Ordinanza sindacale. Previste in caso di violazione da 25 a 500 euro per le aziende che commissionano o effettuano la distribuzione del materiale pubblicitario al di fuori degli spazi consentiti e per i cittadini che abbandonano per strada i volantini
“Possiamo alzare il livello di decoro e pulizia della nostra città anche attraverso piccole azioni come quella di spostare all’interno degli spazi condominiali le cassettine per i volantini pubblicitari. Lo spargimento di questi depliant nelle vie o nelle piazze aumenta ogni giorno la quantità di rifiuti e vanifica spesso il lavoro del personale Asm addetto alla raccolta. Per questo ho ritenuto doveroso regolamentare l’attività di distribuzione di depliant e volantini lungo le strade di tutto il territorio comunale attraverso una ordinanza”. Il sindaco di Molfetta Paola Natalicchio enuncia le ragioni alla base del provvedimento pubblicato sull’albo pretorio il 19 dicembre 2013 che andrà in vigore a partire dal 18 gennaio 2014 con sanzioni da 25 a 500 euro per le aziende che commissionano o effettuano la distribuzione del materiale pubblicitario al di fuori degli spazi consentiti e per i cittadini che abbandonano per strada i volantini
“Stiamo notificando – aggiunge il sindaco – l’ordinanza a tutte le aziende, soprattutto quelle delle grande distribuzione, che si avvalgono dei volantini per promuovere le loro offerte, e agli amministratori di condominio chiedendo loro di procedere alla rimozione delle cassette. C’è ancora tempo per adeguarsi, poi con la collaborazione della Polizia Municipale e dell’Asm passeremo all’applicazione delle sanzioni”.
In dettaglio si legge nell’ordinanza:
1. È fatto divieto a tutte le aziende o privati cittadini di effettuare pubblicità mediante volantinaggio, lancio e/o affissione di manifestini, materiale propagandistico e simili sui pali dell’illuminazione pubblica o della segnaletica stradale e su qualsiasi altro supporto murale o strutturale non regolarmente autorizzato;
2. Altresì, è fatto divieto di distribuire, affiggere ed esporre in ogni forma volantini, manifesti, opuscoli o altro materiale pubblicitario, collocandoli su beni situati, anche temporaneamente, in luoghi pubblici, sotto le porte di accesso, sugli usci, negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture;
3. La distribuzione di volantini, manifesti, depliant o altro materiale pubblicitario deve avvenire esclusivamente nelle cassette postali o con consegna direttamente a mani della persona e comunque nel rispetto della volontà del destinatario di ricevere il materiale pubblicitario medesimo o con deposito negli appositi contenitori per la raccolta di materiale pubblicitario da collocarsi esclusivamente all’interno degli androni dei portoni;
4. I cittadini/utenti che accettano brevi manu volantini o depliant sono tenuti a non gettare il materiale ricevuto sulla pubblica via, ma a conservarlo per depositarlo negli appositi contenitori, incorrendo, in caso contrario, nelle sanzioni pecuniarie previste al successivo punto C.;
5. Sono escluse dai citati divieti le attività di volantinaggio per comunicazioni di pubblica utilità effettuate dall’amministrazione pubblica o da enti, aziende e associazioni, purché previamente autorizzati.
Contribuire a realizzare queste piccole azioni aiuterà a tenere più pulite le strade e rendere più bella la città.
Molfetta, 10 gennaio 2013