Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102, art.6. comma 5, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124;Visto il Decreto Legge 28 marzo 2014 n.47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;Visti i decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014 e del 5 dicembre 2014; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 665 del 02-04-2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 56 del 22‐04‐2015, avente ad oggetto “Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli – D.L. 102/2013 convertito dalla legge 124/2013 – Criteri e ripartizione risorse”
IL SINDACO RENDE NOTO
che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico e per i successivi 30 gg. consecutivi i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo volto a ridurre la morosità incolpevole.
Art. 1 – Destinatari e requisiti
Possono presentare richiesta per usufruire del contributo in oggetto i nuclei familiari che sono in possesso, al momento della domanda, nei termini del presente avviso, dei seguenti requisiti:
- richiedente con cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione europea, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all’U.E. possieda un regolare titolo di soggiorno;
- titolarità di un contratto di locazione di edilizia di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione di convalida;
- residenza da almeno un anno nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio, sito nel Comune di Molfetta;
- possesso di un reddito ISE non superiore ad € 35.000,00 o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00;
- non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili, nella provincia di residenza, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; tale requisito riguarda tutti i componenti del nucleo familiare;
- situazione di morosità incolpevole, ossia una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una della seguenti cause:
- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da cause di forze maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Art. 2 – Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti indicati all’art. 1 del presente avviso.
A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell’art. 75 del predetto testo unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Si invita, pertanto, a prestare la massima attenzione nel rendere tali dichiarazioni verificando con precisione i dati dichiarati.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia dell’intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida, dalla quale si deduca l’ammontare complessivo della morosità e, se già intervenuta, copia del verbale della prima udienza oppure copia dell’ordinanza di convalida di sfratto per morosità, copia dell’eventuale atto di precetto e/o della significazione di esecuzione;
- documenti comprovanti il possesso delle condizioni d’incolpevolezza della morosità di cui all’art. 1 punto 7, lett. a), b), c), d), e), f);
Art. 3 – Termini di presentazione delle domande
Per la presentazione delle domande il termine è fissato nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico all’Albo pretorio del Comune di Molfetta.
Art. 4 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente sui moduli preposti dal Comune scaricandoli dai link sul presente avviso o distribuiti presso l’URP del Comune o presso i Sindacati degli Inquilini.
Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e presentate entro il termine di cui al precedente articolo.
Art. 5 – Istruttoria delle domande e priorità nella concessione dei contributi
Il Comune procede all’istruttoria delle domande, entro i successivi 15 giorni accerta la sussistenza delle condizioni, verifica il possesso dei requisiti previsti e dei criteri di priorità individuati dal D.M. 14/05/2014, ovvero:
- presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale;
- presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasettantenne;
- presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia un minore;
- presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente con invalidità accertata per almeno il 74%.
Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione delle richieste, gli interessati possono inoltrare opposizione.
I Comuni pubblicano la graduatoria definitiva e la trasmettono, a mezzo posta elettronica certificata, al Servizio Politiche Abitative regionale.
Art. 6 – Erogazione del contributo
Il Comune procederà alla liquidazione e al pagamento del contributo spettante ai seguenti soggetti:
- inquilini ammessi nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato. L’inquilino dovrà presentare unitamente alla domanda un’apposita autodichiarazione del proprietario attestante la morosità accertata (modello Allegato C);
- inquilini ammessi la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- inquilini ammessi, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell’alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile. L’inquilino dovrà presentare apposita autodichiarazione del proprietario attestante la morosità accertata e la disponibilità al differimento con l’indicazione del periodo e dell’importo richiesto come ristoro (modello Allegato D).
Art. 7 – Ammontare del contributo
L’importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare l’importo di € 8.000,00 (euro ottomila/00) per ogni nucleo familiare richiedente.
I contributi erogabili saranno concessi entro il limite massimo dei Fondi messi a disposizione dalla Regione Puglia per il Comune di Molfetta, pari ad € 40.628,00, ai sensi della D.G.R. 665/15, da distribuirsi tra tutti gli aventi diritto al predetto contributo.
Art 8 – Ulteriori disposizioni
L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.
L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto di contributo.
Art. 9 – Controlli
In attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e dal D.Lgs. n. 196/2003 (TU trattamento dati personali) saranno effettuati controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni presentate e nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.
Moduli allegati:
DOMANDA DI CONTRIBUTO
Allegato C
Allegato D