Estetisti, massagiatori, centri benessere

estetisti

 

L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano. Lo scopo è quello di mantenere il corpo in perfette condizioni o di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico. Questa attività può essere svolta con tecniche manuali o con apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni di carattere terapeutico che devono essere svolte da personale medico abilitato.

Sono attività di estetista:

  • centro di abbronzatura o “solarium”
  • ogni massaggio non terapeutico
  • disegno epidermico e trucco semipermanente
  • sauna e bagno turco
  • onicotecnica (attività che applica e ricostruisce unghie artificiali preparando, lavorando e modellando una resina, un gel o dei prodotti similari, che successivamente sono rimodellati, colorati e/o decorati).

Non rientrano nell’attività di estetista:

  • i trattamenti con prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario che prevedono la presenza di un operatore sanitario (fisioterapista, podologo, ecc.)
  • l’attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali
  • le attività motorie, come quelle di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness”, svolte in palestre o in centri sportivi

NORME DI RIFERIMENTO

Legge regionale (Regione Puglia) 16-4-2015, n. 24 : Codice Commercio.

Decreto legislativo 26-3-2010, n. 59 :Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Decreto legislativo 31-3-1998, n. 114 :Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Legge 4-1-1990, n. 1 Disciplina dell’attivita’ di estetista.

Deliberazione della Giunta Regionale (Regione Puglia) 10-12-2002, n. 1997: Linee-Guida per l’esercizio dell’attività di tatuaggio e/o Piercing, in esecuzione di sicurezza. Direttive. .

Parere ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 27-6-2016, n. 20229: Chiarimenti su attività di operatore del massaggio.

Parere ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 18-5-2016, n. 138831:Attività di massaggi Thuina o Thai Massage ovvero massaggi rivolti al benessere della persona – Sequestro amministrativo del centro massaggi all’insegna “Tuina” e delle relative attrezzature.

Parere ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 22-3-2016, n. 80994: Attività di massaggi Thuina o Thai Massage ovvero massaggi rivolti al benessere della persona.

Decreto ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 15-10-2015, n. 206: Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista.

Parere ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 8-6-2015, n. 85939: Attività di massaggi rivolti al benessere della persona.

Parere ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 11-2-2015, n. 19468: Esercizio nella medesima sede delle attività di acconciatore ed estetista.

Parere ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 2-2-2015, n. 13472: Attività di acconciatore e di estetista. Presenza del responsabile tecnico.

Parere ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 1-4-2014, n. 53305: Attività di estetista. Possibilità di affidare la direzione tecnica dell’impresa in associazione in partecipazione.

Circolare ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 1-4-2014, n. 53305: Attività di estetista. Possibilità di affidare la direzione tecnica dell’impresa in associazione in partecipazione.

 Circolare ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 31-1-2014, n. 16361: Contratto di “affitto di poltrona” e di “affitto di cabina” per le attività di acconciatore ed estetista.

Decreto ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 12-5-2011, n. 110: Regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista.

Decreto Legge 25/11/2016, n. 222: Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Determinazione del Dirigente sezione AA.EE. del 22 settembre 2017, n.156 : D. Lgs. n. 126/2016 – Accordi nn. 76 e 77 /CU del 6 luglio 2017 tra Governo, Regioni ed Enti locali in tema di adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze e di estensione del regime di notifica sanitaria. Approvazione della modulistica unificata.

REQUISTI SOGGETTIVI

Per svolgere l’attività è necessariopossedere  i requisiti previsti dalla normativa antimafia e soddisfare i requisiti morali .

Per le imprese artigiane che svolgono l’attività in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere il titolare per le imprese individuali, uno o più soci partecipanti al lavoro per le società. Il responsabile tecnico deve essere sempre presente durante lo svolgimento dell’attività e deve essere iscritto nel Repertorio delle notizie Economico-Amministrative (REA) contestualmente la trasmissione della SCIA

Tutti i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetista devono possedere la qualificazione professionale sia per le imprese artigiane che per quelle non artigiane (articolo 4 della Legge 04/01/1990, n. 1).

Per ogni sede dell’impresa deve essere designato almeno un responsabile tecnico con una qualificazione professionale. Questo ruolo può essere svolto dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un familiare coadiuvante o da un dipendente dell’impresa. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica e deve essere iscritto nel Repertorio delle notizie Economico-Amministrative(REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA (articolo 3 della Legge 04/01/1990, n. 1).

REQUISITI OGGETTIVI

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.  Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

L’utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per l’attività di estetista è disciplinato dal Decreto Ministeriale 12/05/2011, n. 110 e dal Decreto Ministeriale 15/10/2015, n. 206. È necessario osservare scupolosamente le disposizioni, le modalità di esercizio e di applicazione, le cautele d’uso e le norme tecniche contenute nelle schede informative dell’Allegato 2.

Vendita di prodotti inerenti ai servizi effettuati

Alle imprese che vendono o cedono alla propria clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, al solo fine della continuità del trattamento in corso, purchè debitamente certificati e garantiti dalla normativa comunitaria, non si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114. Pertanto non è necessario presentare nessuna SCIA.

Attività congiunta di acconciatore

L’attività professionale di parrucchiere può essere svolta insieme a quella di estetista. Le due attività possono essere svolte anche nella stessa sede, basta che ci sia una netta e visibile separazione delle aree destinate alle due attività. In ogni caso, è necessario possedere i requisiti soggettivi professionali richiesti per lo svolgimento delle diverse attività.

In questo caso è necessario presentare anche SCIA per acconciatori, barbieri, parrucchieri.

Affitto di poltrona, cabina o postazione

L’esercente l’attività di estetista, può consentire l’utilizzo dei propri spazi ad estetisti ed acconciatori, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina o di poltrona.

In questo caso è necessario presentare anche comunicazione per affitto di poltrona, cabina o postazione.

MODULISTICA

Apertura, trasferimento o ampliamento dell’attività:  Documentazione da presentare per l’inizio dell’attività.

Moduli:

Scia Estestisti – Scheda Anagrafica

Scia Estestisti – Segnalazione Certificata Inizio attività

Scia Estestisti –Notifica Sanitaria

Allegati:

Variazione dell’attività: Documentazione da presentare per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione sociale dell’attività.

       Moduli:

Scia Estetisti  – Scheda Anagrafica

Scia Estetisti – Segnalazione Certificata Inizio attività – Apertura per sub ingresso e variazioni

Scia Estetisti –Notifica Sanitaria

       Allegati:

Cessazione dell’attività: Documentazione da presentare per la cessazione dell’attività.

Moduli:

Scia Estetisti – Segnalazione Certificata Inizio attività – Cessazione Attività

Allegati:

  • Fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante;