L’attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B) ha la finalità strategica di promuovere un turismo sostenibile e un’ospitalità autentica in ambito familiare, di favorire l’incontro tra le persone, nonché la conoscenza e la diffusione delle culture e delle tradizioni e dei prodotti locali, valorizzando e migliorando altresì l’utilizzazione del patrimonio immobiliare esistente.
La legge regionale 7 agosto 2013, n.27 individua e disciplina le seguenti tipologie di B&B:
- a conduzione familiare;
- in forma imprenditoriale.
L’esercizio dell’attività di B&B non comporta cambio di destinazione d’uso dell’immobile. I locali adibiti a B&B devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per l’uso abitativo dai regolamenti comunali vigenti, nel pieno rispetto delle prescrizioni normative in materia di edilizia, di urbanistica, di pubblica sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.
Le abitazioni destinate all’attività di B&B hanno l’obbligo di esporre il marchio regionale identificativo per la tipologia di appartenenza, così come definito dall’articolo 11 della succitata legge regionale.
Si definisce B&B a conduzione familiare l’attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione in non più di tre camere e nove posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l’eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, senza la fornitura di servizi aggiuntivi.
L’attività di B&B a conduzione familiare è esercitata in un’unica unità immobiliare da chi vi dimora stabilmente per l’intero periodo in cui dichiara di svolgere attività di accoglienza.
L’attività di B&B a conduzione familiare può essere fornita per un minimo di novanta e un massimo di duecentosettanta giorni l’anno.
L’esercizio dell’attività di B&B a conduzione familiare non necessita d’iscrizione nel registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
Si definisce “B&B in forma imprenditoriale” l’attività ricettiva svolta in maniera continuativa e professionale da chi, presso il proprio domicilio, fornisce alloggio e prima colazione in non più di sei camere e diciotto posti letto, anche avvalendosi della collaborazione di personale qualificato.
L’attività di B&B in forma imprenditoriale è esercitata in un’unica unità immobiliare, ovvero in due unità immobiliari ubicate nello stesso stabile o in due stabili lontani tra loro non oltre cento metri, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.
L’esercizio dell’attività di B&B in forma imprenditoriale necessita d’iscrizione nel registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
NORME DI RIFERIMENTO
Legge 7-8-1990, n. 241 :Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Legge regionale (Regione Puglia) 7-8-2013, n. 27: Disciplina dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B).
Legge regionale (Regione Puglia) 11-2-1999, n. 11: Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro.
Legge regionale (Regione Puglia) 7-8-2013, n. 27: Disciplina dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B).
Decreto legislativo 23-5-2011, n. 79: Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.
Decreto legislativo 31-3-1998, n. 114 :Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Decreto legislativo 26-3-2010, n. 59:Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Legge 17-5-1983, n. 217:Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica.
Regio Decreto 6-5-1940, n. 635: Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Regio Decreto 18-6-1931, n. 773:Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
REQUISITI SOGGETTIVI
Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e soddisfare i requisiti morali.
REQUISITI OGGETTIVI
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale. Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
MODULISTICA
Documentazione da presentare per l’inizio dell’attività, o per la modifica di sede, locali, ciclo produttivo, aspetti merceologici, ecc.
Moduli:
Scia BED AND BREAKFAST FAMILIARE – Segnalazione Certificata Inizio attività.
Scia BED AND BREAKFAST IMPRENDITORIALE – Segnalazione Certificata Inizio attività.
Allegati:
- Fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante;
- Copia del Permesso di Soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
- Planimetria in scala dell’immobile indicante il numero delle camere, dei posti letto per ogni camera e dei servizi igienici, con l’indicazione di quelli destinati all’attività di B&B;
- Agibilità del locale o Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in materia edilizia;
- Atto costitutivo (in caso di società);
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali di altri soggetti (solo in caso di società);
- Fotocopia documento di riconoscimento dei soci (in caso di società);
- Ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria (da allegare se previsti);
- Dia Sanitaria (settore alimentare).