) 14-2-1963, n. 161: Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini.

Decreto Legge 25/11/2016, n. 222: Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Determinazione del Dirigente sezione AA.EE. del 22 settembre 2017, n.156 : D. Lgs. n. 126/2016 – Accordi nn. 76 e 77 /CU del 6 luglio 2017 tra Governo, Regioni ed Enti locali in tema di adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze e di estensione del regime di notifica sanitaria. Approvazione della modulistica unificata.

 

REQUISTI SOGGETTIVI

Per svolgere l’attività è necessario :

  • possedere  i requisiti previsti dalla normativa antimafia e soddisfare i requisiti morali .
  • designare almeno un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti professionali, per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura (articolo 3 della Legge 17/08/2005, n. 174). Il ruolo di responsabile può essere svolto da: il titolare, un socio partecipante al lavoro, un familiare aiutante o un dipendente dell’impresa.

Per le imprese artigiane che svolgono l’attività in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere il titolare per le imprese individuali, uno o più soci partecipanti al lavoro per le società. Il responsabile tecnico deve essere sempre presente durante lo svolgimento dell’attività e deve essere iscritto nel Repertorio delle notizie Economico-Amministrative (REA) contestualmente la trasmissione della SCIA.

REQUISITI OGGETTIVI

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.  Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

MODULISTICA

Apertura attività:  Documentazione da presentare per l’inizio dell’attività.

Moduli:

Scia Acconciatori – Scheda Anagrafica

Scia Acconciatori  – Segnalazione Certificata Inizio attività

Scia Acconciatori –Notifica Sanitaria

Allegati:

Variazione dell’attività: Documentazione da presentare per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione sociale dell’attività.

       Moduli:

Scia Acconciatori – Scheda Anagrafica

Scia Acconciatori  – Segnalazione Certificata Inizio attività – Apertura per sub ingresso e variazioni

Scia Acconciatori –Notifica Sanitaria

       Allegati:

Cessazione dell’attività: Documentazione da presentare per la cessazione dell’attività.

Moduli:

Scia Acconciatori – Segnalazione Certificata Inizio attività – Cessazione Attività

Allegati:

  • Fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante;