Un imprenditore artigiano dirige personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana. Inoltre si assume la piena responsabilità, gli oneri e i rischi della sua gestione e svolge buona parte del proprio lavoro nel processo produttivo.
Un’impresa artigiana è diretta dall’imprenditore artigiano e ha come scopo principale la produzione di beni o la prestazione di servizi. Le attività agricole, di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono essere svolte solo se risultano accessorie all’esercizio dell’impresa.
È industriale chi svolge attività di produzione di beni di interesse economico con criterio massivo, trasformando delle materie prime in semilavorati o prodotti finiti.
Non sono tenuti a presentare la SCIA:
- i piccoli laboratori artigianali che impiegano un massimo di tre addetti per prestazioni che:
- non producono, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera (Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)
- non hanno scarichi idrici di tipo produttivo
- non producono rifiuti speciali pericolosi (Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)
- non hanno un significativo impatto rumoroso con l’ambiente.
Rientrano in questi casi l’elettricista, il riparatore TV, il calzolaio, il sarto e simili.
- depositi e magazzini annessi ad esercizi di vendita al dettaglio
- depositi di attrezzi agricoli ed assimilabili
- studi professionali
- istituzioni sanitarie e socio assistenziali.
Autorizzazioni che potrebbero essere necessarie:
Per lo scarico idrico
Per lo scarico in fognatura l’ente competente è la città Metropolitana.
- per acque reflue industriali occorre l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- per acque di prima pioggia occorre l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) solo nei casi previsti;
- per acque reflue assimilate alle domestiche occorre l’attestazione. La modulistica e le indicazioni di riferimento sono sul sito della città Metropolitana.
- per acque reflue domestiche (servizi igienici) l’ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione. Per i gestori che la richiedono occorre anche la comunicazione di scarico domestico. La modulistica e le indicazioni di riferimento sono sul sito del gestore (Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152).
Per lo scarico nei corsi d’acqua superficiali e negli strati superficiali del suolo e sottosuolo (pozzo perdente, subirrigazione) l’ente competente è la Provincia. Per tutti questi tipi di scarico idrico occorre l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
La necessità di autorizzare gli scarichi produttivi è dovuta alla loro potenziale incompatibilità con il processo depurativo e alla necessità di regolamentare quantità e qualità del refluo prima della sua immissione nel sistema in modo da tutelare e mantenere efficiente l’intero sistema di colletta mento e depurazione e, quindi, garantire il rispetto dei limiti di immissione del refluo depurato nell’ambiente.
Il mancato rispetto di quanto prescritto nelle autorizzazioni e la cattiva gestione dei reflui produttivi, oltre a rappresentare una violazione a precisi obblighi di legge, rappresenta un danno per l’intera comunità che deve sopportare sia l’incremento di costi necessari a migliorare le rese dei depuratori sia quelli volti a risanare situazioni ambientali eventualmente compromesse oltre a non poter fruire pienamente di alcune aree naturali.
Per le emissioni in atmosfera
L’ente competente è la Provincia.
- per le attività ordinarie occorre presentare l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (articolo 269 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152);
- per le attività in deroga occorre presentare l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) o comunicazione in materia ambientale (articolo 272, comma 2 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152);
- per le attività con emissioni scarsamente rilevanti occorre presentare la comunicazione (articolo 272, comma 1 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152).
Per il deposito e il trattamento di rifiuti
L’ente competente è la Provincia.
Per le attività elencate negli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 occorre presentare l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) o comunicazione in materia ambientale.
Per l’impatto acustico
Un tecnico competente deve redigere idonea documentazione di previsione di impatto acustico (articolo 8, comma 4 della Legge 26/10/1995, n. 447). Sono escluse da questa procedura le attività elencate nel Decreto del Presidente della Repubblica del 19/10/2011, n. 227.
Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19/10/2011, n. 227 che producono emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento oppure non superiori ai limiti individuati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997, la documentazione all’articolo 8, commi 2, 3 e 4 della Legge 26/10/1995, n. 447 può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. In questo atto si deve dichiarare che le emissioni sonore prodotte non saranno superiori ai valori limite di immissione ed emissione del rumore.
Per il rischio incendio
L’ente competente è il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Le attività a rischio incendio devono presentare o ottenere una delle seguenti istanze:
- segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- certificato di prevenzione incendi (CPI).
Le attività non a rischio incendio devono produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dove si dichiara che l’attività non è a rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151).
La modulistica e le indicazioni di riferimento sono sul sito del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
NORME DI RIFERIMENTO
Legge regionale (Regione Puglia) 16-4-2015, n. 24 : Codice Commercio.
Legge 7-8-1990, n. 241 :Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Decreto legislativo 26-3-2010, n. 59 :Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Decreto legislativo 31-3-1998, n. 114 :Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152: Norme in materia ambientale.
Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Decreto del Presidente della Repubblica del 19/10/2011, n. 227: Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
Legge 26/10/1995, n. 447: Legge quadro sull’inquinamento acustico.
REQUISITI SOGGETTIVI
Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e soddisfare i requisiti morali.
REQUISITI OGGETTIVI
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale. Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
MODULISTICA
Documentazione da presentare per l’inizio dell’attività, la variazione o la chiusura dell’attività.
Moduli:
Allegati:
- Fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante;
- Copia del Permesso di Soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
- Planimetria dei locali a firma del tecnico abilitato;
- Conformità degli impianti;
- Agibilità del locale o Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in materia edilizia;
- Atto costitutivo (in caso di società);
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali di altri soggetti (solo in caso di società);
- Fotocopia documento di riconoscimento dei soci (in caso di società);
- Ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria (da allegare se previsti);
- Relazione tecnica descrittiva del ciclo produttivo e tecnologico dell’attività produttiva:
La Relazione tecnica deve contenere la descrizione del ciclo produttivo e la descrizione dei cicli tecnologici di tutte le fasi e le operazioni che vengono effettuate nel passaggio dalle materie prime al prodotto finito, per ogni tipo di prodotto.
Per descrizione del ciclo produttivo si intende l’esaustiva descrizione:
- delle lavorazioni esercitate e principali impianti utilizzati;
- dei sistemi di protezione e monitoraggio ambientale;
- della tipologia di prodotto o servizio realizzato e relativa quantità annua;
- delle singole materie prime e del loro consumo annuo;
- della produzione di rifiuti (quantitativi, destinazioni e modalità di raccolta e/o gestione);
- descrizione completa della tipologia di attività lavorativa svolta.