Commercio all’ingrosso

commercio all'ingrosso

Un soggetto (persona fisica o società) è commerciante quando esercita un’attività economica che consiste nell’acquistare merci allo scopo di rivenderle. Il commerciante è un operatore economico diverso dall’industriale e dall’artigiano. Questi ultimi infatti acquistano merci per trasformarle in nuovi prodotti, non per rivenderle.

Esercita il commercio all’ingrosso chi acquista merci e le rivende:

  • ad altri commercianti (cioè ad altri grossisti, dettaglianti, esercenti pubblici, ecc.)
  • a utilizzatori professionali (cioè a industrie, aziende artigiane, ecc.)
  • a utilizzatori in grande (cioè a collegi, enti pubblici o privati, ospedali, ecc.)

Non sono commercianti all’ingrosso coloro che:

  • vendono direttamente a privati consumatori
  • rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate
  • beni di propria produzione a chiunque.

E’ possibile svolgere congiuntamente il commercio all’ingrosso e al dettaglio anche nello stesso locale. L’articolo 8, comma 2, lettera “c” del Decreto Legislativo 06/08/2012, n. 147 sostituisce infatti l’articolo 26, comma 2 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114, eliminando il divieto di esercizio congiunto dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio.

NORME DI RIFERIMENTO

Legge regionale (Regione Puglia) 16-4-2015, n. 24 : Codice Commercio.

Legge 7-8-1990, n. 241 :Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Decreto legislativo 26-3-2010, n. 59 :Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Decreto legislativo 31-3-1998, n. 114 :Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Legge 25-3-1959, n. 125: Norme sul commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

Circolare ministeriale (Ministero dell’industria commercio e artigianato) 28-5-1999, n. 3467/C: Circolare in riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

Circolare ministeriale (Ministero dell’industria commercio e artigianato) 25-5-1999, n. 3465/C:  Istruzioni modulistica inerente le comunicazioni e le domande di autorizzazione di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Parere ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 6-10-2010, n. 135873: Art. 49, comma 4-bis della Legge 122/2010 che ha sostituito l’art. 19 della legge 241/90 Applicazione della SCIA al commercio all’ingrosso.

REQUISITI SOGGETTIVI

Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e soddisfare i requisiti morali.

Per svolgere l’attività non occorre soddisfare i requisiti professionali (articolo 5 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114).
Per svolgere l’attività di commercio all’ingrosso all’interno del settore alimentare, oltre alla SCIA, è necessario presentare DIA sanitaria (Regolamento Comunitario 29/04/2004, n. 852/2004), qualora sia presente un magazzino o deposito.

REQUISITI OGGETTIVI

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.  Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all’igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

MODULISTICA

Documentazione da presentare per l’inizio dell’attività, o per la modifica di sede, locali, ciclo produttivo, aspetti merceologici, ecc

Moduli:

Scia Commercio all’ingrosso – Segnalazione Certificata Inizio attività

Allegati:

.