COMUNE DI MOLFETTA
INFORMATIVA I.M.U. 2017
Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 25/01/2017 sono determinate le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’ Imposta Unica Comunale (I.U.C.), componente patrimoniale I.M.U. , come di seguito riportate.
- Aliquota ridotta: 6,00 %o per le unità immobiliari adibite abitazione principale ed accatastate nelle categorie “A1”, “A8” e “A9”e sue pertinenze, con possibilità di detrarre dalla relativa imposta, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; sono considerate pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari censite in catasto nelle categorie corrispondenti a cantina o soffitta (cat C2), box o autorimessa (cat C6) e posto auto (cat C7), purchè destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, e comunque nel limite di una per ciascuna categoria
- Aliquota agevolata pari al 4,60 %o per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero non pensionati nel paese di residenza, a condizione che l’immobile non risulti locato o concesso in comodato d’uso e per la quale non opera l’assimilazione ad abitazione principale di cui all’art. 9-bis del D.L. 47/2014 convertito con Legge 80/2014;
- Aliquota agevolata pari al 6,00 %o per gli immobili contigui all’abitazione principale, purchè adibiti ad abitazione principale dal medesimo soggetto passivo di imposta anche se distintamente accatastati, purchè dette unità immobiliari siano unitamente accatastabili.
- Aliquota agevolata pari al 7,80 per mille all’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l’agevolazione opera per le fattispecie di cui all’art. 1. comma 10 della L. 208/2015.
- Aliquota agevolata pari al 7,80 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione e loro pertinenze concesse dai proprietari in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dall’art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 09/12/1998. (Canone Convenzionato).
- Aliquota agevolata pari al 10,30 %o per gli immobili accatastati nelle categorie catastali D1, D2, D7, D8 e D10;
- Aliquota ordinaria pari al 10,60 %o per le restanti unità immobiliari, terreni agricoli e aree fabbricabili.
- La detrazione di imposta prevista per abitazione principale e relative pertinenze (fino a € 200,00) si applica anche per gli immobili di proprietà di I.A.C.P. regolarmente assegnati ed adibiti ad abitazione principale dall’assegnatario.
Sono esenti da imposta, con esclusione degli immobili accatastati nelle categorie “A1”, “A8”
e “A9”
per disposizione di legge:
- l’abitazione principale e sue pertinenze possedute da persone aventi residenza anagrafica nel Comune di Molfetta;
- l’abitazione e sue pertinenze utilizzate dai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa, anch’essi purché residenti nel Comune di Molfetta;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’immobile posseduto dal coniuge non assegnatario della casa coniugale (a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) e da questi utilizzato come abitazione principale (residenza e dimora abituale)
- l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga la destinazione e non siano in ogni caso locati
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- gli immobili posseduti dallo Stato, nonche’ gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita’ montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; si applicano, inoltre, le esenzioni IMU previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 504; ai fini dell’applicazione della lettera i) resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni; specificatamente sono esenti gli immobili accatastati nelle categorie da E1 a E9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.), i fabbricati con destinazione ad usi culturali, quelli per l’esercizio del culto e i fabbricati della Santa Sede, i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali, gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali nonchè i fabbricati destinati alla ricerca scientifica;
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli professionali
per equiparazione/assimilazione:
- l’immobile posseduto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero e cura e già adibito ad abitazione principale e relative pertinenze purché non locate.
Termini e modalità di versamento:
- prima rata: acconto 50% termine di scadenza 16 giugno
- seconda rata: saldo 50% termine di scadenza 16 dicembre
ovvero in unica soluzione entro il 16 giugno;
a versarsi secondo le disposizioni di cui di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) nonché mediante bollettino di conto corrente postale centralizzato.
Sono confermate, inoltre le seguenti riduzioni ed esenzioni
Immobili concessi in comodato gratuito
Si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari classificate nelle categorie ”A” – uso abitazione (con esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore – figlio ovvero figlio genitore) e da essi destinate ad abitazione principale;
La riduzione si applica se:
- il contratto di comodato è registrato;
- il comodante possiede un solo immobile in Italia, classificato nelle categorie catastali “A”, uso abitazione. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune altro immobile adibito ad abitazione principale propria con esclusione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
La riduzione si applica anche alle pertinenze; sono considerate pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari censite in catasto nelle categorie corrispondenti a cantina o soffitta (cat. C/2), box o autorimessa (cat. C/6) e posto auto/tettoia ( C/7), purchè destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, e comunque nel limite di una per ciascuna categoria.
La riduzione si applica anche agli immobili storici concessi in comodato che già beneficiano di riduzione del 50% ; pertanto, in tale ipotesi, la base imponibile è ridotta al 25 %.
Il possesso dei requisiti deve essere attestato mediante dichiarazione IMU.
Immobili locati a canone concordato
Per le unità immobiliari adibite ad abitazione e loro pertinenze concesse dai proprietari in locazione a terzi a canone concordato (Legge n. 431/98, art. 2, comma 3) l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 %; sono escluse le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il possesso dei requisiti deve essere attestato mediante dichiarazione IMU.
Cooperative – studenti
L’IMU non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica.
Terreni agricoli
E’ disposta l’esenzione dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, purchè iscritti alla relativa previdenza agricola.
Per le altre fattispecie l’IMU si versa applicando al reddito dominicale il coefficiente di rivalutazione del 25% e il moltiplicatore di 135.
Immobili a destinazione speciale e particolare (c.d. imbullonati)
La determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature ed gli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Per ottenere la predetta esclusione IMU, bisogna comunicare la variazione catastale dell’immobile d’impresa con macchinari fissi al suolo, entro il 15 giugno 2016, presentando gli atti di aggiornamento catastale in base alle nuove regole (procedura Docfa) previste dalla Legge di Stabilità 2016.
Le variazioni comunicate entro la suddetta data, hanno effetto retroattivo al 1° gennaio 2016, di conseguenza si pagherà l’imposta per l’intero anno, considerando la rendita connessa alla detassazione della componente ”imbullonati”.
Per l’applicazione delle agevolazioni e/o esenzioni è necessario presentare la relativa RICHIESTA entro l’anno di riferimento d’imposta.
SPORTELLO INFORMATIVO
Per ulteriori delucidazioni e/o informazioni è attivo apposito sportello informativo IMU presso la U.O.C. Fiscalità Locale, nella sede municipale di Via G. Carnicella
Tel. 080.3359 272 – 277
e-mail: servizioimu@comune.molfetta.ba.it
corrado.degennaro@comune.molfetta.ba.it
lucia.leone@comune.molfetta.ba.it
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LA SEGUENTE MODULISTICA :
Versamenti contitolari (mod. 3/ IMU)
Modello esenzione IMU (mod. ES/IMU)
Dichiarazione sostitutiva (atto n.1 A/IMU)
Anziani casa riposo (mod. 1B/ IMU)
Agevolazione fabbricati inag. (mod.2/IMU)
Dichiarazione sostitutiva (mod. 1 C/IMU)
Rateizzazione accertamenti ICI/IMU
Fabbricati di pertinenza (mod. 4/IMU)