L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento autorizzativo unico, istituito dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, che sostituisce e comprende sette diversi titoli abilitativi in materia ambientale (sotto elencati), prima richiesti e ottenuti separatamente. L’AUA si pone quindi come strumento di semplificazione amministrativa che risponde alla duplice esigenza di:
- garantire la tutela dell’ambiente
- ridurre gli oneri burocratici a carico degli operatori privati e pubblici
determinando, conseguentemente, un netto miglioramento, in termini di efficienza, dell’intero sistema autorizzativo. In quest’ottica, le principali novità introdotte riguardano gli aspetti procedurali ed amministrativi, mentre restano inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi, per i quali continuano ad essere vigenti le normative di settore.
L’AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi:
- autorizzazione agli scarichi (Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152), e in particolare:
- autorizzazione agli scarichi in acque superficiali o sul suolo di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, acque reflue di dilavamento, acque reflue urbane provenienti da agglomerati;
- autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, acque reflue di dilavamento;
- autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque reflue domestiche;
- autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque di prima pioggia unite ad acque reflue domestiche;
- autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque reflue di dilavamento unite ad acque reflue domestiche
- autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del Decreto Legislativo 27/01/1992, n. 99);
- autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (articolo 269 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152);
- autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera (articolo 272 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152);
- comunicazione o nulla osta previsti in materia di inquinamento acustico (articolo 8, comma 4 e comma 6 della Legge 26/10/1995, n. 447);
- comunicazioni in materia di rifiuti per l’esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (articolo 215 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (articolo 216 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)
- comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (articolo 112 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152).
L’AUA deve essere richiesta dal gestore, cioè la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, degli impianti soggetti a uno dei titoli abilitativi sopra elencati e installati presso:
- piccole-medie imprese (PMI), così come definite dall’articolo 2 del Decreto Ministeriale 18/04/2005;
- grandi imprese (così come chiarito dalla Circolare Ministeriale 07/11/2013, n. 49801).
L’AUA non si applica:
- le comunicazioni preventive per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue (articolo 112 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152);
- agli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- ai progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) (articolo 26 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152);
- alle procedure ordinarie per i rifiuti (articolo 208 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152);
- agli impianti per fonti energetiche rinnovabili (FER) (Decreto Legislativo 29/12/2003, n. 387);
- alle attività soggette alla direttiva “nitrati” (Direttiva Comunitaria 12/12/1991, n. 91/676/CEE);
- agli impianti asservititi ad attività di bonifica e messa in sicurezza di emergenza (MISE);
- agli impianti di depurazione acque reflue urbane, inclusi gli impianti tecnicamente connessi (ad esempio gli sfioratori).
L’AUA è facoltativa solo se l’attività svolta è soggetta unicamente a comunicazione e/o ad autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera. In questo caso è possibile presentare apposita istanza (articolo 3, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59).
La Circolare Ministeriale 07/11/2013, n. 49801 chiarisce che nei casi di rinnovo e di modifica sostanziale (variazione considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore perché può produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente):
- se l’attività svolta è soggetta a comunicazioni e al possesso di titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione o del primo titolo abilitativo di carattere autorizzatorio è obbligatorio richiedere l’AUA.
- se l’attività svolta è soggetta ad autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera e al possesso di titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, è sempre facoltà del gestore presentare autonoma istanza di adesione all’autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera. Per gli altri titoli abilitativi è obbligatorio richiedere l’AUA.
- se l’attività svolta è soggetta unicamente a comunicazioni, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione è facoltativo richiedere l’AUA. In questo caso è possibile presentare apposita istanza (articolo 3, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59).
- se l’attività svolta è soggetta unicamente ad autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera, alla scadenza o alla modifica sostanziale del titolo è facoltativo (articolo 3, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59).
Quando è obbligatorio richiedere l’AUA, per semplificare il procedimento amministrativo la domanda deve riportare gli estremi di tutti i titoli ancora validi di cui il gestore è in possesso (siano essi comunicazioni, autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, titoli abilitativi di carattere autorizzatorio). Se le condizioni d’esercizio e le informazioni contenute in questi titoli non sono mutate, l’autorità competente farà riferimento alla documentazione già in proprio possesso. In questo caso, quindi, il gestore non deve presentare nuovamente tutta la documentazione, anzi basta autocertificare che le condizioni e i presupposti alla base di questi titoli non sono variati.
L’AUA ha durata di 15 anni dalla data di rilascio e il suo rinnovo deve essere richiesto entro 6 mesi dalla data di scadenza.
La procedura prevista per il rilascio dell’AUA è definita in dettaglio dall’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59.
La procedura prevista per il rinnovo dell’AUA è definita in dettaglio dall’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59.
La procedura prevista per la modifica sostanziale dell’AUA è descritta in dettaglio dall’articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59.
NORME DI RIFERIMENTO
Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59: Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
Decreto Presidenza Consiglio dei Mnistri: Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA.
Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152:Norme in materia ambientale.
Decreto Legislativo 27/01/1992, n. 99: Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
Legge 26/10/1995, n. 447: Legge quadro sull’inquinamento acustico.
Decreto Legislativo 29/12/2003, n. 387: Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.
Direttiva Comunitaria 12/12/1991, n. 91/676/CEE: Direttiva relativa alla protezione delle acque dell’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Circolare Ministeriale 07/11/2013, n. 49801: Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.
MODULISTICA
Utilizzare il modello semplificato e unificato approvato con il Decreto Presidenza Consiglio dei Mnistri.