Cos’è
E’ la componente patrimoniale della IUC e deve essere versata dai proprietari o i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, enfiteusi, superficie sugli immobili.
Quali immobili riguarda
Fabbricati a qualsiasi uso destinati, terreni, aree fabbricabili, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Gli immobili esenti
Sono esenti da imposta, con esclusione degli immobili accatastati nelle categorie “A1”, “A8” e “A9,
- per disposizione di legge:
- l’abitazione principale e sue pertinenze possedute da persone aventi residenza anagrafica nel Comune di Molfetta;
- l’abitazione e sue pertinenze utilizzate dai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa, anch’essi purché residenti nel Comune di Molfetta;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’immobile posseduto dal coniuge non assegnatario della casa coniugale (a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) e da questi utilizzato come abitazione principale (residenza e dimora abituale)
- l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga la destinazione e non siano in ogni caso locati
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- gli immobili posseduti dallo Stato, nonche’ gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita’ montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; si applicano, inoltre, le esenzioni IMU previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell’applicazione della lettera i) resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni; specificatamente sono esenti gli immobili accatastati nelle categorie da E1 a E9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.), i fabbricati con destinazione ad usi culturali, quelli per l’esercizio del culto e i fabbricati della Santa Sede, i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali, gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali nonchè i fabbricati destinati alla ricerca scientifica.
- per equiparazione/assimilazione, l’immobile posseduto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero e cura e già adibito ad abitazione principale e relative pertinenze purché non locate.
Cosa si intende per abitazione principale
E’ considerata “abitazione principale” l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente
Come si determina la base imponibile
La base imponibile si determina rivalutando del 5% la rendita risultante al 1° gennaio dell’anno di riferimento, e moltiplicando il valore ottenuto per i seguenti coefficienti:
– 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2,C/6 e C/7
– 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
– 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
– 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)
– 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1
-135 per terreni agricoli
-75 per terreni agricoli (condotti da agricoltori)
-Aree fabbricabili (Valore venale)
-Fabbricati categoria D privi di rendita (Valore contabile).
Come si determina l’ammontare dell’imposta
Alla base imponibile deve essere applicata l’aliquota deliberata per l’anno 2014 (con provvedimento di Consiglio Comunale n° 26/2014); in particolare:
- Aliquota ridotta: 6,00 %o per le unità immobiliari adibite abitazione principale ed accatastate nelle categorie “A1”, “A8” e “A9”e sue pertinenze, con possibilità di detrarre dalla relativa imposta, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; sono considerate pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari censite in catasto nelle categorie corrispondenti a cantina o soffitta (cat C2), box o autorimessa (cat C6) e posto auto (cat C7), purchè destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, e comunque nel limite di una per ciascuna categoria
- Aliquota agevolata pari al 4,60 %o per l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero a condizione che l’immobile non risulti locato;
- Aliquota agevolata pari al 6,00 %o per gli immobili contigui all’abitazione principale, purchè adibiti ad abitazione principale dal medesimo soggetto passivo di imposta anche se distintamente accatastati, purchè dette unità immobiliari siano unitamente accatastabili.
- Aliquota agevolata pari al 7,80 per mille all’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l’agevolazione opera per una sola unità immobiliare e limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.
- Aliquota agevolata pari al 7,80 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione e loro pertinenze concesse dai proprietari in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dall’art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 09/12/1998. (Canone Convenzionato).
- Aliquota ordinaria: 10,60 %o per le restanti unità immobiliari, terreni agricoli e aree fabbricabili.
Come e quando eseguire il versamento
Si versa utilizzando il modello F24 oppure il bollettino di conto corrente postale centralizzato n°1008857615.
Nel modello dovrà essere indicato il codice catastale del Comune di Molfetta F284 ed il codice tributo, come da dettaglio seguente:
3912 IMU abitazione principale (solo per le categorie A1 – A8 – A9) e relative pertinenze
3914 IMU terreni agricoli
3916 IMU aree fabbricabili
3918 IMU altri fabbricati (diversi dalla categoria catastale D)
3925 IMU Immobili ad uso produttivo in categoria D – STATO
3930 IMU Immobili ad uso produttivo in categoria D – COMUNE
La prima rata si versa entro il 16 giugno e costituisce acconto del 50% dell’imposta calcolato applicando le aliquote deliberate nell’anno 2013.
La seconda rata si versa entro il 16 dicembre a saldo dell’imposta calcolata applicando, su base annua, le aliquote deliberate pe l’anno 2014 e sottraendo quanto già versato in acconto.
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati dal contitolare e/o coobbligato. In tale ipotesi il contribuente deve presentare la relativa COMUNICAZIONE
Da questo link “http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php” è possibile calcolare l’IMU e stampare anche il modello “F24 semplificato” da utilizzare per il versamento.
E’ importante sapere che
Per l’applicazione delle esenzioni è necessario presentare la RICHIESTA DI ESENZIONE unitamente al:
- 1A/IMU per gli immobili costituenti pertinenze dell’abitazione principale
- 1B/IMU per l’immobile posseduto da anziano o disabile residente in istituto di ricovero e cura
Per l’applicazione delle riduzioni per i fabbricati inagibili o inabitabili ovvero fabbricati di interesse storico o artistico la RICHIESTA DI RIDUZIONE unitamente al Mod. 1C / IMU per gli immobili inagibili o inabitabili
Per l’applicazione delle agevolazioni è necessario presentare la RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE unitamente al 1A/IMU per gli immobili costituenti pertinenze di quelli oggetto di agevolazione.