Vidimazione dei Registri e Tariffari

Vidimazione registri e tariffari

Per lo svolgimento di alcune attività il Regio Decreto 18/06/1931, n. 773Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e il Regio Decreto 6/05/1940, n. 635 obbligano a tenere registri e/o tariffari.

Alcune competenze per la vidimazione dei registri e tariffari sono state trasferite ai Comuni (articolo 163, comma 2, lettera “d” del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112).

Tra essi ci sono:

  • il registro degli affari giornalieri per agenzie di affari;
  • il tariffario delle prestazioni per agenzie di affari;
  • il registro dei beni antichi e usati per la vendita di cose antiche e usate;
  • il registro entrata e uscita sostanze stupefacenti;
  • il registro dei prodotti vitivinicoli previsti nel settore vitivinicolo.

Esenzione dall’applicazione dell’imposta di bollo per i registri di Pubblica Sicurezza

La Circolare Ministeriale 10/02/2006, n. 557/PAS.12501.10100(1) chiarisce che i registri elencati non sono compresi tra quelli dell’articolo 2215 del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262Codice civile“, né tra quelli dell’articolo 16 della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1982, n. 642.

L’Agenzia delle Entrate afferma inoltre che i registri descritti nell’articolo 35 e nell’articolo 55 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza“, non sono soggetti a nessuna imposta quando sono vidimati dall’autorità di pubblica sicurezza.

Vidimazione dei registri: prodotti vitivinicoli

La vidimazione dei registri del settore vitivinicolo può essere effettuata dall’Ispettorato centrale Repressione Frodi oppure dal Comune dove ha sede lo stabilimento o il deposito dei prodotti vitivinicoli (Regolamento Comunitario 26/07/1993, n. 2238/93 modificato dal Regolamento Comunitario 08/12/1993, n. 301/29).

La vidimazione di alcuni registri può essere richiesta al Comune solamente da parte di società già in possesso del numero di codice (numero di registro di imbottigliamentoICRF) attribuito dall’Ispettorato centrale Repressione Frodi. Tra essi ci sono:

  • CS – Carico e scarico prodotti e sottoprodotti vitivinicoli
  • VDOC – Produzione uno o più vini DOC
  • DOCC – Registro vari vino DOC commercializzazione
  • LVSN – Carico e scarico elaborazione vini spumanti
  • CSSC – Carico e scarico elaborazione vini spumanti gassificati
  • LVFN – Carico e scarico elaborazione vini frizzanti
  • LVFG – Carico e scarico vini frizzanti gassificati
  • TRVA – Carico e scarico elaborazione vini aromatizzati
  • PLIQ – Elaborazione vini liquorosi
  • PROA – Vini liquorosi
  • PLMC – Carico e scarico elaborazione mosti concentrati
  • BABV – Carico e scarico bevande alternative a base di vino
  • EVA – Elaborazione vini alcolizzati
  • PLSU – Carico e scarico elaborazione succhi d’uva
  • IMBV – Imbottigliamento vini da tavola a DOC
  • IMBF – Imbottigliamento bevande di fantasia a base di vino
  • TGLI – Taglio dei vini da tavola
  • TRFC – Trattamento del ferrocianuro da potassio
  • PDEN – Carico e scarico prodotti enologici
  • DOLC – Dolcificazione
  • ACID – Acidificazione
  • DISA – Disacidificazione
  • ARR – Arricchiamento vini da tavola e DOC.

Vidimazione dei registri: sostanze zuccherine

I produttori, gli importatori e i grossisti di saccarosio (escluso lo zucchero a velo), glucosio e isoglucosio anche in soluzione, sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico.

Anche gli utilizzatori dei prodotti sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico, dove devono annotare giornalmente i quantitativi di sostanze zuccherine usate (articolo 28 della Legge 20/02/2006, n. 82).

Non sono obbligati a tenere il registro:

  • i commercianti al dettaglio
  • gli utilizzatori che somministrano al pubblico
  • chi produce alimenti in laboratori artigiani o in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione
  • chi possiede un registro di carico e scarico delle materie prime vidimato dall’ufficio periferico dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi o dall’ufficio dell’Agenzia delle Dogane.

NORME DI RIFERIMENTO

Regio Decreto 18-06-1931, n. 773: Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Regio Decreto 6-05-1940, n. 635: Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.

Circolare Ministeriale 10/02/2006, n. 557/PAS.12501.10100(1)

Regio Decreto 16-03-1942, n. 262: Codice civile

Legge 7-8-1990, n. 241 :Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

MODULISTICA

Documentazione necessaria per la presentazione della comunicazione.

Moduli:

Registri Vitivinicoli, richiesta di vidimazione.

Registro/Tariffario, richiesta di vidimazione.

Allegati:

  • Fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante;
  • Copia del Permesso di Soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
  • Ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria (da allegare se previsti).