Commercio al dettaglio in sede fissa, esercizi di vicinato

Commercio al dettaglio in sede fissa, esercizi di vicinatoUn soggetto (persona fisica o società) è commerciante quando esercita un’attività economica che consiste nell’acquistare merci per rivenderle. Il commerciante è un operatore economico diverso dall’industriale e dall’artigiano. Questi ultimi infatti acquistano merci per trasformarle in nuovi prodotti, non per rivenderle. Se l’industriale e l’artigiano vendono anche articoli da loro non prodotti sono soggetti alla disciplina del commercio.
Il commercio al dettaglio è quello esercitato da chi acquista merci e le rivende direttamente al consumatore finale, cioè al pubblico in generale.

Sono esercizi di vicinato gli esercizi che:

• hanno una superficie di vendita fino a 150 metri quadrati per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti
• hanno una superficie di vendita fino a 250 metri quadrati per i comuni al di sopra dei 10.000 abitanti.

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita. È compresa l’area occupata da banchi, scaffalature e simili. Sono escluse le superfici destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori, come gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte e i relativi corselli di manovra. L’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella di altri eventuali esercizi commerciali, anche se contigui.
La superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (ad esempio mobilifici, concessionarie di auto, legnami, materiali edili e simili) è computata nella misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione per la quota di superficie non superiore a 2.500 mq e nella misura di 1/4 della superficie lorda di pavimentazione per la quota di superficie superiore a 2.500 mq.
Non sono esercizi di vicinato:

• le farmacie (Legge 02/04/1968, n. 475 e Legge 08/11/1991, n. 362)
• le rivendite di generi di monopolio (Legge 22/12/1957, n. 1293)
• le associazioni di prodotti ortofrutticoli (Legge 27/06/1967, n. 622)
• la vendita diretta da parte di produttori agricoli (articolo 2136 del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262  “Codice  civile” e Legge 25/03/1959, n. 125)
• le vendite di carburanti e oli minerali
• le vendite, nei locali di produzione o in locali adiacenti di beni di produzione propria, di beni accessori all’esecuzione delle opere, o prestazioni di servizio degli artigiani iscritti all’Albo (articolo 5 della Legge 08/08/1985, n. 443)
• i pescatori o cacciatori che vendono i prodotti provenienti dall’esercizio della loro attività
• le vendite di prodotti legalmente e direttamente raccolti in terreni ad uso civico (erbatico, fungatico, ecc.)
• le vendite delle proprie opere d’arte e pubblicazioni
• le vendite di beni del fallimento
• le vendite in fiere campionarie e mostre
• le pubblicazioni di enti pubblici, relative alla loro attività

NORME DI RIFERIMENTO

Legge regionale (Regione Puglia) 16-4-2015, n. 24 : Codice Commercio.

Legge 7-8-1990, n. 241 :Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Decreto legislativo 26-3-2010, n. 59 :Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Decreto legislativo 31-3-1998, n. 114 :Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

REQUISITI SOGGETTIVI

Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e soddisfare i requisiti morali. Per esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, è necessario soddisfare anche i requisiti professionali.

REQUISITI OGGETTIVI

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.  Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all’igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso e al minuto nello stesso punto vendita

È possibile svolgere congiuntamente il commercio all’ingrosso e al dettaglio anche nello stesso locale. L’articolo 8, comma 2, lettera “c” del Decreto Legislativo 06/08/2012, n. 147 sostituisce infatti l’articolo 26, comma 2 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114, eliminando il divieto di esercizio congiunto dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio.

Vendita di cose antiche ed usate

 Per esercitare l’attività di vendita al dettaglio di cose antiche ed usate è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche SCIA per la vendita di cose antiche ed usate.

Vendita di oggetti preziosi e gioielli

Per esercitare l’attività di vendita al dettaglio di oggetti preziosi e gioielli è inoltre necessario aver ottenuto autorizzazione per la commercializzazione di oggetti preziosi rilasciata dalla Questura come previsto dall’articolo 127 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.

Vendita di sigarette elettroniche

Per esercitare l’attività di vendita al dettaglio di sigarette elettroniche è inoltre necessario aver ottenuto autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come previsto dall’articolo 62-quater del Decreto Legislativo 26/10/1995, n. 504 e secondo le modalità stabilite dal Decreto Ministeriale 16/11/2013.

Vendita di funghi epigei freschi spontanei

Per esercitare l’attività di vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche SCIA per la vendita di funghi epigei freschi spontanei.

Vendita di farmaci

I medicinali descritti dall’articolo 8, comma 10, lettera “c” della Legge 24/12/1993, n. 537 possono essere venduti senza ricetta medica solo negli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita e le grandi strutture di vendita (Decreto Legge 06/12/2011, n. 201) che:
• si trovano in Comuni superiori a 15.000 abitanti e al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari
regionali
• possiedono i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi necessari.
Sono esclusi i medicinali descritti dall’articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309, dall’articolo 89 del Decreto Legislativo 24/04/2006, n. 219, i farmaci del sistema endocrino e quelli somministrabili per via parenterale.
All’interno della struttura commerciale la vendita dei medicinali deve essere svolta:
• all’interno di un apposito reparto delimitato rispetto al resto dell’area commerciale
• da strutture in grado di garantire l’inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto negli
orari sia di apertura che di chiusura al pubblico.
In questo caso è necessario presentare anche la comunicazione per parafarmacia come previsto dall’articolo 5 del Decreto Legge 04/07/2006, n. 233.

MODULISTICA

Apertura attività:  Documentazione da presentare per l’inizio dell’attività.

Moduli:

Scia Modello COM 1 – Segnalazione Certificata Inizio attività – Sezione A: Apertura Esercizio

Allegati:

Variazione dell’attività: Documentazione da presentare per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione sociale dell’attività.

       Moduli:

Scia Modello COM 1 – Segnalazione Certificata Inizio attività – Sezioni B o C : Apertura per sub ingresso e variazioni;

       Allegati:

  • Fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante;
  • Copia dell’atto notarile per i casi previsti di subingresso;
  • Ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria (da allegare se previsti).

Cessazione dell’attività: Documentazione da presentare per la cessazione dell’attività.

        Moduli:

Scia Modello COM 1 – Segnalazione Certificata Inizio attività – Sezione D : Cessazione Attività

Allegati:

  • Fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante.